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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9732 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21733 2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 11/6/2025 e vertente
TRA
, nato a RA IN UG (BA) in [...] Parte_1 C.F._1
07/08/1955 rappresentato e difeso dall'Avv. FRASCA DOMENICO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
( , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30/6/2025
OGGETTO: separazione Precisazione delle conclusioni parti: pronunciare la separazione con sentenza parziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario a Altamura (Bari) in data 30/6/1988 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Altamura - A. 1988 -N 119 – P II – S A ), con
[...]
dalla cui unione è nato un figlio maggiorenne, ha chiesto a questo Tribunale di CP_1 dichiarare la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 30/6/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte non si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 24/11/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della parte, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti e rilevata la necessità di svolgere attività istruttoria, ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Il giudizio deve proseguire per la pronuncia di divorzio decorso il termine di legge.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Altamura (Bari) in data 30/6/1988
(trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Altamura - A. 1988 -N 119 – P
II – S A )
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altamura perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 11/6/2025 e vertente
TRA
, nato a RA IN UG (BA) in [...] Parte_1 C.F._1
07/08/1955 rappresentato e difeso dall'Avv. FRASCA DOMENICO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
( , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30/6/2025
OGGETTO: separazione Precisazione delle conclusioni parti: pronunciare la separazione con sentenza parziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario a Altamura (Bari) in data 30/6/1988 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Altamura - A. 1988 -N 119 – P II – S A ), con
[...]
dalla cui unione è nato un figlio maggiorenne, ha chiesto a questo Tribunale di CP_1 dichiarare la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 30/6/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte non si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 24/11/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della parte, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti e rilevata la necessità di svolgere attività istruttoria, ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Il giudizio deve proseguire per la pronuncia di divorzio decorso il termine di legge.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Altamura (Bari) in data 30/6/1988
(trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Altamura - A. 1988 -N 119 – P
II – S A )
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altamura perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato