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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZO GI, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4051/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Africo - Via 89030 Africo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Brancaleone - Via 89036 Brancaleone RC Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017003329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017003329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017003329000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017003329000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017003329000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017003329000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942020001010998200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210015014608000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942021002225223000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220016324065000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220035230662000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230000917079000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6553/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 13.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 6 cartelle di pagamento, ivi indicate, concernenti debiti tributari per varie annualità, per un valore di causa di €. 3.120,72.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notificazione dei titoli di riscossione indicati in ricorso. Eccepiva altresì la prescrizione dei relativi debiti, anche maturata successivamente alla eventuale notifica dei suddetti titoli.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione che sosteneva l'infondatezza del ricorso, allegando documentazione a riscontro della notificazione delle cartelle di quella di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione. Si costituivano anche la Regione Calabria, il Comune di Brancaleone e il Comune di Africo, che chiedevano il rigetto del ricorso, allegando documentazione a comprova della notifica dei provvedimenti impositivi di propria rispettiva competenza.
Anche la Camera di Commercio di Reggio Calabria di costituiva, affermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigattato.
Giova premettere che il ricorso è stato proposto avverso le seguenti cartelle di pagamento, per come elencate in ricorso:
1) presunto omesso versamento Tassa Automobilistica, anno 2015, di € 686,29, con presupposta cartella n.0942020001010998200, presumibilmente notificata in data 11.02.2022;
2) presunto omesso versamento Tassa Automobilistica, anno 2016, di € 644,49, con presupposta cartella n.09420210015014608000, presumibilmente notificata in data 11.02.2023;
3) presunto omesso versamento imposta TARI, anno 2014, di € 317,07, con presupposta cartella n.0942021002225223000, presumibilmente notificata in data 23.09.2022;
4) presunto omesso versamento Diritto Annuale Camera Commercio, anno 2017, di € 89,45, con presupposta cartella n.09420220016324065000, presumibilmente notificata in data 13.09.2022;
5) presunto omesso versamento Diritto Annuale Camera Commercio, anno 2018, di € 89,45, con presupposta n.09420220035230662000, presumibilmente notificata in data 14.09.2023;
6) presunto omesso versamento imposta TARI, anno 2018, di € 342,05, con presupposta cartella n.09420230000917079000, presumibilmente notificata in data 27.04.2023;
Ciò premesso, deve osservarsi che Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento sopra elencate, nelle date rispettivamente indicate. Ha altresì documentato la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239001883869000, effettuata in data 16/05/2023, che riguarda la cartella sopra elencata al n. 1)
Quanto all'eccepita prescrizione, deve osservarsi che fra la data di notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione impugnata sopra indicata e quella di notifica del provvedimento oggi in esame (16.4.2025) non è decorso il relativo termine per nessuno dei debiti portati dai suddetti titoli di riscossione.
Il ricorso, sulla base di quanto esposto, è da ritenersi pertanto infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Calabria, dell'Agenzia Entrate Riscossione, del Comune di Brancaleone e del
Comune di Africo le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 284,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite, da distrarsi in favore del difensore per la sola parte riguardante il Comune di Africo.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZO GI, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4051/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Africo - Via 89030 Africo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Brancaleone - Via 89036 Brancaleone RC Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017003329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017003329000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017003329000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017003329000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017003329000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017003329000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942020001010998200 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210015014608000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942021002225223000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220016324065000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220035230662000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230000917079000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6553/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 13.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 6 cartelle di pagamento, ivi indicate, concernenti debiti tributari per varie annualità, per un valore di causa di €. 3.120,72.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notificazione dei titoli di riscossione indicati in ricorso. Eccepiva altresì la prescrizione dei relativi debiti, anche maturata successivamente alla eventuale notifica dei suddetti titoli.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione che sosteneva l'infondatezza del ricorso, allegando documentazione a riscontro della notificazione delle cartelle di quella di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione. Si costituivano anche la Regione Calabria, il Comune di Brancaleone e il Comune di Africo, che chiedevano il rigetto del ricorso, allegando documentazione a comprova della notifica dei provvedimenti impositivi di propria rispettiva competenza.
Anche la Camera di Commercio di Reggio Calabria di costituiva, affermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigattato.
Giova premettere che il ricorso è stato proposto avverso le seguenti cartelle di pagamento, per come elencate in ricorso:
1) presunto omesso versamento Tassa Automobilistica, anno 2015, di € 686,29, con presupposta cartella n.0942020001010998200, presumibilmente notificata in data 11.02.2022;
2) presunto omesso versamento Tassa Automobilistica, anno 2016, di € 644,49, con presupposta cartella n.09420210015014608000, presumibilmente notificata in data 11.02.2023;
3) presunto omesso versamento imposta TARI, anno 2014, di € 317,07, con presupposta cartella n.0942021002225223000, presumibilmente notificata in data 23.09.2022;
4) presunto omesso versamento Diritto Annuale Camera Commercio, anno 2017, di € 89,45, con presupposta cartella n.09420220016324065000, presumibilmente notificata in data 13.09.2022;
5) presunto omesso versamento Diritto Annuale Camera Commercio, anno 2018, di € 89,45, con presupposta n.09420220035230662000, presumibilmente notificata in data 14.09.2023;
6) presunto omesso versamento imposta TARI, anno 2018, di € 342,05, con presupposta cartella n.09420230000917079000, presumibilmente notificata in data 27.04.2023;
Ciò premesso, deve osservarsi che Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento sopra elencate, nelle date rispettivamente indicate. Ha altresì documentato la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239001883869000, effettuata in data 16/05/2023, che riguarda la cartella sopra elencata al n. 1)
Quanto all'eccepita prescrizione, deve osservarsi che fra la data di notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione impugnata sopra indicata e quella di notifica del provvedimento oggi in esame (16.4.2025) non è decorso il relativo termine per nessuno dei debiti portati dai suddetti titoli di riscossione.
Il ricorso, sulla base di quanto esposto, è da ritenersi pertanto infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Calabria, dell'Agenzia Entrate Riscossione, del Comune di Brancaleone e del
Comune di Africo le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 284,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite, da distrarsi in favore del difensore per la sola parte riguardante il Comune di Africo.