Art. 3.
Il trasferimento degli ufficiali di cui al primo comma del precedente art. 1 ha luogo con lo stesso grado e anzianita' posseduti nel ruolo di provenienza.
La nomina degli ufficiali di cui al secondo comma dello stesso art. 1 ha luogo con il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo e con anzianita' assoluta pari a quella posseduta al momento di detta cessazione.
L'anzianita' relativa e' fissata in base alle norme di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 11 marzo 1926, numero 397 .
Il trasferimento degli ufficiali di cui al primo comma del precedente art. 1 ha luogo con lo stesso grado e anzianita' posseduti nel ruolo di provenienza.
La nomina degli ufficiali di cui al secondo comma dello stesso art. 1 ha luogo con il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo e con anzianita' assoluta pari a quella posseduta al momento di detta cessazione.
L'anzianita' relativa e' fissata in base alle norme di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 11 marzo 1926, numero 397 .