Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2026REG.PROV.COLL.
N. 00693/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carlentini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-, pubblicata il 2 gennaio 2023, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso in prime cure n. -OMISSIS- R.G..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carlentini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. RI AN CH e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza -OMISSIS-del 2 gennaio 2023, il TAR Sicilia – Catania (sezione seconda) ha respinto il ricorso proposto degli odierni appellanti per l’annullamento del provvedimento n. 249 del 16 maggio 2012, adottato dal Comune di Carlantini.
2. Tale sentenza è appellata dalle parti soccombenti nel primo giudizio per la integrale riforma e il conseguente annullamento degli atti tutti impugnati in primo grado, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.
3. Per resistere all’atto di gravame si è costituito nel presente giudizio di secondo grado il Comune di Carlentini, depositando memoria di controdeduzioni in data 27 settembre 2023.
4. Con successiva memoria, depositata in data 19 aprile 2025, il Comune di Carlantini ha posto una pregiudiziale di inammissibilità del gravame “ per inesistenza della procura alle liti e difetto di jus postulandi del difensore designato” , insistendo, in subordine, nel rigetto del ricorso.
5. In data 16 maggio 2025, l’Avv. -OMISSIS-, quale procuratore dei signori -OMISSIS-, ha depositato una dichiarazione degli stessi di rinuncia al giudizio di appello ex art. 84 cpa, chiedendo di dichiarare estinto il giudizio, con compensazione delle spese, nonché la restituzione da parte del Comune delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione.
6. Lo stesso avvocato -OMISSIS- ha presentato una memoria difensiva datata 15 maggio 2025, nella quale ha esposto le ragioni che l’hanno indotta in errore, al fine di rappresentare la sua buona fede.
7. Con ordinanza collegiale n. 577 del 14 luglio 2025, la Sezione ha disposto di acquisire dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa attestazione in ordine all’effettiva iscrizione all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori – alla data di notifica dell’atto di appello – del difensore unico di parte appellante.
8. Con nota in data 21 luglio 2025, depositata agli atti del giudizio lo stesso giorno, l’Ordine degli avvocati di Siracusa, in riscontro all’incombente istruttorio, ha attestato che l’avvocato -OMISSIS- non è iscritta all’Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
9. Con nota in data 7 agosto 2025, depositata agli atti del giudizio in data 8 agosto 2025, anche il Consiglio Nazionale Forense, in riscontro all’incombente istruttorio, ha attestato che l’avvocato -OMISSIS- non è iscritta all’ Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
10. Alla udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. L’appello è inammissibile.
12. L’art. 100 c.p.a. prevede che: “ Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ”.
12.1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è organo di giustizia amministrativa di ultimo grado in attuazione di quanto previsto dall’art. 23 dallo Statuto della Regione Siciliana, la cui composizione e organizzazione è disciplinata dal d.lgs. n. 373 del 2003 e costituisce Sezione staccata del Consiglio di Stato. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione (art. 6, comma 6, c.p.a.).
Il codice del processo amministrativo (all’art. 22, comma 2) dispone che “ per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori ”.
12.2. Come uniformemente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il ricorso in appello avverso la sentenza del T.A.R. non sottoscritto da un legale abilitato è inammissibile per difetto di valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l’atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito di ius postulandi dinanzi al giudice adito ( ex plurimis , Cons. Stato., sez. IV, 28 settembre 2017, n. 4530; Id., sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5104).
12.3. Conformemente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il ricorso non sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle corti superiori deve essere dichiarato inammissibile: “ Il ricorso per Cassazione, invero, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'albo speciale ” (Cass. civ., 3 aprile 2025, n. 8886; Id., 17 marzo 2022, n. 8774).
12.4. In applicazione dei suindicati principi, consolidati anche nella giurisprudenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. C.G.A.R.S. 7 agosto 2025, n. 656; Id.,14 ottobre 2024, n. 775), il presente appello è inammissibile per difetto di ius postulandi in capo al difensore (unico) di parte appellante che ha sottoscritto l’atto di impugnazione.
E invero, come attestato dall’Ordine degli avvocati di Siracusa e dal Consiglio Nazionale Forense in riscontro all’incombente istruttorio di cui all’ordinanza collegiale n. 577 del 2025, l’avvocato -OMISSIS- non è iscritta “ all’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori ”.
Il difetto di abilitazione all’esercizio professionale in questa sede processuale riverbera in invalidità della procura ad litem , con conseguente impossibilità di riferire il rapporto processuale alla parte sostanziale, asseritamente rappresentata, e la conseguente instaurazione di detto rapporto in capo al falsus procurator ; il quale, però, è all’evidenza sfornito, in quanto non titolare della res in iudicium deducta , della legittimazione ad appellare nomine proprio la sentenza resa inter alios , con rinveniente inammissibilità del presente appello.
13. In merito alle spese della presente fase di giudizio, il Collegio condivide l’assunto della Corte di Cassazione 19 agosto 2020, n.17317, ossia che: “ pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio poste a carico del difensore, restando l'attività processuale svolta a suo esclusivo carico, in quanto privo di abilitazione ad essa e non potendo per tale ragione riverberare alcun effetto sulla parte: del tutto analogamente all'ipotesi del difensore che agisca in assenza di procura (Cass. s.u. 10 maggio 2006, n. 10706; Cass. 26 gennaio 2007, n. 1759) o cui comunque sia esclusivamente addebitabile la responsabilità di una soccombenza per ragioni estranee al merito della controversia ritualmente introdotta (Cass. 12 giugno 2018, n. 15305) ”.
In questi casi, invero, il rapporto processuale si instaura in capo al difensore in proprio – giacché costui, proprio perché sfornito di ius postulandi innanzi a questa istanza superiore, non è in grado, nonostante ogni diversa dichiarazione, di rappresentare in giudizio la parte sostanziale di cui spende il nome – con il duplice corollario che, per la parte sostanziale (la quale, in effetti, non ha proposto alcun gravame), la sentenza di primo grado passa in giudicato con lo spirare del relativo termine di gravame, e che il difensore è sfornito, in proprio, di legittimazione all’impugnazione della sentenza, non essendo egli la parte sostanziale del giudizio. È corollario di ciò la declaratoria di inammissibilità dell’appello e il regolamento delle spese nei confronti del difensore in proprio.
Il difensore cui addebitare la responsabilità della soccombenza nella presente fattispecie è, dunque, il difensore che ha sottoscritto il ricorso introduttivo del giudizio innanzi a questo giudice d’appello, pur non essendo abilitato, determinandone così l’inammissibilità come sopra rilevata.
14. Ai sensi dell’art. 331, comma 4, c.p.p., questo Collegio – rilevando che nella condotta del prefato difensore, Avv. -OMISSIS- del Foro di Siracusa, potrebbero essere configurabili profili di eventuale responsabilità penale per reati perseguibili d’ufficio (art. 348 c.p.) – manda alla Segreteria di questo Consiglio di giustizia amministrativa di trasmettere la presente sentenza, in copia non oscurata, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per le determinazioni di competenza. La presente sentenza deve essere altresì trasmessa in copia non oscurata, a cura della Segreteria di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa, per le determinazioni di competenza in ordine all’azione disciplinare forense.
15. Spese del grado a carico dell’Avv. -OMISSIS- in proprio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’avvocato -OMISSIS- del foro di Siracusa, in proprio, a rifondere, in favore del Comune di Carlentini, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.000.00 oltre s.g. e accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza, in copia non oscurata, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare l’avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN de RA, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
RI AN CH, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN CH | NN de RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.