Art. 3.
All'onere di lire 150 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo inscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
All'onere di lire 150 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo inscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.