Art. 6. Indulto 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625; 628, commi primo e secondo ; 629, comma primo, del codice penale . L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall' articolo 575 del codice penale , anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, o all'articolo 89 (vizio parziale di mente) del codice penale , nonche' per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dell'articolo 186 e dal secondo comma dell'articolo 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all' articolo 198 del codice penale militare di pace o quella da cui nell' articolo 62, numero 1, del codice penale .
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; e' ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione. Nella valutazione dei precedenti penali di cui alla richiamata lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto.
4. La misura dell'indulto e' di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o che sono affetti da invalidita' permanente non inferiore al 71 per cento, secondo la tabella prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1980, in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18 .
5. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall' articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 , agli effetti del comma terzo del citato articolo 8 la pena condonata e' equiparata a quella espiata.
2. L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625; 628, commi primo e secondo ; 629, comma primo, del codice penale . L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall' articolo 575 del codice penale , anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, o all'articolo 89 (vizio parziale di mente) del codice penale , nonche' per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dell'articolo 186 e dal secondo comma dell'articolo 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all' articolo 198 del codice penale militare di pace o quella da cui nell' articolo 62, numero 1, del codice penale .
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; e' ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione. Nella valutazione dei precedenti penali di cui alla richiamata lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto.
4. La misura dell'indulto e' di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o che sono affetti da invalidita' permanente non inferiore al 71 per cento, secondo la tabella prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1980, in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18 .
5. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall' articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 , agli effetti del comma terzo del citato articolo 8 la pena condonata e' equiparata a quella espiata.