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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1129 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA AURELIO C.F._1
SAFFI IS.98 N.78 98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FAZIO PAOLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione iscritto al n. 1129/2021 R.G., il sig. Parte_1
, titolare di pensione INPS cat. IO n. 15015588, ha chiesto accertarsi
[...]
l'inesistenza dell'indebito pensionistico che l' gli ha contestato con tre CP_1 distinte comunicazioni del 03.02.2017, 03.02.2018 e 09.07.2019, relative al periodo gennaio 2016 – dicembre 2018, nonché dichiararsi l'irripetibilità delle somme corrispondenti e la restituzione di quanto già trattenuto sulla pensione, oltre interessi;
in particolare, ha dedotto l'illegittimità delle trattenute operate anche in misura eccedente l'importo asseritamente dovuto, quantificato in euro
38,58 in più per l'anno 2016, chiedendone la restituzione.
Espone il ricorrente che: le tre comunicazioni di “ricostituzione” della pensione sarebbero prive di adeguata motivazione, non indicando i criteri di calcolo adottati, né le ragioni concrete dell'insorgenza dell'indebito;
l' avrebbe violato l'art. 3 L. 241/1990 e la L. 212/2000 (Statuto del CP_1 contribuente), non ponendolo in condizione di comprendere la pretesa e di difendersi;
quanto alla disciplina sostanziale, invoca l'art. 52 L. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991, sostenendo la irripetibilità delle somme in difetto di dolo del pensionato, avendo egli sempre presentato dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate;
deduce, inoltre, la violazione dei termini di cui all'art. 13, comma 2, L.
412/1991 per il recupero degli indebiti collegati al reddito, assumendo che l' CP_1 avrebbe proceduto al recupero oltre il termine annuale previsto dalla legge;
assume, infine, che l' avrebbe recuperato due volte le medesime CP_1 annualità (in particolare 2016 e 2017), nonché somme superiori a quelle enunciate nelle stesse comunicazioni, producendo in atti i cedolini pensionistici per il periodo gennaio 2016 – ottobre 2019.
L' si è costituito in giudizio con memoria di costituzione e risposta, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. L'Istituto deduce che: le comunicazioni di ricostituzione espongono con sufficiente chiarezza il titolo della prestazione (pensione IO n. 15015588), la componente oggetto di rideterminazione (maggiorazione sociale), il periodo di riferimento dell'indebito
(2016-2018), nonché il dettaglio degli importi mensili ante e post ricostituzione;
il sig. non percepisce soltanto la pensione INPS, ma anche una Pt_1 pensione estera erogata dalla Germania, non dichiarata all' in occasione della CP_1 campagna RED relativa all'anno d'imposta 2015; tale reddito estero, unitamente ai redditi da fabbricati e terreni, ha determinato il superamento dei limiti reddituali per la maggiorazione sociale;
l'indebito è stato accertato, per le annualità 2016, 2017 e 2018, sulla base sia dei dati trasmessi dall'istituto previdenziale tedesco sia dei dati fiscali comunicati all'Agenzia delle Entrate (anni d'imposta 2016-2018), e le note del 03.02.2017, 03.02.2018 e 09.07.2019 sarebbero intervenute nel rispetto dei termini di cui all'art. 13 L. 412/1991 e dell'art. 35 D.L. 207/2008; non ricorrono i presupposti dell'irripetibilità ex art. 52 L. 88/1989, trattandosi di indebito derivante da fatti (redditi esteri) non conosciuti dall' CP_2
e non correttamente comunicati dal pensionato;
grava, quindi, sul ricorrente – che propone azione di accertamento negativo del debito – l'onere di dimostrare la spettanza integrale delle somme percepite.
Con le successive note scritte ex art. 127-ter c.p.c., entrambe le parti si sono riportate alle rispettive difese: parte ricorrente ha ribadito l'eccezione di tardiva costituzione dell' e CP_1 di inutilizzabilità della documentazione da esso prodotta, nonché l'assenza di dolo, la non debenza dell'indebito e la necessità di restituzione delle somme trattenute in esubero;
l' , a sua volta, ha richiamato integralmente la memoria di CP_1 costituzione, insistendo sulla correttezza della ricostituzione, sulla sussistenza della pensione estera non dichiarata e sulla piena ripetibilità dell'indebito alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 13918/2021, 15039/2019,
3802/2019).
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione allo stato degli atti, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle difese scritte.
DIRITTO
1. Sull'eccezione di tardiva costituzione dell' e di inutilizzabilità dei CP_1 documenti
L'eccezione è infondata.
Nel rito del lavoro, la costituzione del convenuto mediante deposito di memoria difensiva, contenente le difese in fatto e in diritto e la produzione documentale, entro il termine fissato dal giudice è rituale;
la decadenza prevista dall'art. 416 c.p.c. riguarda – secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza – le eccezioni in senso stretto e le domande riconvenzionali, ma non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità della documentazione comunque acquisita al processo, specie ove prodotta prima dell'udienza di discussione e nel rispetto del contraddittorio. Nel caso di specie, la memoria di costituzione dell' – recante la CP_1 compiuta esposizione dei fatti, le difese in diritto e la documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria – risulta ritualmente depositata nel fascicolo di causa. Le note ex art. 127-ter c.p.c. delle parti dimostrano, altresì, che il contraddittorio su tali difese si è regolarmente svolto nel corso della trattazione scritta, senza che siano stati dedotti concreti pregiudizi al diritto di difesa del ricorrente.
Ne consegue che non può farsi luogo alla dichiarata “inutilizzabilità” della documentazione , la quale deve essere regolarmente valutata ai fini della CP_1 decisione.
2. Sulla dedotta carenza di motivazione delle comunicazioni (L. CP_1
241/1990)
Anche tale doglianza non può essere accolta.
Dalla documentazione in atti emerge che le tre comunicazioni di ricostituzione della prestazione pensionistica cat. IO n. 15015588: indicano la natura del trattamento (pensione IO con integrazione al minimo e maggiorazione sociale); precisano il periodo temporale oggetto di rideterminazione (gennaio 2016
– dicembre 2018, con specificazione dei sotto-periodi nelle singole note); quantificano l'importo dell'indebito complessivo e la modalità di recupero rateale;
riportano il dettaglio degli importi mensili della pensione ante e post ricostituzione, con l'indicazione delle singole componenti (pensione base, integrazione, maggiorazione sociale, eventuale trattamento di famiglia).
In giurisprudenza è costante il principio secondo cui, in materia di prestazioni previdenziali collegate al reddito, la motivazione del provvedimento di ricostituzione e di richiesta di restituzione può ritenersi sufficiente quando l'atto: consente di individuare la prestazione interessata, indica il periodo di riferimento, espone l'importo dell'indebito e pone il pensionato in grado di richiedere, ove necessario, ulteriori chiarimenti e di esercitare il diritto di difesa. Nel caso in esame, tali elementi sussistono;
la dedotta violazione dell'art. 3
L. 241/1990 deve pertanto essere disattesa.
3. Sulla disciplina applicabile: art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/1991
L'oggetto del contendere attiene ad un indebito previdenziale derivante da sopravvenuta mancanza del requisito reddituale per il godimento della maggiorazione sociale sulla pensione cat. IO, a seguito dell'emersione di redditi – in particolare una pensione estera erogata dalla Germania – che determinano il superamento dei limiti di legge.
Come noto, l'art. 52 L. 88/1989, interpretato dall'art. 13, comma 1, L.
412/1991, pone una regola speciale di irripetibilità dei ratei di pensione indebitamente corrisposti quando l'indebito derivi da errore imputabile all'Ente in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, in assenza di dolo del percipiente.
La stessa norma di interpretazione autentica, tuttavia, precisa che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, non già conosciuti dall'Ente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Per quanto concerne gli indebiti collegati al reddito, viene in rilievo l'art. 13, comma 2, L. 412/1991, secondo il quale l' : CP_1
“procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
l'art. 13, comma 2, va interpretato nel senso che nell'anno civile in cui l' ha conoscenza dei redditi deve procedere alla verifica, ed entro l'anno CP_1 civile successivo deve attivare, a pena di decadenza, il procedimento di recupero delle somme indebitamente erogate;
la previsione secondo cui l' provvede al recupero “entro l'anno CP_1 successivo” va intesa nel senso che, entro tale termine, l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione, portandola a conoscenza dell'interessato, e non necessariamente esaurire il materiale recupero delle somme (Cass. n.
13918/2021).
Inoltre, la stessa Cassazione ha ribadito che l'indebito previdenziale è ripetibile quando non dipende da errore dell'Ente ma da mancata o incompleta comunicazione del pensionato di redditi non noti all' , ovvero quando l'Ente CP_1 abbia appreso i dati reddituali successivamente e abbia attivato il recupero nel rispetto del menzionato termine annuale.
4. Applicazione al caso concreto: esistenza dell'indebito e irripetibilità delle somme
Nel caso di specie:
è pacifico che il sig. fosse titolare, oltre alla pensione INPS, Pt_1 anche di una pensione estera tedesca;
l' documenta che tale reddito estero non è stato dichiarato in sede di CP_1 modello RED per l'anno d'imposta 2015 e che l'indebito è stato accertato in relazione alle annualità 2016-2018 proprio in ragione del superamento dei limiti reddituali per la maggiorazione sociale, alla luce dei dati trasmessi dall'istituto previdenziale tedesco e dei successivi flussi dell'Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente, pur sostenendo di avere sempre presentato la dichiarazione dei redditi, non fornisce prova idonea a dimostrare che tutti i redditi – e, in particolare, la pensione estera – fossero già conosciuti dall' al momento CP_1 dell'originaria liquidazione o nelle annualità immediatamente successive ed entro i termini per la verifica.
In base all'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta al soggetto che agisce in giudizio per l'accertamento negativo del debito dimostrare i fatti che escludono la ripetibilità, mentre l' ha comunque allegato e documentato la diversa CP_1 platea di redditi rilevanti.
Ne consegue che non ricorre la fattispecie dell'errore esclusivamente imputabile all'Ente, presupposto per l'operatività della sanatoria ex art. 52 L.
88/1989 e art. 13, comma 1, L. 412/1991. L'indebito deriva, piuttosto, dall'emersione – anche tardiva – di redditi non correttamente segnalati e, dunque, si colloca nell'ambito dell'indebito reddituale, soggetto alla disciplina di cui all'art. 13, comma 2, L. 412/1991, che ne consente la piena ripetibilità, ove rispettati i termini di legge.
La domanda di irripetibilità generalizzata delle somme deve, pertanto, essere respinta.
5. Sui termini di cui all'art. 13, comma 2, L. 412/1991 (asserita decadenza annuale dell' ) CP_1
Il ricorrente lamenta che l' avrebbe proceduto al recupero oltre il CP_1 termine annuale successivo alla verifica reddituale.
Al riguardo, occorre ribadire che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, la decadenza ex art. 13, comma 2, L. 412/1991 opera in relazione al periodo che intercorre tra:
l'anno civile di conoscibilità dei redditi da parte dell' , CP_1
e l'anno civile successivo, entro il quale l'Ente deve formalizzare la richiesta di restituzione, cioè avviare il procedimento di recupero, rendendo edotto il pensionato.
Nel caso concreto: la prima nota del 03.02.2017 si riferisce a redditi incidenti sull'anno 2015-
2016; la seconda del 03.02.2018 si riferisce, in via di ricalcolo, al periodo gennaio 2016 – febbraio 2018; la terza del 09.07.2019 riguarda il periodo gennaio 2017 – dicembre 2018.
Dalla sequenza temporale degli atti risulta che, una volta acquisiti i dati reddituali (prima tramite campagne RED e poi tramite flussi dell'Agenzia delle
Entrate), l' ha provveduto ad emettere le comunicazioni di indebito entro CP_1
l'anno successivo rispetto all'annualità oggetto di verifica, attivando così il procedimento di recupero nei termini di legge.
Il ricorrente non ha fornito elementi, né allegato specifiche circostanze, idonee a dimostrare che l' fosse in grado di conoscere i redditi rilevanti in CP_2 epoca anteriore e che, ciononostante, non avesse attivato il recupero entro l'anno successivo.
In mancanza di tale prova, l'eccezione di decadenza ex art. 13, comma 2,
L. 412/1991 non può trovare accoglimento.
6. Sulla dedotta erroneità della quantificazione e sul preteso “doppio recupero”
Diverso è il profilo concernente la quantificazione dell'indebito e le trattenute effettivamente operate.
Il ricorrente ha puntualmente allegato e documentato: gli importi indicati nelle tre comunicazioni;
CP_1 le singole trattenute effettuate sul trattamento pensionistico, come emergono dai cedolini prodotti;
la circostanza che, in relazione all'indebito di euro 155,35 per il solo anno
2016, l' avrebbe in realtà trattenuto la maggiore somma di euro 193,93, con CP_1 un'eccedenza di euro 38,58, chiedendone la restituzione;
la possibile duplicazione del recupero, con sovrapposizione fra l'indebito di cui alla comunicazione del 03.02.2017 e quello di cui alla comunicazione del
03.02.2018, in relazione alle medesime annualità.
L' , pur avendo insistito in via generale sulla correttezza dei propri CP_1 conteggi, non ha specificamente confutato – con analitica ricostruzione contabile
– l'allegazione relativa all'eccedenza di euro 38,58 per l'anno 2016, né la concreta dinamica delle trattenute richiamate dal ricorrente nelle proprie difese, limitandosi a ribadire l'astratta legittimità della ricostituzione e della ripetibilità dell'indebito.
Orbene, nel giudizio previdenziale, quando la parte produce i cedolini emessi dallo stesso Ente previdenziale e ne deduce l'eccedenza delle trattenute rispetto all'importo formalmente indicato nelle comunicazioni di indebito, tali documenti – provenienti dal medesimo Istituto – fanno piena prova, quantomeno fino a specifica contestazione e dimostrazione contraria.
Nel caso di specie, la documentazione in atti consente di ritenere provata, nei limiti della domanda, l'eccedenza di euro 38,58 trattenuta dall' per CP_1
l'anno 2016 rispetto all'indebito di euro 155,35 originariamente comunicato.
Pertanto: va riconosciuta la parziale fondatezza della domanda attorea limitatamente alla richiesta di restituzione dell'importo di euro 38,58, oltre interessi legali dalle singole trattenute al saldo;
per il resto, stante l'assenza di un conteggio analitico ulteriormente circostanziato e la necessità di evitare una sostanziale sostituzione del giudice alle funzioni contabili proprie dell'Ente in mancanza di un'adeguata base istruttoria, non possono accogliersi le ulteriori doglianze sulla quantificazione, che rimangono generiche sul versante probatorio.
Sintesi conclusiva
Alla luce delle considerazioni che precedono:
l'eccezione di tardiva costituzione dell' e di inutilizzabilità della CP_1 documentazione deve essere respinta;
la doglianza relativa alla pretesa carenza di motivazione delle comunicazioni è infondata;
CP_1
l'indebito pensionistico relativo alla maggiorazione sociale per le annualità
2016-2018 è, in linea di principio, esistente e ripetibile, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, L. 412/1991, non ricorrendo i presupposti della sanatoria ex art. 52
L. 88/1989; non risulta integrata la decadenza dell' dal potere di recupero, alla CP_1 luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità;
è invece fondata, nei limiti sopra precisati, la doglianza relativa alla trattenuta eccedente di euro 38,58 per l'anno 2016, che l' dovrà restituire al CP_1 sig. , oltre interessi legali dalle singole detrazioni al saldo. Parte_1
Il resto della domanda va rigettato. Le spese di lite vengono compensate tenuto conto della reciproca – sia pur non paritaria – soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
contro l' , così provvede:
[...] CP_1
1. accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da e, Parte_1 per l'effetto, accerta che, in relazione all'anno 2016, l' ha operato trattenute per CP_1 indebito pensionistico in misura eccedente di euro 38,58 rispetto all'importo dovuto;
2. condanna l' a restituire a la somma di euro 38,58, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalle singole trattenute al saldo;
3. rigetta per il resto le domande proposte da;
Parte_1
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza.
Così deciso in Patti 04/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo