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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNI FRANCO BRUNO, Presidente
FA AR, RE
MARRA PAOLO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6549/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018100987 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018100987 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018100987 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato in data 31.10.2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ha accertato, per l'anno di imposta 2017, ai fini IRPEF, redditi di pensione, da assoggettare ad imposta ordinaria, ai sensi degli artt.
49 e ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per un importo imponibile di euro 96.332,29, cui corrisponde un'imposta di euro 34.593,00, nonchè, ai fini dell'imposta addizionale regionale e comunale, ai fini dell'imposta sostitutiva, e ai fini IVAFE.
In data 23.06.2021, la Direzione Centrale, Divisione Contribuenti – Settore contrasto illeciti – in base ai dati ricevuti dalle Amministrazioni Fiscali estere, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS) – con nota prot. n. 273311, segnalava la posizione del Contribuente, in merito a supposte violazioni di natura reddituale, con riferimento a redditi prodotti all'estero ed imponibili in Italia, nonché in merito ad una supposta violazione della normativa sul c.d. monitoraggio fiscale dei capitali esteri, di cui al D.L. n. 167/1990.
In data 16.09.2020, l'Ufficio segnalante notificava al Contribuente il questionario n. Q00176/2020, a mezzo del quale invitava lo stesso a fornire delucidazioni e/o documentazione in merito alle supposte violazioni, poc'anzi citate.
Il Contribuente, a mezzo e-mail, forniva all'Agenzia le informazioni e la documentazione richieste, da cui emergeva che: a) il Sig. Ricorrente_1, nel corso della sua attività lavorativa, aveva prestato servizio per importanti organismi internazionali (i.e. Associazione_2 e Assoc_1 per l'Alimentazione e l'Agricoltura, c.d. “Assoc_1”), percependo dagli stessi redditi di lavoro dipendente, nonché la corredata liquidazione;
b) ai sensi dell'art. XIII, Sez. 27, lett. d), della Legge 9 gennaio 1951, n. 11 di approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Assoc_1 per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Assoc_1 per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950 (di seguito “Accordo di sede”), “I funzionari della Assoc_1 godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunità: (…) d) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennità pagati dalla Assoc_1”; c) il Contribuente, per gli anni di imposta dal 2016 e seguenti (dunque anche per l'annualità accertata, i.e. anno d'imposta 2017), aveva presentato dichiarazioni integrative, versando, altresì, imposte e sanzioni di elevato importo, in relazione sia all'IVAFE, che ai redditi di capitale di fonte estera, oggetto anche dell'Avviso di accertamento impugnato in sede odierna. - in data 31.10.2023, l'Ufficio ha notificato al Contribuente l'Avviso di accertamento indicato in epigrafe, contestando allo stesso, per l'anno d'imposta 2017, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale avrebbe dovuto indicare: le attività finanziarie estere, i redditi da pensione percepiti, i redditi correlati alle attività finanziarie estere e l'IVAFE dovuta sulle suddette attività finanziarie.
Il ricorrente precisa che, con riferimento al predetto avviso di accertamento, ha prestato acquiscienza parziale limitatamente alle sanzioni irrogate in relazione alla mancata dichiarazione dei redditi di capitale di fonte estera. Mentre circa l'illegittima ripresa a tassazione dei redditi da pensione, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con conseguente nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione. Il sig. Ricorrente_1 deduce che con l'impugnato avviso di accertamento, l'Agenzia ha ripreso a tassazione anche i redditi da pensione erogati dalla Assoc_1, redditi che sono, invece, esentasse, ai sensi dell'art. XIII, Sez. 27, lett. d), dell'Accordo di sede. In particolare, si duole del fatto che l'Ufficio non ha fatto riferimento ad alcuna norma di legge per giustificare la disapplicazione del regime di esenzione rispetto al trattamento pensionistico spettante agli ex dipendenti della Assoc_1, ma soltanto ad alcuni documenti di prassi dell'Agenzia che non costituiscono fonte di diritto. Lamenta la violazione e/o falsa applicazione del divieto di doppia imposizione, di cui all'art. 163 del TUIR, in quanto l'Agenzia avrebbe omesso di considerare che i redditi da pensione percepiti dal Sig. Ricorrente_1 sono stati già assoggettati a tassazione. Tanto in violazione dell'indirizzo della giurisprudenza espresso dalla Corte di Giustizia UE.
Il ricorrente conclude chiedendo, in via subordinata, che, nel caso di rigetto delle suddette censure, di procedere alla disapplicazione delle sanzioni amministrative per conclamata oggettiva incertezza della normativa tributaria, ai sensi degli articoli 8 del D.lgs. n. 546/1992, 6, del D.lgs. n. 472/1997 e 10, comma
3, della Legge n. 212/2000 e degli interessi ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge n. 212 del 2000.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 settembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e il fatto che l'Agenzia, con l'impugnato avviso di accertamento, ha ripreso a tassazione anche il trattamento pensionistico erogato al
Contribuente dalla Assoc_1, in spregio alla disposizione recata dall'art. XIII, Sez. 27, lett. d) dell' Accordo di sede che prevede, anche per gli ex funzionari della Assoc_1, l'esenzione dall'imposizione diretta. L'Ufficio, difatti, ha ritenuto non applicabile al caso di specie la disposizione normativa predetta, in quanto,
a suo dire, tale regime di esenzione non troverebbe applicazione in relazione ai redditi da pensione, alla luce di quanto statuito dalla stessa Amministrazione finanziaria in un documento di prassi, peraltro, piuttosto datato (i.e. la Risoluzione n. 11/E del 2000).
Questa Corte rileva il difetto di motivazione dell'atto impositivo, non essendo chiare le ragioni che hanno condotto l'Ufficio a determinarsi, dovendo darsi rilievo al fatto che nella specie, in linea con l'indirizzo prevalente espresso dalla giurisprudenza di merito, il Contribuente ha diritto alla esenzione.
In particolare, questa Corte di Giustizia Tributaria, con riferimento ad altro avviso di accertamento notificato a Ricorrente_1 per l'anno 2015, ha così pronunciato con sentenza n. 7725/23 dep. 9-6-2023 (in conformità vedi sentenze 3967/2019, 3970/2019, tra le molte, nonché nella Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio cfr. sentenze 677/2022, 3031/2020, tra le altre) affemando, relativamente alla esenzione speciale riconosciuta agli emolumenti pagati dalla F.A.O., quale organizzazione internazionale e rivendicata dal ricorrente anche con riguardo agli emolumenti da pensione, che "... nel caso di specie, non è risultato sussistere un ente autonomo a cui ricondurre un distinto rapporto previdenziale, con la conseguenza che la pensione erogata al contribuente appellato deve essere ricondotta alla stessa Agenzia di specializzazione sopra richiamata (ovvero all'ente erogatore di riferimento della Assoc_1). Quindi, al trattamento pensionistico spettante ai funzionari Assoc_1 va riconosciuta la natura di retribuzione differita e/o di salario differito”, con conseguente applicabilità dell'esenzione di cui all'art. XIII, Sez. 27 lett. d) della Legge n. 11/1951 e dell'art. 49 del TUIR.
In definitiva, il ricorso va accolto e ogni altra questione dedotta dalle parti deve ritenersi assorbita.
La complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Roma il 26 settembre 2025 Il RE Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNI FRANCO BRUNO, Presidente
FA AR, RE
MARRA PAOLO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6549/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018100987 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018100987 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018100987 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato in data 31.10.2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ha accertato, per l'anno di imposta 2017, ai fini IRPEF, redditi di pensione, da assoggettare ad imposta ordinaria, ai sensi degli artt.
49 e ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per un importo imponibile di euro 96.332,29, cui corrisponde un'imposta di euro 34.593,00, nonchè, ai fini dell'imposta addizionale regionale e comunale, ai fini dell'imposta sostitutiva, e ai fini IVAFE.
In data 23.06.2021, la Direzione Centrale, Divisione Contribuenti – Settore contrasto illeciti – in base ai dati ricevuti dalle Amministrazioni Fiscali estere, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS) – con nota prot. n. 273311, segnalava la posizione del Contribuente, in merito a supposte violazioni di natura reddituale, con riferimento a redditi prodotti all'estero ed imponibili in Italia, nonché in merito ad una supposta violazione della normativa sul c.d. monitoraggio fiscale dei capitali esteri, di cui al D.L. n. 167/1990.
In data 16.09.2020, l'Ufficio segnalante notificava al Contribuente il questionario n. Q00176/2020, a mezzo del quale invitava lo stesso a fornire delucidazioni e/o documentazione in merito alle supposte violazioni, poc'anzi citate.
Il Contribuente, a mezzo e-mail, forniva all'Agenzia le informazioni e la documentazione richieste, da cui emergeva che: a) il Sig. Ricorrente_1, nel corso della sua attività lavorativa, aveva prestato servizio per importanti organismi internazionali (i.e. Associazione_2 e Assoc_1 per l'Alimentazione e l'Agricoltura, c.d. “Assoc_1”), percependo dagli stessi redditi di lavoro dipendente, nonché la corredata liquidazione;
b) ai sensi dell'art. XIII, Sez. 27, lett. d), della Legge 9 gennaio 1951, n. 11 di approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Assoc_1 per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Assoc_1 per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950 (di seguito “Accordo di sede”), “I funzionari della Assoc_1 godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunità: (…) d) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennità pagati dalla Assoc_1”; c) il Contribuente, per gli anni di imposta dal 2016 e seguenti (dunque anche per l'annualità accertata, i.e. anno d'imposta 2017), aveva presentato dichiarazioni integrative, versando, altresì, imposte e sanzioni di elevato importo, in relazione sia all'IVAFE, che ai redditi di capitale di fonte estera, oggetto anche dell'Avviso di accertamento impugnato in sede odierna. - in data 31.10.2023, l'Ufficio ha notificato al Contribuente l'Avviso di accertamento indicato in epigrafe, contestando allo stesso, per l'anno d'imposta 2017, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale avrebbe dovuto indicare: le attività finanziarie estere, i redditi da pensione percepiti, i redditi correlati alle attività finanziarie estere e l'IVAFE dovuta sulle suddette attività finanziarie.
Il ricorrente precisa che, con riferimento al predetto avviso di accertamento, ha prestato acquiscienza parziale limitatamente alle sanzioni irrogate in relazione alla mancata dichiarazione dei redditi di capitale di fonte estera. Mentre circa l'illegittima ripresa a tassazione dei redditi da pensione, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con conseguente nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione. Il sig. Ricorrente_1 deduce che con l'impugnato avviso di accertamento, l'Agenzia ha ripreso a tassazione anche i redditi da pensione erogati dalla Assoc_1, redditi che sono, invece, esentasse, ai sensi dell'art. XIII, Sez. 27, lett. d), dell'Accordo di sede. In particolare, si duole del fatto che l'Ufficio non ha fatto riferimento ad alcuna norma di legge per giustificare la disapplicazione del regime di esenzione rispetto al trattamento pensionistico spettante agli ex dipendenti della Assoc_1, ma soltanto ad alcuni documenti di prassi dell'Agenzia che non costituiscono fonte di diritto. Lamenta la violazione e/o falsa applicazione del divieto di doppia imposizione, di cui all'art. 163 del TUIR, in quanto l'Agenzia avrebbe omesso di considerare che i redditi da pensione percepiti dal Sig. Ricorrente_1 sono stati già assoggettati a tassazione. Tanto in violazione dell'indirizzo della giurisprudenza espresso dalla Corte di Giustizia UE.
Il ricorrente conclude chiedendo, in via subordinata, che, nel caso di rigetto delle suddette censure, di procedere alla disapplicazione delle sanzioni amministrative per conclamata oggettiva incertezza della normativa tributaria, ai sensi degli articoli 8 del D.lgs. n. 546/1992, 6, del D.lgs. n. 472/1997 e 10, comma
3, della Legge n. 212/2000 e degli interessi ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge n. 212 del 2000.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 settembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e il fatto che l'Agenzia, con l'impugnato avviso di accertamento, ha ripreso a tassazione anche il trattamento pensionistico erogato al
Contribuente dalla Assoc_1, in spregio alla disposizione recata dall'art. XIII, Sez. 27, lett. d) dell' Accordo di sede che prevede, anche per gli ex funzionari della Assoc_1, l'esenzione dall'imposizione diretta. L'Ufficio, difatti, ha ritenuto non applicabile al caso di specie la disposizione normativa predetta, in quanto,
a suo dire, tale regime di esenzione non troverebbe applicazione in relazione ai redditi da pensione, alla luce di quanto statuito dalla stessa Amministrazione finanziaria in un documento di prassi, peraltro, piuttosto datato (i.e. la Risoluzione n. 11/E del 2000).
Questa Corte rileva il difetto di motivazione dell'atto impositivo, non essendo chiare le ragioni che hanno condotto l'Ufficio a determinarsi, dovendo darsi rilievo al fatto che nella specie, in linea con l'indirizzo prevalente espresso dalla giurisprudenza di merito, il Contribuente ha diritto alla esenzione.
In particolare, questa Corte di Giustizia Tributaria, con riferimento ad altro avviso di accertamento notificato a Ricorrente_1 per l'anno 2015, ha così pronunciato con sentenza n. 7725/23 dep. 9-6-2023 (in conformità vedi sentenze 3967/2019, 3970/2019, tra le molte, nonché nella Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio cfr. sentenze 677/2022, 3031/2020, tra le altre) affemando, relativamente alla esenzione speciale riconosciuta agli emolumenti pagati dalla F.A.O., quale organizzazione internazionale e rivendicata dal ricorrente anche con riguardo agli emolumenti da pensione, che "... nel caso di specie, non è risultato sussistere un ente autonomo a cui ricondurre un distinto rapporto previdenziale, con la conseguenza che la pensione erogata al contribuente appellato deve essere ricondotta alla stessa Agenzia di specializzazione sopra richiamata (ovvero all'ente erogatore di riferimento della Assoc_1). Quindi, al trattamento pensionistico spettante ai funzionari Assoc_1 va riconosciuta la natura di retribuzione differita e/o di salario differito”, con conseguente applicabilità dell'esenzione di cui all'art. XIII, Sez. 27 lett. d) della Legge n. 11/1951 e dell'art. 49 del TUIR.
In definitiva, il ricorso va accolto e ogni altra questione dedotta dalle parti deve ritenersi assorbita.
La complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Roma il 26 settembre 2025 Il RE Il Presidente