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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 817/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202470732220892139001616 TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202470732220892139001616 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202470732220892139001616 TARI 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202470732220892139001616 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione di fermo amministrativo n. 202470732220892139001616 relativa a TARI del 2014-2015-2016-2018, eccependo la mancata notifica del necessario precedente preavviso di fermo richiamato nell'atto impugnato e concludendo come da pagina
7 del ricorso.
Si è costituita Municipia Spa, contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese di lite.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle sue argomentazioni.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Fondata è l'eccezione di inesistenza della notifica del preavviso all'iscrizione ipotecaria impugnata.
Risulta dagli atti che il ricorrente risiede almeno sin dal 28/12/2022 in Belgio, Indirizzo_1.
Il preavviso, sempre secondo l'atto impugnato, sarebbe stato notificato il 09/06/2023 e la società Municipia ha prodotto documentazione attestante che il tentativo di notifica è stato eseguito presso l'indirizzo di
Indirizzo_2 (poi è maturata la compiuta giacenza). Questa era la residenza del ricorrente antecedente a quella nuova all'estero assunta a decorrere dal 28/12/2022.
Secondo la Cassazione, sentenza n. 23378 del 2021, “… Il Legislatore è poi intervenuto con il D.L. 25 marzo
2010, n. 40, art. 2, comma 1, lett. a) (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73) andando ad inserire al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, i commi 4 e 5, nei quali viene tutt'ora previsto che, in alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero. La disposizione al comma 5, stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all'estero non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi, in quanto laddove così fosse, l'Ufficio impositore non potrà che procedere ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, precedente comma 1, lett. e-bis), purché, al momento di effettuazione della notificazione, siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della comunicazione del cambio di residenza. A seguito delle modifiche introdotto dal D.L. n. 193 del 2016, art.
7- quater, al citato D.P.R., art. 60, è previsto quanto segue: 'Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'art. 142
c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al comma 3, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui alla lett. e), comma 1. La notificazione ai non residenti
è validamente e effettuata ai sensi del comma 4, qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,
e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione".
Nel caso di specie, non è stata esercitata la facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d) dell'art. 60 cit., o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, di comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano.
Perciò, andava seguita la procedura descritta dalla norma ed illustrata dalla Suprema Corte nella citata sentenza.
Poiché detto iter procedimentale non è stato rispettato, deve ritenersi che sia inesistente la notifica del preavviso all'iscrizione ipotecaria impugnata.
Da ciò consegue la nullità di quest'ultima.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La peculiarità della fattispecie esaminata induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202470732220892139001616 TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202470732220892139001616 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202470732220892139001616 TARI 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202470732220892139001616 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione di fermo amministrativo n. 202470732220892139001616 relativa a TARI del 2014-2015-2016-2018, eccependo la mancata notifica del necessario precedente preavviso di fermo richiamato nell'atto impugnato e concludendo come da pagina
7 del ricorso.
Si è costituita Municipia Spa, contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese di lite.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle sue argomentazioni.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Fondata è l'eccezione di inesistenza della notifica del preavviso all'iscrizione ipotecaria impugnata.
Risulta dagli atti che il ricorrente risiede almeno sin dal 28/12/2022 in Belgio, Indirizzo_1.
Il preavviso, sempre secondo l'atto impugnato, sarebbe stato notificato il 09/06/2023 e la società Municipia ha prodotto documentazione attestante che il tentativo di notifica è stato eseguito presso l'indirizzo di
Indirizzo_2 (poi è maturata la compiuta giacenza). Questa era la residenza del ricorrente antecedente a quella nuova all'estero assunta a decorrere dal 28/12/2022.
Secondo la Cassazione, sentenza n. 23378 del 2021, “… Il Legislatore è poi intervenuto con il D.L. 25 marzo
2010, n. 40, art. 2, comma 1, lett. a) (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73) andando ad inserire al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, i commi 4 e 5, nei quali viene tutt'ora previsto che, in alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero. La disposizione al comma 5, stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all'estero non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi, in quanto laddove così fosse, l'Ufficio impositore non potrà che procedere ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, precedente comma 1, lett. e-bis), purché, al momento di effettuazione della notificazione, siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della comunicazione del cambio di residenza. A seguito delle modifiche introdotto dal D.L. n. 193 del 2016, art.
7- quater, al citato D.P.R., art. 60, è previsto quanto segue: 'Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'art. 142
c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al comma 3, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui alla lett. e), comma 1. La notificazione ai non residenti
è validamente e effettuata ai sensi del comma 4, qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,
e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione".
Nel caso di specie, non è stata esercitata la facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d) dell'art. 60 cit., o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, di comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano.
Perciò, andava seguita la procedura descritta dalla norma ed illustrata dalla Suprema Corte nella citata sentenza.
Poiché detto iter procedimentale non è stato rispettato, deve ritenersi che sia inesistente la notifica del preavviso all'iscrizione ipotecaria impugnata.
Da ciò consegue la nullità di quest'ultima.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La peculiarità della fattispecie esaminata induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa le spese di lite.