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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2971/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTI Controparte_1 C.F._1
IA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
BOTTI IA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
22/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 27.05.2014, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 1879/14, omologata con decreto del
06.06.2014;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I figl sono affidati a entrambi i genitori secondo il regime dell'affido Per_1 Per_2
condiviso. Le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere decise da ciascun genitore anche pagina 2 di 6 separatamente. I figli avranno la residenza in Formigine, Via Pio Donati n.38/A presso l'abitazione in proprietà esclusiva della madre.
2) I genitori concordano che, salvo diverso accordo, stiano con il padre Per_1 Per_2
a week alternati dal sabato mattina dalle ore 9.30/10.00 circa alla domenica sera verso le ore 18,00 circa in cui verranno riaccompaganati presso la madre;
nel caso in cui la madre ne faccia richiesta con congruo preavviso, il padre si rende disponibile a prelevare i figli anche nella giornata di venerdì verso le ore 16,00. Durante la settimana in cui il padre ha i figli nel week end, questi, salvo diverso accordo, può tenerli dal martedì alla uscita dalla scuola al giovedì mattina per accompagnarli a scuola. Durante la settimana in cui il padre non ha i figli, può tenerli, dal mercoledì alla uscita dalla scuola sino al venerdi mattina per accompagnarli a scuola.Salvo diverso accordo, nelle vacanze natalizie, i figli staranno il giorno della Vigilia con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
ad anni alternati e compatibilmente con le occupazioni lavorative di entrambi, staranno dal 26.12 al 31.12
con un genitore e dal 1.1 al 6.1 con l'altro. Nelle vacanze pasquali, i genitori concorderanno di anno in anno. Nelle vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli almeno una settimana, comunicandosi con congruo preavviso il relativo periodo e comunque non oltre il 30 maggio di ogni anno. I coniugi in ogni caso dovranno comunicarsi le destinazioni prescelte, garantendosi la reciproca reperibilità. In generale si obbligano a comunicarsi anche a mezzo sms o e-mail ogni eventuale mutamento delle modalità di visita concordate.
3) A titolo di contributo di mantenimento mensile d Per_1 Per_2 Controparte_2
si obbliga a corrispondere entro il giorno 3 (tre) di ogni mese, a mezzo di Controparte_1
bonifico bancario, la somma di € 250,00 per ciascun figlio (€ 500,00 complessivi), somma che dovrà essere automaticamente rivalutata ogni anno secondo l'indice Istat nazionale.
pagina 3 di 6 4) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Modena che quivi si intende integralmente richiamato e più precisamente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c)
gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 4 di 6 • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
La quota delle spese straordinarie dovrà essere corrisposta all'altro coniuge che le ha anticipate entro dieci giorni dalla trasmissione della documentazione giustificativa, salvo diverso accordo anche di compensazione alla fine di ogni mese.
5) e dichiarano di essere economicamente Controparte_2 Controparte_1
autosufficienti e di non vantare reciprocamente alcuna pretesa di carattere alimentare e/o di mantenimento.
Dichiarano inoltre di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro avendo già regolamentato in precedenza ogni rapporto economico.
6) Le parti concordano che le spese e competenze legali siano interamente a carico di
.” Controparte_2
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORMIGINE
(MO) il 14/10/2006 fra nata in [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 5 di 6 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2006 Atto n. 71 Parte II Serie A);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2971/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTI Controparte_1 C.F._1
IA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
BOTTI IA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
22/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 27.05.2014, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 1879/14, omologata con decreto del
06.06.2014;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I figl sono affidati a entrambi i genitori secondo il regime dell'affido Per_1 Per_2
condiviso. Le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere decise da ciascun genitore anche pagina 2 di 6 separatamente. I figli avranno la residenza in Formigine, Via Pio Donati n.38/A presso l'abitazione in proprietà esclusiva della madre.
2) I genitori concordano che, salvo diverso accordo, stiano con il padre Per_1 Per_2
a week alternati dal sabato mattina dalle ore 9.30/10.00 circa alla domenica sera verso le ore 18,00 circa in cui verranno riaccompaganati presso la madre;
nel caso in cui la madre ne faccia richiesta con congruo preavviso, il padre si rende disponibile a prelevare i figli anche nella giornata di venerdì verso le ore 16,00. Durante la settimana in cui il padre ha i figli nel week end, questi, salvo diverso accordo, può tenerli dal martedì alla uscita dalla scuola al giovedì mattina per accompagnarli a scuola. Durante la settimana in cui il padre non ha i figli, può tenerli, dal mercoledì alla uscita dalla scuola sino al venerdi mattina per accompagnarli a scuola.Salvo diverso accordo, nelle vacanze natalizie, i figli staranno il giorno della Vigilia con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
ad anni alternati e compatibilmente con le occupazioni lavorative di entrambi, staranno dal 26.12 al 31.12
con un genitore e dal 1.1 al 6.1 con l'altro. Nelle vacanze pasquali, i genitori concorderanno di anno in anno. Nelle vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli almeno una settimana, comunicandosi con congruo preavviso il relativo periodo e comunque non oltre il 30 maggio di ogni anno. I coniugi in ogni caso dovranno comunicarsi le destinazioni prescelte, garantendosi la reciproca reperibilità. In generale si obbligano a comunicarsi anche a mezzo sms o e-mail ogni eventuale mutamento delle modalità di visita concordate.
3) A titolo di contributo di mantenimento mensile d Per_1 Per_2 Controparte_2
si obbliga a corrispondere entro il giorno 3 (tre) di ogni mese, a mezzo di Controparte_1
bonifico bancario, la somma di € 250,00 per ciascun figlio (€ 500,00 complessivi), somma che dovrà essere automaticamente rivalutata ogni anno secondo l'indice Istat nazionale.
pagina 3 di 6 4) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Modena che quivi si intende integralmente richiamato e più precisamente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c)
gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 4 di 6 • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
La quota delle spese straordinarie dovrà essere corrisposta all'altro coniuge che le ha anticipate entro dieci giorni dalla trasmissione della documentazione giustificativa, salvo diverso accordo anche di compensazione alla fine di ogni mese.
5) e dichiarano di essere economicamente Controparte_2 Controparte_1
autosufficienti e di non vantare reciprocamente alcuna pretesa di carattere alimentare e/o di mantenimento.
Dichiarano inoltre di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro avendo già regolamentato in precedenza ogni rapporto economico.
6) Le parti concordano che le spese e competenze legali siano interamente a carico di
.” Controparte_2
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORMIGINE
(MO) il 14/10/2006 fra nata in [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 5 di 6 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2006 Atto n. 71 Parte II Serie A);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Riccardo Di Pasquale
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