CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 4999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4999 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
letteteremtite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA big , C-, iu (Uil 4Zw4l OU1kr. i Oi„ N/.4'31/ 2oto e LJCC. doar), A cni ,1 ro Lrì ()Q aR itAroNiA 1'(ìrlr1 jji I Rt (.9 M--2. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4999 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 14/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 10 marzo 2022, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di RO RT il 14 febbraio 2022, con riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 35) e al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. (capo 37). Più specificamente è stato contestato a RT: - di aver partecipato all'associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti ex art. 73 d.P.R. cit., con lo scopo di trasportare, detenere, acquistare per uso non personale e successivamente cedere a terzi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, assicurando la ricerca di fornitori in Italia, acquistando e detenendo le suddette sostanze e poi rivendendo le medesime;
associazione aggravata dal numero dei componenti, superiore a dieci, dal fatto di essere armata e di essersi avvalsa delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché con il fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa descritta al capo 1) della stessa imputazione provvisoria, ossia del locale di ‘ndrangheta di ZI e ET (inquadrato come distaccamento dal locale di Santa Cristina d'Aspromonte ma composto in gran parte anche da soggetti appartenenti a famiglie di 'ndrangheta originarie di Guardavalle;
fatto accertato in ZI e nella provincia di Roma, dal 2017 a tutt'oggi (capo 35); - di aver ricevuto da BR AC e IN LI un quantitativo imprecisato di cocaina costituente un campione di prova per un successivo acquisto più consistente, in ZI, il 30 luglio 2019 (capo 37); - reati contestati con la recidiva reiterata. Dopo l'inquadramento dell'attività associativa finalizzata al traffico degli stupefacenti facente capo a BR AC, ritenuta accertata, a livello di gravità indiziaria, in virtù delle comunicazioni SMS, telefoniche e ambientali intercettate e analizzate, nonché mediante l'apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia IN BE, LI ZZ, FA EL e AN FR, elementi valutati anche in relazione al contenuto dell'ordinanza genetica, il coinvolgimento in essa di RT, quanto alla verifica della gravità indiziaria, è stato ritenuto sussistente dal Tribunale sulla scorta del condiviso contenuto della prima ordinanza, tenendo conto del materiale indiziario, costituito primariamente da una serie di captazioni, coinvolgente l'indagato, mentre, in merito alla verifica delle esigenze cautelari, la loro evenienza è stata ritenuta sussistente in ordine al pericolo di reiterazione da parte dell'indagato di delitti della stessa specie, pericolo, attuale e concreto, di spessore tale da dover essere, ad avviI dei 2 giudici del riesame, fronteggiato necessariamente dalla misura custodiale inframuraria. 2. Avverso l'ordinanza il difensore di RT ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento sulla scorta di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo 35). La difesa evidenzia che a carico di RT sono state poste poche e scarsamente significative intercettazioni ambientali, risalenti al periodo di luglio- agosto 2019, la cui valutazione è stata effettuata senza tener conto delle censure mosse all'ordinanza genetica. In particolare - si evidenzia - non erano risultate oggetto di adeguata dimostrazione la affectio societatis e la, soltanto addotta, stabilità del rapporto tra il singolo e la consorteria: infatti, le intercettazioni ambientali, in primo luogo, non erano dotate di assoluta certezza circa la provenienza dai soggetti indicati;
in secondo luogo, dal loro riesame, a tutto concedere, non si ricavava altro che RT era un semplice operatore autonomo nel settore degli stupefacenti. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di detenzione di cocaina di cui al capo 37). Secondo la difesa, il quadro indiziario è da ritenersi ancora più lacunoso con riferimento a tale reato specifico, dal momento che non era emersa alcuna prova che la conversazione fosse intervenuta fra i soggetti indicati, né alcun grave indizio era stato acquisito in ordine al fatto che si fosse verificata un'effettiva cessione di sostanza stupefacente, con precisazione del tipo e della quantità, e che la stessa fosse destinata a terzi, essendosi, del resto, il Tribunale limitato a richiamare il contenuto dell'ordinanza genetica. 2.3. Con il terzo motivo viene prospettato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Pur avendo limitato il quadro di queste esigenze al solo pericolo di reiterazione dei reati, i giudici del riesame non hanno fornito, secondo il ricorrente, effettivi riferimenti alle concrete, attuali e specifiche motivazioni in virtù delle quali possa ritenersi sussistente l'esigenza specialpreventiva, risalendo i fatti al 2019 e non essendo stati addotti indici concreti in virtù dei quali possa ritenersi attuale il pericolo paventato. L'affermazione relativa al carattere sistematico e reiterato nel tempo, oltre che organizzato, della condotta partecipativa dell'indagato collide, per la difesa, con la contestazione di un solo reato fine, per fatto collocato nel 2019, sicché le 3 argomentazioni contenute nell'ordinanza vanno considerate prive di agganci probatori concreti, tanto più che i precedenti penali ascritti a RT risultano molto risalenti nel tempo e l'unico specifico rimonta al 2013, mentre illogica viene ritenuta la dequotazione dell'attività intrapresa dall'indagato nel settore edile, così da affrancarsi dalla detenzione di stupefacenti per uso personale e piccola attività di spaccio. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta il vizio di motivazione in merito alla negata misura cautelare degli arresti domiciliari. Si sostiene, sul punto, che è illogica l'argomentazione contenuta nell'ordinanza, circa il carattere inadeguato di tale misura cautelare al fine di isolare l'indagato dal contesto criminale, in quanto l'attuazione di tale misura impedirebbe a RT di avere contatti con persone diverse dai familiari conviventi e, attraverso il controllo delle forze dell'ordine e l'impiego del braccialetto elettronico, il monitoraggio sarebbe certamente adeguato a prevenire ogni manifestazione del paventato pericolo di ricaduta nel reato. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ritenendo la stessa manifestamente infondata e segnalando che l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi operanti in tema di attualità delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione va rigettata. È da premettere che, nella materia delle misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge oppure la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì controllando se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificando la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare 4 l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). 2. Così precisata la traccia da seguire, in relazione all'esame del primo motivo, si rileva anzitutto che il Tribunale, nel quadro delle argomentazioni richiamate in parte narrativa, ha evidenziato, con compiuto e coerente discorso giustificativo, che l'analisi degli esiti intercettativi riguardanti RO RT conduceva alla conclusione dell'appartenenza dell'indagato alla compagine configurata al capo 35), dato che la sua azione si era connotata come essenziale alla vita del sodalizio in termini di apporto continuativo all'attività criminosa programmata e di partecipazione alla consumazione dei reati in materia di stupefacenti, con conseguente valutazione della sua consapevole e volontaria intraneità a quella consorteria, in modo funzionale alla sua vita, nell'ambito di un rapporto di reciproco affidamento tra l'indagato e gli altri componenti del gruppo, riconducibile alla affectio soci etatis. E' stata, poi, ritenuta acquisita la gravità indiziaria anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa al suddetto reato associativo sub 35), essendosi considerato che lo stesso RT aveva agito al consapevole fine di rafforzare l'associazione di ‘ndrangheta suindicata. In tal senso i giudici del riesame hanno fatto congruo riferimento, non a isolate captazioni, bensì a plurime conversazioni, a diverse delle quali aveva partecipato anche lo stesso RT, inquadrato come acquirente e distributore organico della sostanza stupefacente acquisita e distribuita per il tramite dell'organizzazione, sino ad accumulare un debito con BR AC in dipendenza del rapporto di continuativa fornitura esistente con il sodalizio, debito per ripianare il quale l'indagato aveva progettato anche l'instaurazione di altri canali di approvvigionamento. 2.1. Sul tema, deve ricordarsi che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, pure in quelle a cui non abbia partecipato l'indagato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02). Non si può, dunque, accedere alla proposta svalutazione del compendio indiziario emerso. Va, in particolare, considerato che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa, come tale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01): e, nel caso in esame, le argomentazioni svolte dal Tribunale, in relazione all'interpretazione delle conversazioni citate e commentate, rispettando i canoni suindicati, si sottrae a ogni censura. 2.2. Nel solco indicato, la prospettiva ritenuta acclarata, a livello di gravità indiziaria, dai giudici del riesame rinviene solida base logico-giuridica nel principio di diritto secondo cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e lo spacciatore acquirente che, in via continuativa, la riceve per immetterla nel mercato del consumo. Non è, infatti, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti dai singoli partecipi, sempre che si accerti che le condotte siano poste in essere con la consapevolezza dell'esistenza di risorse dell'organizzazione su cui contare e con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento, la stabilità del rapporto così instaurato contribuendo a garantire l'operatività dell'associazione e rivelando in tal modo la presenza dell'affectio societatis tra i suddetti soggetti (Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991 - 01; Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016, Ancora, Rv. 266405 - 01). Sulla ricorrenza di tali aspetti i giudici del riesame hanno espresso argomentazioni adeguate e non illogiche. Di conseguenza, la doglianza in esame non risulta fondata. 3. Per quanto concerne il secondo motivo, è da dire che pure il reato fine di cui al capo 37) è risultato dimostrato a livello di gravità indiziaria, secondo l'interpretazione data dai giudici del riesame, con sufficiente specificazione dei corrispondenti elementi fattuali. In questa direzione è stato spiegato nel provvedimento che era da ascriversi alla consapevole e volontaria condotta dell'indagato l'acquisizione del campione di cocaina a lui consegnato da BR AC e IN LI, alla stregua dei dati risultanti dalle conversazioni captate, a una delle quali (quella del 30 luglio 2019, progr. 592, nt. 1315/2019) egli aveva direttamente partecipato. Per quanto si è già chiarito, la contestazione del contenuto delle captazioni e 6 della loro interpretazione, stanti i già rilevati requisiti di sufficienza e coerenza del discorso giustificativo, si pone al di fuori delle verifiche ammissibilmente sollecitabili al giudice di legittimità. Non è stata, per il resto, sollevata alcuna specifica questione sulla rilevanza dell'oggetto e della funzione di questa precipua transazione, riguardante comunque, alla luce dei gravi indizi analizzati dal Tribunale, la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il motivo si rivela, pertanto, generico e, nel sua insieme, inammissibile. 4. In ordine alla terza e alla quarta doglianza, da valutarsi unitariamente per l'intersezione dei temi con esse trattati, si premette che, quanto alle esigenze cautelari, esse, secondo il Tribunale, erano state correttamente individuate nell'ordinanza applicativa: valutazione svolta avendo esclusivo riferimento alla matrice specialpreventiva di esse. 4.1. Si è sottolineato - rispetto all'obiezione inerente al circoscritto periodo preso a base dagli inquirenti per formalizzare le accuse a carico dell'indagato - che le indagini riguardanti RT si erano sviluppate nel corso del 2019 e dell'inizio 2020, con la conseguenza che la mancanza di dati successivi, relativamente alla prosecuzione da parte sua dell'attività delittuosa, era riconducibile essenzialmente alla cessazione dell'investigazione e che, in ogni caso, il periodo trascorso da quell'epoca non poteva reputarsi considerevole, né poteva, comunque, stimarsi di entità tale da far ritenere assodato che l'indagato avesse abbandonato l'attività illecita a cui era stabilmente dedito. Inoltre, per i giudici del riesame, al di là del singolo reato fine a lui ascritto, il compendio indiziario aveva dimostrato lo svolgimento da parte di RT dell'attività illecita nel settore del commercio degli stupefacenti, attuato con carattere sistematico e ripetuto nel tempo, in forma organizzata, di guisa che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, fondata sul disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., risultava corroborata dalla scelta criminale di medio/lungo termine operata dall'indagato, soggetto peraltro gravato da plurimi precedenti penali, di cui uno specifico. 4.2. Questi argomenti resistono alle censure sviluppate dal ricorrente, confluenti nella prospettazione dell'insussistenza dell'attualità del periculum libertatis in dipendenza, essenzialmente, del tempo trascorso fra i fatti oggetto dell'imputazione provvisoria e l'applicazione della misura cautelare. Invero, pur se si voglia muovere, nell'ancora fluido panorama esegetico, dalla linea secondo cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di 7 tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice della cautela ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o (come è in questo caso) di delitto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02), è da rilevare che le argomentazioni svolte dal Tribunale, a fronte della contestazione della partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., durata fino all'anno 2019, forniscono adeguata contezza dell'irrilevanza del tempo trascorso fra il relativo periodo e l'emissione della misura cautelare, la quale si profila applicata dopo un tempo non rilevantissimo, in relazione alla situazione analizzata e stante l'accentuata pericolosità che connota il profilo soggettivo dell'indagato. In questa prospettiva, i giudici del riesame, al di là della ritenuta ininfluenza della considerazione del lasso intercorrente fra partecipazione all'associazione e applicazione della misura cautelare, hanno supportato la ritenuta operatività della presunzione relativa con una motivazione senz'altro sufficiente, anche in ordine alla rilevata assenza di alcuna prospettazione del susseguente e definitivo affrancamento di RT dalle logiche criminali riconnesse al traffico delle sostanze stupefacenti praticato dall'associazione di cui è accusato aver fatto parte. Giustificata in modo adeguato risulta anche l'attribuzione di una valenza modesta e ancora insufficiente al segnale costituito dal - molto recente - interesse mostrato dall'indagato per l'attività di lavoro: il Tribunale si è dato carico di spiegare che non ha reputato sufficiente a persuadere del suo mutato comportamento l'inizio da parte dell'indagato di un'attività lavorativa soltanto nell'ottobre 2021, esperienza ancora agli albori della sua articolazione e peraltro innescata da mero contratto a tempo determinato. 4.3. Pure in ordine alla scelta della misura l'ordinanza impugnata ha offerto argomenti non scalfiti dalle censure svolte dal ricorrente. 4.3.1. In tale direzione i giudici del riesame, in relazione al quadro fin qui ricostruito, hanno confermato la valutazione, formulata nell'ordinanza genetica, dell'esclusione della concreta possibilità che misure cautelari non custodiali potessero e possano costituire un valido deterrente e hanno specificato che neanche gli arresti domiciliari - pur se rafforzati dallo strumento elettronico di controllo - avrebbero potuto e potrebbero reputarsi idonei fronteggiare la notevole pericolosità dell'indagato, come definita alla stregua delle modalità della condotta a lui ascritta, della sistematicità che l'aveva caratterizzata, della sua capacità di veicolarla in un'attività criminale organizzata, nonché della particolare 8 inclinazione a delinquere riconnessa alla sua persona, desunta anche dal comportamento da lui serbato quando, nel corso dell'attività deviante, era stato colto a lamentarsi di essere rimasto a corto di sostanza stupefacente e, quindi, di non poter proseguire l'attività di cessione di quella illecita sostanza. In rapporto a siffatte dimensioni e caratteristiche della pericolosità sociale da contenere, è stata espressa dai giudici del riesame la valutazione di concreta inadeguatezza a tutelare le esigenze cautelari specialpreventive degli stessi arresti dorniciliari rafforzati dal controllo elettronico, posto che i legami con la criminalità organizzata da cui l'indagato si riforniva degli stupefacenti e i contatti con la rete degli acquirenti non risulterebbero idoneamente bloccati da quella misura autocustodiale, in dipendenza della non evitabile sporadicità dei controlli e della sostanziale impossibilità per le forze di Polizia di approntare una vigilanza continuativa e costante sull'attività dell'indagato. 4.3.2. Assodato quanto precede, si muove dal principio di diritto in base a cui il principio secondo cui il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, deve sempre motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). In questo caso, il giudizio del Tribunale del riesame ha affrontato la relativa questione e si è espresso, con congrua motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, annettendo un valore assorbente e pregiudiziale alla carenza di proficua possibilità dell'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. e concludendo che nemmeno l'uso dello strumento di controllo si era configurato e si configura idoneo a prevenire lo specifico periculum afferente alla commissione dei reati della stessa specie. È stata, dunque, effettuata una valutazione di merito - incensurabile in questa sede - tale da precludere ogni attuale e concreta possibilità di applicazione della custodia cautelare domiciliare (per ipotesi analoghe Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933 - 01). 4.4. Anche il terzo e il quarto motivo sono da reputarsi, quindi, privi di fondamento giuridico. 5. In definitiva, il ricorso deve essere, nel suo complesso, rigettato. A questa statuizione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di RT al pagamento delle spese del procedimento. 9 Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
letteteremtite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA big , C-, iu (Uil 4Zw4l OU1kr. i Oi„ N/.4'31/ 2oto e LJCC. doar), A cni ,1 ro Lrì ()Q aR itAroNiA 1'(ìrlr1 jji I Rt (.9 M--2. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4999 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 14/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 10 marzo 2022, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di RO RT il 14 febbraio 2022, con riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 35) e al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. (capo 37). Più specificamente è stato contestato a RT: - di aver partecipato all'associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti ex art. 73 d.P.R. cit., con lo scopo di trasportare, detenere, acquistare per uso non personale e successivamente cedere a terzi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, assicurando la ricerca di fornitori in Italia, acquistando e detenendo le suddette sostanze e poi rivendendo le medesime;
associazione aggravata dal numero dei componenti, superiore a dieci, dal fatto di essere armata e di essersi avvalsa delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché con il fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa descritta al capo 1) della stessa imputazione provvisoria, ossia del locale di ‘ndrangheta di ZI e ET (inquadrato come distaccamento dal locale di Santa Cristina d'Aspromonte ma composto in gran parte anche da soggetti appartenenti a famiglie di 'ndrangheta originarie di Guardavalle;
fatto accertato in ZI e nella provincia di Roma, dal 2017 a tutt'oggi (capo 35); - di aver ricevuto da BR AC e IN LI un quantitativo imprecisato di cocaina costituente un campione di prova per un successivo acquisto più consistente, in ZI, il 30 luglio 2019 (capo 37); - reati contestati con la recidiva reiterata. Dopo l'inquadramento dell'attività associativa finalizzata al traffico degli stupefacenti facente capo a BR AC, ritenuta accertata, a livello di gravità indiziaria, in virtù delle comunicazioni SMS, telefoniche e ambientali intercettate e analizzate, nonché mediante l'apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia IN BE, LI ZZ, FA EL e AN FR, elementi valutati anche in relazione al contenuto dell'ordinanza genetica, il coinvolgimento in essa di RT, quanto alla verifica della gravità indiziaria, è stato ritenuto sussistente dal Tribunale sulla scorta del condiviso contenuto della prima ordinanza, tenendo conto del materiale indiziario, costituito primariamente da una serie di captazioni, coinvolgente l'indagato, mentre, in merito alla verifica delle esigenze cautelari, la loro evenienza è stata ritenuta sussistente in ordine al pericolo di reiterazione da parte dell'indagato di delitti della stessa specie, pericolo, attuale e concreto, di spessore tale da dover essere, ad avviI dei 2 giudici del riesame, fronteggiato necessariamente dalla misura custodiale inframuraria. 2. Avverso l'ordinanza il difensore di RT ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento sulla scorta di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo 35). La difesa evidenzia che a carico di RT sono state poste poche e scarsamente significative intercettazioni ambientali, risalenti al periodo di luglio- agosto 2019, la cui valutazione è stata effettuata senza tener conto delle censure mosse all'ordinanza genetica. In particolare - si evidenzia - non erano risultate oggetto di adeguata dimostrazione la affectio societatis e la, soltanto addotta, stabilità del rapporto tra il singolo e la consorteria: infatti, le intercettazioni ambientali, in primo luogo, non erano dotate di assoluta certezza circa la provenienza dai soggetti indicati;
in secondo luogo, dal loro riesame, a tutto concedere, non si ricavava altro che RT era un semplice operatore autonomo nel settore degli stupefacenti. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di detenzione di cocaina di cui al capo 37). Secondo la difesa, il quadro indiziario è da ritenersi ancora più lacunoso con riferimento a tale reato specifico, dal momento che non era emersa alcuna prova che la conversazione fosse intervenuta fra i soggetti indicati, né alcun grave indizio era stato acquisito in ordine al fatto che si fosse verificata un'effettiva cessione di sostanza stupefacente, con precisazione del tipo e della quantità, e che la stessa fosse destinata a terzi, essendosi, del resto, il Tribunale limitato a richiamare il contenuto dell'ordinanza genetica. 2.3. Con il terzo motivo viene prospettato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Pur avendo limitato il quadro di queste esigenze al solo pericolo di reiterazione dei reati, i giudici del riesame non hanno fornito, secondo il ricorrente, effettivi riferimenti alle concrete, attuali e specifiche motivazioni in virtù delle quali possa ritenersi sussistente l'esigenza specialpreventiva, risalendo i fatti al 2019 e non essendo stati addotti indici concreti in virtù dei quali possa ritenersi attuale il pericolo paventato. L'affermazione relativa al carattere sistematico e reiterato nel tempo, oltre che organizzato, della condotta partecipativa dell'indagato collide, per la difesa, con la contestazione di un solo reato fine, per fatto collocato nel 2019, sicché le 3 argomentazioni contenute nell'ordinanza vanno considerate prive di agganci probatori concreti, tanto più che i precedenti penali ascritti a RT risultano molto risalenti nel tempo e l'unico specifico rimonta al 2013, mentre illogica viene ritenuta la dequotazione dell'attività intrapresa dall'indagato nel settore edile, così da affrancarsi dalla detenzione di stupefacenti per uso personale e piccola attività di spaccio. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta il vizio di motivazione in merito alla negata misura cautelare degli arresti domiciliari. Si sostiene, sul punto, che è illogica l'argomentazione contenuta nell'ordinanza, circa il carattere inadeguato di tale misura cautelare al fine di isolare l'indagato dal contesto criminale, in quanto l'attuazione di tale misura impedirebbe a RT di avere contatti con persone diverse dai familiari conviventi e, attraverso il controllo delle forze dell'ordine e l'impiego del braccialetto elettronico, il monitoraggio sarebbe certamente adeguato a prevenire ogni manifestazione del paventato pericolo di ricaduta nel reato. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ritenendo la stessa manifestamente infondata e segnalando che l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi operanti in tema di attualità delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione va rigettata. È da premettere che, nella materia delle misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge oppure la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì controllando se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificando la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare 4 l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). 2. Così precisata la traccia da seguire, in relazione all'esame del primo motivo, si rileva anzitutto che il Tribunale, nel quadro delle argomentazioni richiamate in parte narrativa, ha evidenziato, con compiuto e coerente discorso giustificativo, che l'analisi degli esiti intercettativi riguardanti RO RT conduceva alla conclusione dell'appartenenza dell'indagato alla compagine configurata al capo 35), dato che la sua azione si era connotata come essenziale alla vita del sodalizio in termini di apporto continuativo all'attività criminosa programmata e di partecipazione alla consumazione dei reati in materia di stupefacenti, con conseguente valutazione della sua consapevole e volontaria intraneità a quella consorteria, in modo funzionale alla sua vita, nell'ambito di un rapporto di reciproco affidamento tra l'indagato e gli altri componenti del gruppo, riconducibile alla affectio soci etatis. E' stata, poi, ritenuta acquisita la gravità indiziaria anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa al suddetto reato associativo sub 35), essendosi considerato che lo stesso RT aveva agito al consapevole fine di rafforzare l'associazione di ‘ndrangheta suindicata. In tal senso i giudici del riesame hanno fatto congruo riferimento, non a isolate captazioni, bensì a plurime conversazioni, a diverse delle quali aveva partecipato anche lo stesso RT, inquadrato come acquirente e distributore organico della sostanza stupefacente acquisita e distribuita per il tramite dell'organizzazione, sino ad accumulare un debito con BR AC in dipendenza del rapporto di continuativa fornitura esistente con il sodalizio, debito per ripianare il quale l'indagato aveva progettato anche l'instaurazione di altri canali di approvvigionamento. 2.1. Sul tema, deve ricordarsi che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, pure in quelle a cui non abbia partecipato l'indagato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02). Non si può, dunque, accedere alla proposta svalutazione del compendio indiziario emerso. Va, in particolare, considerato che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa, come tale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01): e, nel caso in esame, le argomentazioni svolte dal Tribunale, in relazione all'interpretazione delle conversazioni citate e commentate, rispettando i canoni suindicati, si sottrae a ogni censura. 2.2. Nel solco indicato, la prospettiva ritenuta acclarata, a livello di gravità indiziaria, dai giudici del riesame rinviene solida base logico-giuridica nel principio di diritto secondo cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e lo spacciatore acquirente che, in via continuativa, la riceve per immetterla nel mercato del consumo. Non è, infatti, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti dai singoli partecipi, sempre che si accerti che le condotte siano poste in essere con la consapevolezza dell'esistenza di risorse dell'organizzazione su cui contare e con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento, la stabilità del rapporto così instaurato contribuendo a garantire l'operatività dell'associazione e rivelando in tal modo la presenza dell'affectio societatis tra i suddetti soggetti (Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991 - 01; Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016, Ancora, Rv. 266405 - 01). Sulla ricorrenza di tali aspetti i giudici del riesame hanno espresso argomentazioni adeguate e non illogiche. Di conseguenza, la doglianza in esame non risulta fondata. 3. Per quanto concerne il secondo motivo, è da dire che pure il reato fine di cui al capo 37) è risultato dimostrato a livello di gravità indiziaria, secondo l'interpretazione data dai giudici del riesame, con sufficiente specificazione dei corrispondenti elementi fattuali. In questa direzione è stato spiegato nel provvedimento che era da ascriversi alla consapevole e volontaria condotta dell'indagato l'acquisizione del campione di cocaina a lui consegnato da BR AC e IN LI, alla stregua dei dati risultanti dalle conversazioni captate, a una delle quali (quella del 30 luglio 2019, progr. 592, nt. 1315/2019) egli aveva direttamente partecipato. Per quanto si è già chiarito, la contestazione del contenuto delle captazioni e 6 della loro interpretazione, stanti i già rilevati requisiti di sufficienza e coerenza del discorso giustificativo, si pone al di fuori delle verifiche ammissibilmente sollecitabili al giudice di legittimità. Non è stata, per il resto, sollevata alcuna specifica questione sulla rilevanza dell'oggetto e della funzione di questa precipua transazione, riguardante comunque, alla luce dei gravi indizi analizzati dal Tribunale, la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il motivo si rivela, pertanto, generico e, nel sua insieme, inammissibile. 4. In ordine alla terza e alla quarta doglianza, da valutarsi unitariamente per l'intersezione dei temi con esse trattati, si premette che, quanto alle esigenze cautelari, esse, secondo il Tribunale, erano state correttamente individuate nell'ordinanza applicativa: valutazione svolta avendo esclusivo riferimento alla matrice specialpreventiva di esse. 4.1. Si è sottolineato - rispetto all'obiezione inerente al circoscritto periodo preso a base dagli inquirenti per formalizzare le accuse a carico dell'indagato - che le indagini riguardanti RT si erano sviluppate nel corso del 2019 e dell'inizio 2020, con la conseguenza che la mancanza di dati successivi, relativamente alla prosecuzione da parte sua dell'attività delittuosa, era riconducibile essenzialmente alla cessazione dell'investigazione e che, in ogni caso, il periodo trascorso da quell'epoca non poteva reputarsi considerevole, né poteva, comunque, stimarsi di entità tale da far ritenere assodato che l'indagato avesse abbandonato l'attività illecita a cui era stabilmente dedito. Inoltre, per i giudici del riesame, al di là del singolo reato fine a lui ascritto, il compendio indiziario aveva dimostrato lo svolgimento da parte di RT dell'attività illecita nel settore del commercio degli stupefacenti, attuato con carattere sistematico e ripetuto nel tempo, in forma organizzata, di guisa che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, fondata sul disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., risultava corroborata dalla scelta criminale di medio/lungo termine operata dall'indagato, soggetto peraltro gravato da plurimi precedenti penali, di cui uno specifico. 4.2. Questi argomenti resistono alle censure sviluppate dal ricorrente, confluenti nella prospettazione dell'insussistenza dell'attualità del periculum libertatis in dipendenza, essenzialmente, del tempo trascorso fra i fatti oggetto dell'imputazione provvisoria e l'applicazione della misura cautelare. Invero, pur se si voglia muovere, nell'ancora fluido panorama esegetico, dalla linea secondo cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di 7 tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice della cautela ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o (come è in questo caso) di delitto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02), è da rilevare che le argomentazioni svolte dal Tribunale, a fronte della contestazione della partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., durata fino all'anno 2019, forniscono adeguata contezza dell'irrilevanza del tempo trascorso fra il relativo periodo e l'emissione della misura cautelare, la quale si profila applicata dopo un tempo non rilevantissimo, in relazione alla situazione analizzata e stante l'accentuata pericolosità che connota il profilo soggettivo dell'indagato. In questa prospettiva, i giudici del riesame, al di là della ritenuta ininfluenza della considerazione del lasso intercorrente fra partecipazione all'associazione e applicazione della misura cautelare, hanno supportato la ritenuta operatività della presunzione relativa con una motivazione senz'altro sufficiente, anche in ordine alla rilevata assenza di alcuna prospettazione del susseguente e definitivo affrancamento di RT dalle logiche criminali riconnesse al traffico delle sostanze stupefacenti praticato dall'associazione di cui è accusato aver fatto parte. Giustificata in modo adeguato risulta anche l'attribuzione di una valenza modesta e ancora insufficiente al segnale costituito dal - molto recente - interesse mostrato dall'indagato per l'attività di lavoro: il Tribunale si è dato carico di spiegare che non ha reputato sufficiente a persuadere del suo mutato comportamento l'inizio da parte dell'indagato di un'attività lavorativa soltanto nell'ottobre 2021, esperienza ancora agli albori della sua articolazione e peraltro innescata da mero contratto a tempo determinato. 4.3. Pure in ordine alla scelta della misura l'ordinanza impugnata ha offerto argomenti non scalfiti dalle censure svolte dal ricorrente. 4.3.1. In tale direzione i giudici del riesame, in relazione al quadro fin qui ricostruito, hanno confermato la valutazione, formulata nell'ordinanza genetica, dell'esclusione della concreta possibilità che misure cautelari non custodiali potessero e possano costituire un valido deterrente e hanno specificato che neanche gli arresti domiciliari - pur se rafforzati dallo strumento elettronico di controllo - avrebbero potuto e potrebbero reputarsi idonei fronteggiare la notevole pericolosità dell'indagato, come definita alla stregua delle modalità della condotta a lui ascritta, della sistematicità che l'aveva caratterizzata, della sua capacità di veicolarla in un'attività criminale organizzata, nonché della particolare 8 inclinazione a delinquere riconnessa alla sua persona, desunta anche dal comportamento da lui serbato quando, nel corso dell'attività deviante, era stato colto a lamentarsi di essere rimasto a corto di sostanza stupefacente e, quindi, di non poter proseguire l'attività di cessione di quella illecita sostanza. In rapporto a siffatte dimensioni e caratteristiche della pericolosità sociale da contenere, è stata espressa dai giudici del riesame la valutazione di concreta inadeguatezza a tutelare le esigenze cautelari specialpreventive degli stessi arresti dorniciliari rafforzati dal controllo elettronico, posto che i legami con la criminalità organizzata da cui l'indagato si riforniva degli stupefacenti e i contatti con la rete degli acquirenti non risulterebbero idoneamente bloccati da quella misura autocustodiale, in dipendenza della non evitabile sporadicità dei controlli e della sostanziale impossibilità per le forze di Polizia di approntare una vigilanza continuativa e costante sull'attività dell'indagato. 4.3.2. Assodato quanto precede, si muove dal principio di diritto in base a cui il principio secondo cui il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, deve sempre motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). In questo caso, il giudizio del Tribunale del riesame ha affrontato la relativa questione e si è espresso, con congrua motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, annettendo un valore assorbente e pregiudiziale alla carenza di proficua possibilità dell'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. e concludendo che nemmeno l'uso dello strumento di controllo si era configurato e si configura idoneo a prevenire lo specifico periculum afferente alla commissione dei reati della stessa specie. È stata, dunque, effettuata una valutazione di merito - incensurabile in questa sede - tale da precludere ogni attuale e concreta possibilità di applicazione della custodia cautelare domiciliare (per ipotesi analoghe Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933 - 01). 4.4. Anche il terzo e il quarto motivo sono da reputarsi, quindi, privi di fondamento giuridico. 5. In definitiva, il ricorso deve essere, nel suo complesso, rigettato. A questa statuizione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di RT al pagamento delle spese del procedimento. 9 Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente