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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1130/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRANATA URANIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7091/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031969809000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 13.11.2024, ritualmente notificato sia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione che alla Regione Calabria, Ricorrente_1 avv. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificatale a mezzo pec in data 23.7.2024, con la quale l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, per conto della Regione Calabria, intimava il pagamento della somma complessiva di
€ 448,42 per omesso versamento della tassa automobilistica riferita all'anno di imposta 2021.
Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
la prescrizione triennale della tassa automobilistica in difetto di atti interruttivi;
l'omessa rituale notifica della medesima cartella impugnata ed il difetto di motivazione dell'atto.
Regione Calabria e Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi, hanno resistito alla opposizione.
In particolare, Agenzia delle Entrate Riscossione ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992; Regione Calabria ha invece dedotto di aver fatto ricorso alla procedura di cui alla legge regionale n. 56 del 27 dicembre 2023 (legge di stabilità regionale 2024) che consente di formulare la contestazione emettendo direttamente la cartella di pagamento, purchè notificata nei termini dell'atto di accertamento, ossia entro il terzo anno successivo alla scadenza per il pagamento della tassa (31.12.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito spiegate.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di tardività formulata dall'ente della riscossione che non tiene conto della sospensione feriale dei termini.
Parimenti da disattendere l'eccezione relativa ai vizi del procedimento notificatorio della cartella di pagamento.
La disamina della documentazione versata in atti riscontra infatti la rituale notifica della cartella di pagamento impugnata, dovendo comunque osservarsi che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua eventuale nullità deve ritenersi sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6417 del 5.3.2019) come peraltro avvenuto nel caso di specie.
Anche la dedotta omessa motivazione del provvedimento impugnato non trova riscontro all'esito della compiuta disamina della cartella, che contiene tutti gli elementi utili a renderla idonea allo scopo e, comunque,
a consentire al contribuente di articolare la propria difesa.
Detto ciò, la disamina degli atti riscontra quanto eccepito dalla Regione Calabria circa la procedura semplificata adottata per a notifica della cartella, risultando che la cartella è stata emessa e notificata sulla base dell'art. 6 della L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023 ai sensi del quale “in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Ciò significa che le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, dunque senza previa notifica dell'atto di accertamento.
Trattasi di una procedura semplificata pienamente legittima che consente l'iscrizione diretta a ruolo della tassa automobilistica senza previa contestazione.
Tale principio si fonda, infatti, su una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n. 472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un preventivo avviso di accertamento. Parimenti da disattendere dunque l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla efficacia interruttiva della notifica della cartella di pagamento, entro il entro il terzo anno successivo alla scadenza per il pagamento della tassa.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Regione Calabria e vengono liquidate come in dispositivo -quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabili altrimenti in compiti interni di ufficio-, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alla concreta attività difensiva espletata per la Regione dal proprio funzionario, con riduzione del venti per cento rispetto alle corrispondenti competenze di avvocato (cfr. Cass. Civ. 24675/2011).
Devono invece essere compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, avuto riguardo alle ragioni che hanno condotto alla decisione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso confermando la cartella impugnata;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Regione Calabria, delle spese di lite che liquida in euro 144,00, oltre accessori di legge se dovuti;
spese compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Urania Granata
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRANATA URANIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7091/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031969809000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 13.11.2024, ritualmente notificato sia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione che alla Regione Calabria, Ricorrente_1 avv. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificatale a mezzo pec in data 23.7.2024, con la quale l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, per conto della Regione Calabria, intimava il pagamento della somma complessiva di
€ 448,42 per omesso versamento della tassa automobilistica riferita all'anno di imposta 2021.
Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
la prescrizione triennale della tassa automobilistica in difetto di atti interruttivi;
l'omessa rituale notifica della medesima cartella impugnata ed il difetto di motivazione dell'atto.
Regione Calabria e Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi, hanno resistito alla opposizione.
In particolare, Agenzia delle Entrate Riscossione ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992; Regione Calabria ha invece dedotto di aver fatto ricorso alla procedura di cui alla legge regionale n. 56 del 27 dicembre 2023 (legge di stabilità regionale 2024) che consente di formulare la contestazione emettendo direttamente la cartella di pagamento, purchè notificata nei termini dell'atto di accertamento, ossia entro il terzo anno successivo alla scadenza per il pagamento della tassa (31.12.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito spiegate.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di tardività formulata dall'ente della riscossione che non tiene conto della sospensione feriale dei termini.
Parimenti da disattendere l'eccezione relativa ai vizi del procedimento notificatorio della cartella di pagamento.
La disamina della documentazione versata in atti riscontra infatti la rituale notifica della cartella di pagamento impugnata, dovendo comunque osservarsi che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua eventuale nullità deve ritenersi sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6417 del 5.3.2019) come peraltro avvenuto nel caso di specie.
Anche la dedotta omessa motivazione del provvedimento impugnato non trova riscontro all'esito della compiuta disamina della cartella, che contiene tutti gli elementi utili a renderla idonea allo scopo e, comunque,
a consentire al contribuente di articolare la propria difesa.
Detto ciò, la disamina degli atti riscontra quanto eccepito dalla Regione Calabria circa la procedura semplificata adottata per a notifica della cartella, risultando che la cartella è stata emessa e notificata sulla base dell'art. 6 della L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023 ai sensi del quale “in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Ciò significa che le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, dunque senza previa notifica dell'atto di accertamento.
Trattasi di una procedura semplificata pienamente legittima che consente l'iscrizione diretta a ruolo della tassa automobilistica senza previa contestazione.
Tale principio si fonda, infatti, su una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n. 472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un preventivo avviso di accertamento. Parimenti da disattendere dunque l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla efficacia interruttiva della notifica della cartella di pagamento, entro il entro il terzo anno successivo alla scadenza per il pagamento della tassa.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Regione Calabria e vengono liquidate come in dispositivo -quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabili altrimenti in compiti interni di ufficio-, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alla concreta attività difensiva espletata per la Regione dal proprio funzionario, con riduzione del venti per cento rispetto alle corrispondenti competenze di avvocato (cfr. Cass. Civ. 24675/2011).
Devono invece essere compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, avuto riguardo alle ragioni che hanno condotto alla decisione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso confermando la cartella impugnata;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Regione Calabria, delle spese di lite che liquida in euro 144,00, oltre accessori di legge se dovuti;
spese compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Urania Granata