Art. 4.
Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito, Marina) gia' regolati da apposite convenzioni, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente art. 1 per cio' che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili vengono ridotti di un quarto, mentre la quota annua per il rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in L. 360.000 per il periodo 1 luglio 1947-30 giugno 1948, ed in L. 400.000 per il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949.
Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito, Marina) gia' regolati da apposite convenzioni, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente art. 1 per cio' che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili vengono ridotti di un quarto, mentre la quota annua per il rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in L. 360.000 per il periodo 1 luglio 1947-30 giugno 1948, ed in L. 400.000 per il periodo 1 luglio 1948-30 giugno 1949.