Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3, dal 1 luglio 1963.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3, dal 1 luglio 1963.