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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11599/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 111602323090 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112102518784 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112102518784 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112401271097 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112401271097 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112401271097 TARI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112401271097 TARI 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112401271097 TARI 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112501232132 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12947/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: rigetto con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2300643134 nonché gli avvisi indicati in epigrafe con i quali il Comune di Roma Capitale richiede il pagamento dei tributi Tari/Tefa in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
La ricorrente premette di avere sempre avuto un ISEE ampiamente inferiore alla soglia di euro 6.500,00, prevista per l'esenzione totale dal tributo dall'art. 18 del Regolamento TARI di Roma Capitale e di avere regolarmente presentato le istanze di esenzione per gli anni 2021 e 2023 corredate delle relative attestazioni
ISEE che dimostravano il permanere delle condizioni di esenzione. Adduce, inoltre, di essere portatrice di handicap non in situazione di gravità, come attestato dal verbale della Commissione Medica della ASL del
06/03/2019, e di avere percepito il reddito di cittadinanza nel periodo cui si riferisce la pretesa del Comune di Roma.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Illegittimità della pretesa tributaria - Violazione dell'art. 18 del Regolamento comunale, del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.; 2. Nullità degli avvisi per mancata notificazione - Violazione degli artt. 24 e 113 Cost. - Violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento ex art. 7 L. 212/2000; 3. prescrizione quinquennale delle pretese tributarie relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; 4. Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;
5. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza;
6. Violazione di legge per omesso accertamento dei presupposti tributari. Responsabilità aggravata per lite temeraria e richiesta di risarcimento danni.
In conclusione, parte ricorrente chiede disporsi l'annullamento di tutte le cartelle di pagamento TARI emesse dal Comune di Roma nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 per gli anni dal 2017 al 2025; di dichiararsi l'illegittimità delle pretese tributarie per esenzione dalla TARI in ragione delle condizioni ISEE e della percezione del reddito di cittadinanza;
dichiarare la prescrizione delle pretese relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; dichiarare la responsabilità di controparte ex artt. 92 e 96 cpc e di condannarla al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Il tutto con vittoria di spese (contributo unificato) ed onorari di causa da distrarsi ex art 93 cpc in favore del difensore antistatario.
Con memoria illustrativa del 30.11.2025 parte ricorrente si riporta al ricorso ed insiste per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 12.12.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, il quale eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività e per la mancata prova di parte ricorrente circa la tempestività del ricorso proposto avverso gli avvisi di pagamento. Quanto alla prescrizione, il Comune adduce che l'istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente dapprima in data 13.10.202017 e successivamente in data 29.01.2020 hanno interrotto la prescrizione, come pure ha interrotto la prescrizione l'emissione dell'avviso di accertamento impugnato n. 2300643134. Quanto alla eccepita esenzione dalla
Ta.Ri. per motivi di reddito legati all'ISEE, l'Ente adduce che, a norma dell'art. 17 comma 2 del Regolamento comunale, i requisiti per l'esenzione da Ta.Ri. sono due: l'ISEE inferiore a 6.500 euro e l'assenza di precedenti debiti tributari maturati entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Precisa, inoltre, che per ottenere l'agevolazione dal pagamento totale della tariffa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore della tariffa rifiuti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza dell'agevolazione, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza. Precisa al riguardo che controparte ha presentato la propria dichiarazione ISEE soltanto per gli anni 2017, 2021 e 2023, non reiterando la domanda nelle annualità successive, come previsto dal
Regolamento. Chiede, quindi, di dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
All'odierna udienza pubblica, assente il Comune di Roma, il difensore della ricorrente si riporta ai propri scritti e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il regolamento del Comune di Roma Capitale in materia di Ta.Ri., nella versione applicabile ratione temporis, all'articolo 17 stabilisce:
“1. Roma Capitale assicura l'esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente.
2. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo di Euro 6.500,00, e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la tariffa rifiuti o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e relative disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento totale della tariffa, il richiedente è tenuto a presentare a
Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore della tariffa rifiuti, entro il 31 dicembre dell'anno in cui spetta l'agevolazione, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, redatta secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014, unitamente alla richiesta di agevolazione, redatta su apposito modulo messo a disposizione gratuitamente anche on line sul sito istituzionale di Roma Capitale. La dichiarazione sostitutiva unica e la richiesta di agevolazione possono essere presentate anche attraverso i centri di assistenza fiscale abilitati e convenzionati con Roma Capitale.
5. L'agevolazione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta”.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che il nucleo familiare di parte ricorrente, nel periodo cui si riferiscono gli avvisi impugnati, ha sempre avuto un ISEE inferiore ad Euro 6.500,00, limite di reddito al di sotto del quale il Regolamento comunale dispone l'esenzione dalla Ta.Ri..
Emerge altresì che la ricorrente aveva formalmente chiesto l'esenzione dalla Ta.Ri., come precisato dall'Ente impositore, soltanto per gli anni 2017, 2021 e 2023.
Pertanto, il fondamento della pretesa tributaria all'esame è costituito non già dal superamento del limite di reddito previsto per l'esenzione, bensì dalla mancata presentazione della richiesta di esenzione per le altre annualità.
La pretesa dell'Ufficio è infondata poiché basata su una interpretazione formalistica delle norme.
Come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 6416 del 2022, “il mancato rispetto formale della reiterazione della domanda non costituisce motivo per fare venire meno il diritto all'esenzione, una volta accertata l'esistenza dei presupposti previsti dalla norma. Tale interpretazione appare senz'altro preferibile a quella formalistica seguita dal Comune, in quanto diretta a valorizzare una situazione di fatto comunque rappresentata con una prima richiesta comunque effettuata dalla contribuente, anche se non reiterata negli anni successivi.”. In senso analogo si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 15347 del 2023.
In conclusione, la domanda di esenzione dal tributo è fondata e va, quindi, accolta con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, tenuto conto della mancata presentazione agli uffici comunali della domanda di esenzione per le annualità diverse dal 2017, 2021 e 2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale al rimborso delle spese di lite che liquida in euro mille, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso il 15 dicembre 2025 Il giudice Antonio Di Stazio
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11599/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 111602323090 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112102518784 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112102518784 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112401271097 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112401271097 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112401271097 TARI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112401271097 TARI 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112401271097 TARI 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112501232132 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12947/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: rigetto con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2300643134 nonché gli avvisi indicati in epigrafe con i quali il Comune di Roma Capitale richiede il pagamento dei tributi Tari/Tefa in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
La ricorrente premette di avere sempre avuto un ISEE ampiamente inferiore alla soglia di euro 6.500,00, prevista per l'esenzione totale dal tributo dall'art. 18 del Regolamento TARI di Roma Capitale e di avere regolarmente presentato le istanze di esenzione per gli anni 2021 e 2023 corredate delle relative attestazioni
ISEE che dimostravano il permanere delle condizioni di esenzione. Adduce, inoltre, di essere portatrice di handicap non in situazione di gravità, come attestato dal verbale della Commissione Medica della ASL del
06/03/2019, e di avere percepito il reddito di cittadinanza nel periodo cui si riferisce la pretesa del Comune di Roma.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Illegittimità della pretesa tributaria - Violazione dell'art. 18 del Regolamento comunale, del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.; 2. Nullità degli avvisi per mancata notificazione - Violazione degli artt. 24 e 113 Cost. - Violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento ex art. 7 L. 212/2000; 3. prescrizione quinquennale delle pretese tributarie relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; 4. Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;
5. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza;
6. Violazione di legge per omesso accertamento dei presupposti tributari. Responsabilità aggravata per lite temeraria e richiesta di risarcimento danni.
In conclusione, parte ricorrente chiede disporsi l'annullamento di tutte le cartelle di pagamento TARI emesse dal Comune di Roma nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 per gli anni dal 2017 al 2025; di dichiararsi l'illegittimità delle pretese tributarie per esenzione dalla TARI in ragione delle condizioni ISEE e della percezione del reddito di cittadinanza;
dichiarare la prescrizione delle pretese relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; dichiarare la responsabilità di controparte ex artt. 92 e 96 cpc e di condannarla al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Il tutto con vittoria di spese (contributo unificato) ed onorari di causa da distrarsi ex art 93 cpc in favore del difensore antistatario.
Con memoria illustrativa del 30.11.2025 parte ricorrente si riporta al ricorso ed insiste per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 12.12.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, il quale eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività e per la mancata prova di parte ricorrente circa la tempestività del ricorso proposto avverso gli avvisi di pagamento. Quanto alla prescrizione, il Comune adduce che l'istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente dapprima in data 13.10.202017 e successivamente in data 29.01.2020 hanno interrotto la prescrizione, come pure ha interrotto la prescrizione l'emissione dell'avviso di accertamento impugnato n. 2300643134. Quanto alla eccepita esenzione dalla
Ta.Ri. per motivi di reddito legati all'ISEE, l'Ente adduce che, a norma dell'art. 17 comma 2 del Regolamento comunale, i requisiti per l'esenzione da Ta.Ri. sono due: l'ISEE inferiore a 6.500 euro e l'assenza di precedenti debiti tributari maturati entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Precisa, inoltre, che per ottenere l'agevolazione dal pagamento totale della tariffa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore della tariffa rifiuti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza dell'agevolazione, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza. Precisa al riguardo che controparte ha presentato la propria dichiarazione ISEE soltanto per gli anni 2017, 2021 e 2023, non reiterando la domanda nelle annualità successive, come previsto dal
Regolamento. Chiede, quindi, di dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
All'odierna udienza pubblica, assente il Comune di Roma, il difensore della ricorrente si riporta ai propri scritti e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il regolamento del Comune di Roma Capitale in materia di Ta.Ri., nella versione applicabile ratione temporis, all'articolo 17 stabilisce:
“1. Roma Capitale assicura l'esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente.
2. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo di Euro 6.500,00, e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la tariffa rifiuti o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e relative disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento totale della tariffa, il richiedente è tenuto a presentare a
Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore della tariffa rifiuti, entro il 31 dicembre dell'anno in cui spetta l'agevolazione, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, redatta secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014, unitamente alla richiesta di agevolazione, redatta su apposito modulo messo a disposizione gratuitamente anche on line sul sito istituzionale di Roma Capitale. La dichiarazione sostitutiva unica e la richiesta di agevolazione possono essere presentate anche attraverso i centri di assistenza fiscale abilitati e convenzionati con Roma Capitale.
5. L'agevolazione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta”.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che il nucleo familiare di parte ricorrente, nel periodo cui si riferiscono gli avvisi impugnati, ha sempre avuto un ISEE inferiore ad Euro 6.500,00, limite di reddito al di sotto del quale il Regolamento comunale dispone l'esenzione dalla Ta.Ri..
Emerge altresì che la ricorrente aveva formalmente chiesto l'esenzione dalla Ta.Ri., come precisato dall'Ente impositore, soltanto per gli anni 2017, 2021 e 2023.
Pertanto, il fondamento della pretesa tributaria all'esame è costituito non già dal superamento del limite di reddito previsto per l'esenzione, bensì dalla mancata presentazione della richiesta di esenzione per le altre annualità.
La pretesa dell'Ufficio è infondata poiché basata su una interpretazione formalistica delle norme.
Come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 6416 del 2022, “il mancato rispetto formale della reiterazione della domanda non costituisce motivo per fare venire meno il diritto all'esenzione, una volta accertata l'esistenza dei presupposti previsti dalla norma. Tale interpretazione appare senz'altro preferibile a quella formalistica seguita dal Comune, in quanto diretta a valorizzare una situazione di fatto comunque rappresentata con una prima richiesta comunque effettuata dalla contribuente, anche se non reiterata negli anni successivi.”. In senso analogo si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 15347 del 2023.
In conclusione, la domanda di esenzione dal tributo è fondata e va, quindi, accolta con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, tenuto conto della mancata presentazione agli uffici comunali della domanda di esenzione per le annualità diverse dal 2017, 2021 e 2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale al rimborso delle spese di lite che liquida in euro mille, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso il 15 dicembre 2025 Il giudice Antonio Di Stazio