CASS
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42867 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UN RD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42867 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di UN EO per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di UN, indagato per furto aggravato e riciclaggio. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che, con riferimento al reato di cui al capo H) dell'incolpazione provvisoria (riciclaggio di autovettura oggetto di furto in danno di ET FR), la motivazione utilizzata dal Giudice della Libertà barese a pag.16 dell'ordinanza era la pedissequa copiatura dei pag.15 dell'ordinanza di custodia cautelare, per cui nessuna autonoma valutazione era stata effettuata dal Tribunale, non rispondendo al principale interrogativo posto, che riguardava la sufficienza della sosta dell'autovettura nei pressi dell'abitazione del UN a sostenere l'accusa, unico elemento a carico dell'indagato. 1.2 Con riguardo al capo I) dell'incolpazione provvisoria (riciclaggio di due autovetture oggetto di furto in danno di LE GI e AR AR) il difensore lamenta l'omessa indicazione di un iter logico per pervenire alla decisione, non essendovi stato neppure lo sforzo di oggettivizzare il collegamento tra i vari soggetti coinvolti e UN. 1.3 Infine, con riferimento al capo N) dell'incolpazione provvisoria (riciclaggio di autovettura oggetto di furto in danno di De AR IO), il difensore rileva che il Tribunale aveva confuso soggetti ed orari, posizionando UN a bordo di diversi e differenti mezzi, in orari incompatibili con quanto scritto nella comunicazione di notizia di reato e nell'ordinanza di custodia cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (vedi Sez.2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02); nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in maniera esauriente sulla sussistenza degli indizi a carico di UN EO nelle pagine da 15 a 17; inoltre, il motivo di ricorso è generico nella parte in cui non specifica quali siano gli elementi che non sono stati valutati. Si deve poi ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame;
nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di UN per i reati contestati, consistenti nella sua presenza nei luoghi dove sono state ritrovate le autovetture oggetto di riciclaggio (pag.da 15 a 17 dell'ordinanza impugnata). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/10/2024
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42867 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di UN EO per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di UN, indagato per furto aggravato e riciclaggio. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che, con riferimento al reato di cui al capo H) dell'incolpazione provvisoria (riciclaggio di autovettura oggetto di furto in danno di ET FR), la motivazione utilizzata dal Giudice della Libertà barese a pag.16 dell'ordinanza era la pedissequa copiatura dei pag.15 dell'ordinanza di custodia cautelare, per cui nessuna autonoma valutazione era stata effettuata dal Tribunale, non rispondendo al principale interrogativo posto, che riguardava la sufficienza della sosta dell'autovettura nei pressi dell'abitazione del UN a sostenere l'accusa, unico elemento a carico dell'indagato. 1.2 Con riguardo al capo I) dell'incolpazione provvisoria (riciclaggio di due autovetture oggetto di furto in danno di LE GI e AR AR) il difensore lamenta l'omessa indicazione di un iter logico per pervenire alla decisione, non essendovi stato neppure lo sforzo di oggettivizzare il collegamento tra i vari soggetti coinvolti e UN. 1.3 Infine, con riferimento al capo N) dell'incolpazione provvisoria (riciclaggio di autovettura oggetto di furto in danno di De AR IO), il difensore rileva che il Tribunale aveva confuso soggetti ed orari, posizionando UN a bordo di diversi e differenti mezzi, in orari incompatibili con quanto scritto nella comunicazione di notizia di reato e nell'ordinanza di custodia cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (vedi Sez.2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02); nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in maniera esauriente sulla sussistenza degli indizi a carico di UN EO nelle pagine da 15 a 17; inoltre, il motivo di ricorso è generico nella parte in cui non specifica quali siano gli elementi che non sono stati valutati. Si deve poi ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame;
nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di UN per i reati contestati, consistenti nella sua presenza nei luoghi dove sono state ritrovate le autovetture oggetto di riciclaggio (pag.da 15 a 17 dell'ordinanza impugnata). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/10/2024