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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2425/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5431/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210266416967000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 ) propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720210266416967000, deducendo l'inesistenza della notifica, in quanto eseguita in violazione della procedura diplomatica prevista dalla Convenzione Italia–Santa Sede del 6 settembre 1932, resa esecutiva con L. 379/1933, nonché dal Processo Verbale del 20 aprile 2006, richiamato dall'art. 7 della
Convenzione fiscale Italia–Santa Sede.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma si costituisce in giudizio e, con atto depositato in data 28 gennaio 2025, dichiara che l'Agente della Riscossione aveva annullato la notifica della cartella impugnata, riconoscendo che essa era stata effettuata con modalità non conformi alla normativa internazionale applicabile agli enti della Santa Sede, e che avrebbe provveduto alla rinnovazione della stessa mediante procedura diplomatica.
L'Ufficio chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento della notifica da parte dell'Agente della Riscossione, come attestato dall'estratto di ruolo aggiornato depositato dall'Agenzia delle Entrate, determina il venir meno dell'atto impugnato e, conseguentemente, dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ricorre pertanto l'ipotesi di cui all'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
Tuttavia, l'autotutela è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, e solo a seguito delle contestazioni della ricorrente.
La violazione della speciale normativa internazionale in materia di notificazioni agli enti della Santa Sede
— normativa pienamente vigente e vincolante — ha reso necessario l'intervento giurisdizionale.
In tale contesto, la ricorrente non può essere gravata delle spese di un giudizio reso indispensabile dall'erronea attività notificatoria dell'Amministrazione.
Sussiste pertanto una soccombenza virtuale dell'Amministrazione, che impone la condanna alle spese, che si liquida in favore della parte ricorrente come segue:€ 60,00 per contributo unificato;
€ 410,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA al 4%, IVA al 22%,per un totale complessivo di € 654,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in formazione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992; condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, come in motivazione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5431/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210266416967000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 ) propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720210266416967000, deducendo l'inesistenza della notifica, in quanto eseguita in violazione della procedura diplomatica prevista dalla Convenzione Italia–Santa Sede del 6 settembre 1932, resa esecutiva con L. 379/1933, nonché dal Processo Verbale del 20 aprile 2006, richiamato dall'art. 7 della
Convenzione fiscale Italia–Santa Sede.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma si costituisce in giudizio e, con atto depositato in data 28 gennaio 2025, dichiara che l'Agente della Riscossione aveva annullato la notifica della cartella impugnata, riconoscendo che essa era stata effettuata con modalità non conformi alla normativa internazionale applicabile agli enti della Santa Sede, e che avrebbe provveduto alla rinnovazione della stessa mediante procedura diplomatica.
L'Ufficio chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento della notifica da parte dell'Agente della Riscossione, come attestato dall'estratto di ruolo aggiornato depositato dall'Agenzia delle Entrate, determina il venir meno dell'atto impugnato e, conseguentemente, dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ricorre pertanto l'ipotesi di cui all'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
Tuttavia, l'autotutela è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, e solo a seguito delle contestazioni della ricorrente.
La violazione della speciale normativa internazionale in materia di notificazioni agli enti della Santa Sede
— normativa pienamente vigente e vincolante — ha reso necessario l'intervento giurisdizionale.
In tale contesto, la ricorrente non può essere gravata delle spese di un giudizio reso indispensabile dall'erronea attività notificatoria dell'Amministrazione.
Sussiste pertanto una soccombenza virtuale dell'Amministrazione, che impone la condanna alle spese, che si liquida in favore della parte ricorrente come segue:€ 60,00 per contributo unificato;
€ 410,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA al 4%, IVA al 22%,per un totale complessivo di € 654,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in formazione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992; condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, come in motivazione.