Art. 4.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il perimetro del Parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.
Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati od assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il perimetro del Parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.
Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati od assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.