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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 12/02/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
OR IS AR, RE
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1207/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Societa' Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 554/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240087176773000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240087176773000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato: si riportano alle rispettive conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl veniva notificata la cartella di pagamento n° 06820240087176773000 scaturente dal controllo automatizzato, ex art. 54 bis D.p.r. n° 633/1972 ed art. 36 bis D.p.r. n° 600/1972, della dichiarazione Iva anno 2020 e dichiarazione dei redditi anno 2020 recante la ripresa a tassazione dell'Iva per €. 18.950,27 e dell'Ires per €. 57.572,89.
A seguito del ricorso proposto dalla società e notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di
Milano, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano annullava la ripresa Iva, mentre confermava quella in materia Ires.
Società Ricorrente_1 Srl proponeva appello insistendo per l'annullamento integrale della cartella di pagamento.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo intervenuto, tra le parti, accordo conciliativo ex art. 48 D.lgs. n° 546/92, con compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria difensiva l'appellante si associava alla richieste dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti e documenti di causa, emerge che le parti hanno definito la vertenza mediante accordo conciliativo, ai sensi dell'art. 48 D.lgs. n° 546/1992, sottoscritto in data 16.5.2025 dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate e dal procuratore della società odierna appellante.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, letto l'art. 48 cit., ritiene accoglibile la domanda di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 19^, definitivamente pronunciando, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D.lgs. n° 546/1992, estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite.
Il Giudice Estensore Il Presidente
SA LA BO NI OV
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
OR IS AR, RE
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1207/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Societa' Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 554/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240087176773000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240087176773000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato: si riportano alle rispettive conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl veniva notificata la cartella di pagamento n° 06820240087176773000 scaturente dal controllo automatizzato, ex art. 54 bis D.p.r. n° 633/1972 ed art. 36 bis D.p.r. n° 600/1972, della dichiarazione Iva anno 2020 e dichiarazione dei redditi anno 2020 recante la ripresa a tassazione dell'Iva per €. 18.950,27 e dell'Ires per €. 57.572,89.
A seguito del ricorso proposto dalla società e notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di
Milano, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano annullava la ripresa Iva, mentre confermava quella in materia Ires.
Società Ricorrente_1 Srl proponeva appello insistendo per l'annullamento integrale della cartella di pagamento.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo intervenuto, tra le parti, accordo conciliativo ex art. 48 D.lgs. n° 546/92, con compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria difensiva l'appellante si associava alla richieste dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti e documenti di causa, emerge che le parti hanno definito la vertenza mediante accordo conciliativo, ai sensi dell'art. 48 D.lgs. n° 546/1992, sottoscritto in data 16.5.2025 dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate e dal procuratore della società odierna appellante.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, letto l'art. 48 cit., ritiene accoglibile la domanda di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 19^, definitivamente pronunciando, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D.lgs. n° 546/1992, estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite.
Il Giudice Estensore Il Presidente
SA LA BO NI OV