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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa ID D'FR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 9657 /2020 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 123/2019, emessa dal Giudice di Pace di Arienzo, depositata in data 2/03/2020, assegnata in decisione all'udienza del 12.06.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nato in [...] in data [...], Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Pietro Clemente (c. f.
) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del C.F._2 predetto – PEC : Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. e P. IVA – quale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S., - in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale p.t., Dott.
e del Dirigente p.t. della società, Dott. , in forza Controparte_2 Controparte_3 di procura datata 18.12.2014 n. rep. 186905 e n. 30367 di raccolta, per notar
[...] con studio in Treviso, rappresentata e difesa come da procura in atti, Persona_1 dall'Avv. Lucia Piscitelli, ( C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso l'indirizzo pec della predetta- PEC : pec: Email_2
APPELLATA
NONCHE' ( C.F. NON INDICATO) rappresentato e difeso come da Controparte_4 procura in atti, dall'Avv. Lucia Piscitelli, ( C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso l'indirizzo pec della predetta- PEC:
Email_2
APPELLATO
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_2 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Arienzo, la nella qualità di Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del
F.G.V.S., nonché quale conducente e proprietario del motociclo Controparte_4 mod. Piaggio Liberty tg. CX50984, al fine di ottenere l'accertamento dei danni fisici patiti in qualità di terzo trasportato a bordo del suddetto a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 6/12/2013, alle ore 15:30 circa, in Casalnuovo, lungo la strada Via
Nazionale delle Puglie, per l'effetto, ottenere la condanna della convenuta compagnia d'assicurazione al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni fisiche subite dall'odierno appellante;
Non si erano costituiti in giudizio le nella qualità di impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G né
Controparte_4
Ammessa ed espletata la prova testimoniale ed acquisita la documentazione depositata dall'attore, il giudice di pace di Arienzo con la sentenza n. 123/2019 aveva rigettato la domanda proposta dall'attore rilevando che “ la procedura di cui all'art. 141 cod ass è invocabile, unicamente, nello scontro tra veicoli, entrambi assicurati. Il veicolo dell'attore era scoperto di assicurazione. Nello specifico la procedura doveva essere quella dicui agli artt. 283 e seg. Con la conseguenza che doveva essere evocato in giudizio non già il vettore ma il responsabile civile e la sua garante”.
-2 . Avverso la sentenza n. 123/2019 emessa dal Giudice di pace di Arienzo e , depositata in data 2/03/2020, a ha proposto appello il quale con unico motivo di Parte_2 appello, ha censurato la valutazione operata dal primo giudice in merito alla procedibilità dell'azione lamentando l'omessa considerazione dei precedenti giurisprudenziali in materia.
Si sono costituiti le nella qualità di impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G nonché CP_4
quali, preliminarmente, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi
[...] degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito hanno chiesto il rigetto del gravame non essendo applicabile la normativa invocata all'appellante al caso in esame.
Sempre in via preliminare gli appellati quindi hanno eccepito la improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 145, 148 e 287 D. lgs. n.
209/2005; nel merito hanno contestato la veridicità del sinistro assumendo l' di CP_4 aver sporto denuncia- querela avverso quanto dichiarato dal in merito al sinistro Pt_2 ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 12 giugno 2025 , acquisito il fascicolo di primo grado il Giudice ha assegnato la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190
c.p.c..
-3. Tanto premesso, in via preliminare, va rilevato che l'appello, contrariamente all'assunto della difesa di parte appellata, non incorre nella condizione di inammissibilità descritta dal novellato art. 342 cod. proc. Civile.
Nel proposto atto di impugnazione sono adeguatamente specificate sia la parte del provvedimento sottoposto a censura, quella contenente il riconoscimento del concorso di colpa del 50% in capo ad essa appellante, sia le modifiche proposte alla ricostruzione operata dal primo giudice.
Ne discende che l'appello è ammissibile in quanto sono state indicate con sufficiente precisione le parti della sentenza che si chiedono di modificare, risulta precisa e puntuale la critica alle argomentazioni del giudice di prime cure, risulta chiaramente esposta la modifica della decisione impugnata che si chiede.
-4. Sempre in via preliminare va rilevato che l'appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellato, non incorre nella condizione di inammissibilità descritta dal novellato art. 348 bis c.p.c..
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una singola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto da non si è rivelato prima facie Parte_3 inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame, la relativa infondatezza.
-5. Passando al vaglio del motivo di gravame occorre premettere che la parte appellante ha proposto l'azione diretta ex art.. 141 D. Lgs. 209/2005 nei confronti del l'impresa designata per la gestione del FGVS, atteso che il veicolo su cui era trasportata era privo di assicurazione, non risulta proposta, neanche in via subordinata, l'azione ex art. 144 D. Lgs. 209/2005 e 223 co.1 lett. a) nei confronti della medesima l'impresa designata per la gestione del FGVS per l'accertamento di responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo pirata .
- 6. Tanto premesso occorre preliminarmente soffermarsi sulla fattispecie di cui al D.Lgs.
n. 209 del 2005, art. 141.
La previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, che ha introdotto l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito di un sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo, fornisce al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, esonerandolo dall'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Come chiarito dalla Corte costituzionale - intervenuta sul punto con l'ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008, in ordine alla questione di legittimità costituzione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost. e dichiarando la manifesta inammissibilità della questione - è ben possibile ritenere, accedendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, che detta norma si limiti in realtà "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso".
La Suprema Corte che si è pronunciata in questa materia, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza 1 dicembre 2011,
Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", ha ribadito l'irrilevanza, ex art. 141 Cod. Ass., dell'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava il terzo trasportato, in quanto trattasi di accertamento che esula dalla previsione del predetto disposto normativo, che prescinde espressamente "dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", affermando che, in applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro nella sua qualità di terzo trasportato, ma non anche delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti (cfr. ex multis Cass. civ. 16181/2015). Tutto ciò premesso va ritenuto tuttavia che l'azione diretta di cui all'art. 141 codice assicurazioni private, in forza del quale il trasportato può convenire in giudizio la compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, non sia esperibile nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nel caso in cui il veicolo su cui questi viaggiava sia sprovvisto d'assicurazione per la r.c.a., in quanto l'art. 141 C.d.S. prevede una forma di responsabilità oggettiva ed è pertanto da qualificarsi come norma speciale e non applicabile oltre i casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 14 preleggi.
L'azione diretta - ai sensi dell'art. 141 C.d.S. citato - per il risarcimento dei danni patiti dal terzo trasportato a seguito di un sinistro può, infatti, essere esperita unicamente nell'ipotesi in cui il veicolo sul quale viaggiava fosse assicurato all'epoca dei fatti e, quindi, va rivolta alla compagnia assicuratrice del veicolo medesimo.
L'art. 141 citato prevede, infatti, che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo del vettore, tale non potendosi intendere il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituto finalizzato a garantire i principi di sicurezza e solidarietà sociale e la cui attività è svolta da imprese di assicurazione che, eseguito l'eventuale pagamento, ottengono dal Fondo il rimborso delle spese versate per il pagamento dei danni in favore degli aventi diritto .
Inoltre, l'intervento del F.G.V.S. segue le ordinarie regole relative all'accertamento della responsabilità dei veicoli che deve essere verificata con particolare rigore tenuto conto che il risarcimento avviene con fondi pubblici.
La necessità che il vettore sia assicurato è avvalorata dalla possibilità, per la compagnia di assicurazione che liquida il danno, di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, nonché dalla previsione che l'impresa di assicurazione di quest'ultimo può intervenire nel giudizio ed estromettere l'impresa di assicurazione del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
La mancanza di uno dei citati requisiti, quindi, fa venir meno l'applicabilità dell'articolo
141 del CdA, ma non, ovviamente, la tutela del terzo trasportato.
Conseguentemente, nell'ipotesi che uno dei veicoli coinvolti non venga identificato e la responsabilità del sinistro sia imputabile, in via esclusiva, a tale veicolo antagonista (come nel caso che ci occupa), il trasportato dovrà rivolgere le proprie richieste risarcitorie esclusivamente nei confronti dell'impresa designata, ex articolo 286 del decreto legislativo n. 209/2005, alla gestione dei sinistri posti a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada. -7. Pertanto, stante l'inapplicabilità della procedura ex art. 141 Cod. Ass. nei casi previsti dall'art. 283 Cod. Ass., va condivisa la pronuncia impugnata che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda formulata dal ai sensi del cit. art. 141 nei Pt_2 confronti della nella qualità di impresa designata alla gestione del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Per mera completezza va rilevato peraltro che l'attore, in primo grado non ha proposto contestualmente anche l'azione ordinaria ai sensi dell'art. 144 e 223 lett. a) e lett. b) del
Cod. Ass. nei confronti delle nella qualità di impresa designata alla Controparte_1 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, avendo peraltro chiaramente identificato il veicolo antagonista.
Alla stregua delle considerazioni esposte l'appello deve essere rigettato in quanto non risulta applicabile, al caso in esame, la disciplina di cui all'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni con conseguente conferma della sentenza impugnata.
-8.Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ( atteso che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi) spese che, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta dalle parti, dell'assenza della fase istruttoria, nella presente fase del giudizio, e dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, si liquidano come da dispositivo.
-9. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 123/2019, emessa dal Giudice di Pace di Arienzo, depositata in data 2/03/2020 da nei confronti della società Parte_2 [...]
nonché di così decide: CP_1 Controparte_4
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 123/2019, emessa dal Giudice di
Pace di Arienzo, depositata in data 2/03/2020;
- - condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio nei confronti degli appellati che liquidano in € 1.190 ,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
e spese generali come per legge, per il primo grado di giudizio nonché in € 2.700,00 oltre
I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per il secondo grado di giudizio;
- pone a carico della parte appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12. compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 28 ottobre 2025
LA GIUDICE
Dott.ssa ID D'FR