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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova Terza Sezione Civile
nella persona dei Giudici:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente Dott. TO Bonino Giudice relatore Dott.ssa Alessandra Mainella Giudice
riuniti in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2555 /2023 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato presso l' Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
AR LI che lo rappresenta e difende;
Attore contro
, c.f. ; CP_1 CodiceFiscale_2
Convenuto contumace
******
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni pronuncia e declaratoria, ed in particolare: 1) previo accertamento: 1.1) dell'intervenuta apertura della successione del defunto nato a Persona_1 Genova il 12/05/1936 e deceduto in Genova in data 01/08/2017; 1.2) della qualità di legittimario pretermesso in capo all'esponente NO , figlio del Parte_1 defunto;
Persona_1 1.3) della consistenza del patrimonio ereditario morendo dismesso dal defunto Persona_1
, così come descritta in premessa del presente atto, comprensiva di immobili e beni mobili;
[...] 2.1) accertare e dichiarare la nullità della donazioni indirette di cui in premessa, e conseguentemente accertare e dichiarare che i denari transitati dai conti correnti del convenuto sono rimasti nella titolarità del NO;
Persona_1
2.2) in via subordinata rispetto a quanto sopra formulato sub “2.1”, per il caso di accertata validità delle donazioni a favore del figlio , dichiarare che detti beni debbono in ogni caso CP_1 computarsi ai fini della determinazione della quota (e del valore di essa) riservata ex lege all'esponente;
3) infine, previo accertamento della quota disponibile da parte del defunto Persona_1 testatore, pari ad un terzo, dichiarare la quota del patrimonio ereditario riservata ex lege ai figli e TO, pari ad un terzo ciascuno;
CP_1
4) disporre pertanto la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, nella quota riservata da attribuirsi all'esponente;
5) procedere alla divisione del compendio ereditario, previa formazione di un comodo progetto di divisione;
6) conseguentemente attribuire all'esponente, in proprietà esclusiva, la quota di beni riservata pari a 1/3 dell'asse ereditario, con condanna del convenuto all'immediata restituzione degli stessi in favore dell'esponente, liberi da persone e/o cose e nella sua piena disponibilità, liberi da ogni peso e/o vincolo e/o diritto eventualmente loro imposto e/o gravato da parte del convenuto CP_1 ;
[...]
7) in via subordinata rispetto alle domande sovra formulate sub “5” e “6”, determinare il valore economico della quota ereditaria di 1/3 spettante all'esponente, e conseguentemente condannare il convenuto – quale erede del defunto – al pagamento del CP_1 Persona_1 controvalore economico della suddetta quota ereditaria di 1/3, oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione (o in subordine, dalla data della presente domanda giudiziale), ed oltre interessi al tasso legale dalla data della presente domanda e sino all'effettivo saldo;
8) in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento dei frutti percepiti e/o CP_1 percepibili dalla data di apertura della successione, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, e con obbligo a carico di parte convenuta al rendimento del conto in ordine a tutte le poste ereditarie;
9) vinte in ogni caso le spese, i diritti, gli onorari di giudizio, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge e rifusione di eventuali oneri di c.t.u. e c.t.p. Con ogni riserva e facendo salvo ogni altro diritto”
Motivi della decisione
ha citato in giudizio il fratello chiedendo l' accoglimento delle Parte_1 CP_1 domande e conclusioni precisate in epigrafe ed allegando:
che in data 1 agosto 2017 decedeva in Genova , nato a [...] il [...] Persona_1
( ), lasciando a succedergli i due figli e;
C.F._3 Parte_1 CP_1
che con atto a rogito del Notaio di Genova, in data 29/5/2018, veniva pubblicato il Persona_2 testamento in data 20/2/2011 del NO , repertorio notarile n. 57736/29438 che Persona_1 estrometteva il figlio dall'eredità ed al quale, quest'ultimo, non prestava Parte_1 acquiescenza;
che in data 1/8/2018 veniva presentata dal figlio la dichiarazione di successione del NO CP_1
e la stessa veniva registrata al n. 2348 volume 9990: in detta dichiarazione i beni Persona_1 morendo dismessi dal NO venivano indicati in un unico appartamento in Persona_1 Genova, Via A. Centurione n. 11 (valore catastale € 62.634,00); che stante il testamento sopra menzionato con cui di fatto il de cuius ha attribuito al figlio CP_1 la quota disponibile pari ad 1/3, le quote spettanti ai due fratelli risultano, per legge, pari ad un terzo (1/3) ciascuno dell'asse ereditario;
che tuttavia, la massa dell'asse ereditario, com'è noto, non corrisponde semplicemente al complesso di beni, diritti e obbligazioni appartenenti al defunto, ma occorre considerare anche i beni che il defunto ha donato in via diretta e/o indiretta, in vita, agli eredi, salvo che nell'atto di donazione siano stati a ciò esentati in modo espresso, nei limiti della quota disponibile (si tratta dell'istituto della c.d. collazione, disciplinato dall'art. 737 c.c.);
che inoltre il valore della massa (e dunque anche il “peso” dei beni eventualmente donati) deve essere calcolato in riferimento al momento della apertura della successione (e non in riferimento al momento in cui i beni sono stati donati);
che a seguito di eseguite verifiche il de cuius aveva effettuato in vita un sistematico Persona_1 spossessamento dei suoi beni in favore del figlio , con il solo scopo di escludere
CP_1 dalla successione il figlio maggiore TO, donando (di fatto) all'altro figlio tutti i suo
CP_1 averi, e lo ha fatto, sia estinguendo debiti di sia attraverso bonifici o dazioni di contante,
CP_1 ovvero con denaro che lo stesso prelevava dai conti paterni;
CP_1
che come da prospetto allegato, il patrimonio “donato” ( senza la forma prevista dalle legge ) al figlio risultava pari a circa € 448.224,20 e di questa somma spetterebbe al figlio CP_1 Pt_1
la quota di 1/3 pari ad € 149.408,06 oltre il valore della quota (sempre di un terzo)
[...] dell'immobile caduto in successione;
che ha richiesto al fratello di riconoscergli la quota di sua spettanza ed ha anche Parte_1 esperito il tentativo di mediazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova, senza alcun esito;
che , che è in possesso dei mobili ereditari, non consente al fratello neppure di CP_1 accedere all'immobile caduto in successione, da cui lo stesso non ricava frutto alcuno e di cui ignora la destinazione;
che il de cuius ha sempre lavorato e, al momento del decesso, percepiva una Persona_1 pensione di circa € 1.400, oltre tredicesima;
che in vita ha potuto acquistare diversi immobili come da visure ipotecarie che si Persona_1 producono (doc. 4), oltre ad essere beneficiario di alcune successioni di parenti, beni che ha provveduto nel tempo a cedere a terzi, perseguendo il progetto di “diseredare” il figlio maggiore;
che infatti, al momento del decesso sul conto del NO residuava unicamente la Persona_1 somma di € 1.009,24;
che di contro il figlio pur lavorando come barista, ha sempre alternato periodi di lavoro a CP_1 periodi di disoccupazione ed ha percepito sempre compensi piuttosto modesti, pur tuttavia lo stesso ha potuto acquistare diversi immobili, come da visure ipotecarie che si producono e saldare alcuni mutui con fondi che provenivano dal conto del padre;
che nel 2007 con atto a rogito del Notaio , repertorio notarile n. 4702/3130 Persona_3 acquistava l'abitazione di Via Montenero n. 11a/6, in comproprietà ed in parti uguali con la compagna stipulando anche un mutuo, successivamente estinto anticipatamente in Persona_4 data 10/3/2011, con provvista del padre;
che nel 2014 acquistava, per contanti e senza mutuo, un appartamento in Genova, Via Ricca n. 5/5 al prezzo di € 109.000,00 ed anche in questo caso con la provvista donata dal padre (anche l'acconto e la mediazione risultano pagati direttamente dal conto BNL del padre); che nel 2017 interrotta la convivenza con la compagna, acquistava dalla stessa per € 20.000,00 la quota di ½ dell'abitazione in cui convivevano, con atto del Notaio , repertorio Persona_5 notarile n. 2562/1403;
che il quale aveva un conto corrente cointestato con la sorella Persona_1 Persona_6 (estratto doc. 7), alla sua morte provvedeva a cointestare il conto al figlio dall'estratto del CP_1 conto dal 2009 al 26/3/2013 (doc. 8) e dall'estratto dall'aprile 2013 al 2018 (doc.9) emergono tra prelevamenti in contanti, giri conto e/o bonifici, attribuzioni in denaro al figlio per CP_1 complessivi € 448.224,20 di cui:
- € 64.800,00 transitati dal conto cointestato con come da prospetto prodotto;
Persona_6
- € 304.866,70 transitati dal conto cointestato con come da prospetto prodotto;
CP_1
- € 78.557,50 transitati dal conto cointestato con come da prospetto prodotto CP_1
e cosi complessivi € 448.224,20, somma per la quale chiedeva fossero disposti gli accertamenti finanziari e consulenza tecnica e fosse ordinato ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione di CP_1 tutti i suoi rapporti bancari di conto corrente, titoli e cassette di sicurezza dal 2008 al 2018, a lui direttamente intestati o cointestati.
che era stato, in questo modo, pretermesso dall'eredità del padre. Parte_1
Il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante la produzione ed acquisizione di documenti ex art. 210 c.p.c. e tramite c.t.u.
L' attore ha precisato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe.
La causa una volta depositata la comparsa conclusionale è stata trattenuta in decisione dal Collegio
******
In data 1/8/2017 si è aperta la successione morendo dismessa di padre Persona_1 dell' attore e del convenuto . Parte_1 CP_1
Il de cuius con il testamento in data 20/2/2011, pubblicato con atto a rogito del Notaio Per_2
di Genova, in data 29/5/2018, repertorio notarile n. 57736/29438, ha nominato unico erede il
[...] figlio non lasciando nulla al figlio TO. CP_1
La quota di legittima riservata ai due figli è pari a 2/3 da dividersi in parti uguali tra loro ai sensi dell' art. 537, secondo comma, c.c. mentre la quota disponibile è pari ad 1/3.
La quota di legittima spettante all' attore deve pertanto essere reintegrata ex artt. 553 e 554 c.c. disponendo la corrispondente riduzione delle disposizioni testamentarie con le quali il padre ha integralmente pretermesso il figlio TO al quale spetta la quota di 1/3 del patrimonio ereditario. L' asse ereditario al momento del decesso era così composto:
conto corrente n°520005, intestato ai Sig.ri e con un saldo Persona_1 CP_1 attivo di € 1.009,24: in successione trattandosi di un conto cointestato è caduto il 50% pari ad € 504,62 e la quota di spettanza dell' attore è pari ad € 168,20 ( 1/3 di € 504,62 ).
appartamento sito in Genova Via Adamo Centurione civico 11 interno 3;
L'immobile nel suo complesso confina:
- a nord in parte con muri divisori con appartamento interno 2 e vano scala;
- ad est con muri perimetrali su cortile condominiale;
- a sud con muri divisori con appartamento civico 60 rosso;
- ad ovest tramite cortile-giardino, con muro di contenimento .
L'appartamento è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova con i seguenti dati tecnici:
Sezione GEC - Foglio 11 - mappale 153 - subalterno 4 - graffato al mappale 156 - Via Adamo Centurione n. 11 - piano T - Zona censuaria 1 - Categoria A3 – classe 3 - consistenza 3,5 vani
Il bene immobile è stato stimato dal c.t.u. in € 52.000,00
Il c.t.u. in merito alla regolarità edilizia e urbanistica e alla regolarità catastale del bene immobile ha così concluso:
“sono emerse difformità consistenti in una diversa distribuzione degli spazi interni con passaggi di vani tra un appartamento e l'altro, modificando altresì la sagoma interna dell'unita immobiliare. Dall'esame dello stato dei luoghi, delle opere e dei materiali di costruzione, si può affermare che le modifiche al progetto sono state realizzate in fase di costruzione dell'edificio. Tenuto conto che le opere interne sono antecedenti al 17.03.1985, le difformità sopra indicate potranno essere sanate ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n°16/2008, senza alcuna sanzione amministrativa. Per quanto riguarda la regolarità catastale, non essendo reperibile agli atti la planimetria, occorrerà presentare una partica Docfa con inserimento della planimetria corrispondente allo stato attuale”.
La Suprema Corte ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 – 03 ) ha affermato che:
“Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il Tribunale tenuto conto della mancanza di conformità dell' immobile deve quindi limitarsi ad assegnare all' attore la quota a lui riservata per legge del bene pari ad 1/3 dell' intero ma non può procedere allo scioglimento della comunione ereditaria immobiliare non sussistendo la regolarità edilizia/urbanistica e catastale del bene immobile: i coeredi, dopo aver proceduto alla regolarizzazione dell' unità immobiliare, potranno poi dividere il compendio immobiliare.
Quanto ai trasferimenti di denaro in seguito all'analisi dei seguenti conti correnti bancari agli atti depositati da parte attrice ed acquisiti ex art. 210 c.p.c.
- BNL C.C. 520005 intestato a e Persona_1 CP_1
- BNL C.C. 016161 intestato a CP_1
- C.C. 0793079 intestato a CP_2 CP_1
- C.C. 1205848 intestato a CP_2 CP_1 e dell'ulteriore documentazione depositata in atti, il c.t.u. ha ricostruito le uscite operate dal conto corrente BNL n° 520005, intestato a e e transitate sui conti Persona_1 CP_1 correnti personali di ( BNL n° 016161, n° 0793079, CP_1 CP_2 CP_2 n° 1205848 ), precisando che, nel caso di prelievi in contanti dal conto corrente di e Persona_1
sono stati considerati solo i versamenti in contanti operati sul conto corrente di CP_1 [...]
nella stessa data o nelle date immediatamente successive, considerando anche importi CP_1 diversi. Dai conteggi effettuati, sono risultati effettuati prelievi in contanti, operazioni di Giroconto e bonifici, per un importo complessivo di € 394.706,50 e versamenti in contanti, operazioni di Giroconto e bonifici, sui conti correnti personali di , per un importo complessivo di CP_1
€ 393.156,50, il tutto come meglio rappresentato nell'allegata tabella (allegato 5 alla relazione del c.t.u.).
Si tratta in mancanza di elementi contrari non forniti dal convenuto contumace di donazioni di denaro dal padre al figlio soggette al regime della collazione per l' importo corrispondente alla metà dei trasferimenti trattandosi di uscite da un conto corrente cointestato tra il padre ed il convenuto che non vi è prova sia stato alimentato unicamente con provviste del de cuius: l' importo da conferire in collazione è quindi pari ad € 196.578,25 ( 50% di € 393.156,50 ). L' attore ha quindi diritto di ottenere dal convenuto la quota di legittima pari ad 1/3 di € 196.578,25 quindi € 65.526,00
Le spese della c.t.u. possono essere poste in via definitiva a carico dell' attore per la quota di 1/3 ed a carico del convenuto per la quota di 2/3 trattandosi di costo necessario per la ricostruzione del patrimonio ereditario.
Le spese legali seguono la soccombenza del convenuto e sono così liquidate:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione collegiale pronunciando in via definitiva così provvede
ACCERTA E DICHIARA
l' apertura della successione del defunto , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Genova in data 01/08/2017;
ACCERTA E DICHIARA
la qualità di legittimario pretermesso in capo all' attore , figlio del defunto Parte_1 [...]
, ad opera del testamento in data 20/2/2011 pubblicato con atto a rogito del Notaio Persona_1
di Genova, in data 29/5/2018, repertorio notarile n. 57736/29438; Persona_2
DICHIARA
la quota del patrimonio ereditario riservata ex lege ai figli del cuius, e TO, pari ad un CP_1 terzo ciascuno e la quota disponibile pari ad 1/3;
DISPONE
la riduzione delle disposizioni testamentarie di lesive della quota di Persona_1 legittima dell' attore pari ad 1/3 del patrimonio, a lui riservata per legge, e da attribuirsi a Pt_1
;
[...]
DICHIARA
l' attore erede di per la quota di 1/3; Parte_1 Persona_1
SS
a la quota di 1/6 del saldo attivo del conto corrente n°520005, intestato a Parte_1 [...]
e , pari ad € 168,20; Persona_1 CP_1
SS
a la quota indivisa di 1/3 del seguente bene immobile ereditario: Parte_1
appartamento sito in Genova Via Adamo Centurione civico 11 interno 3 L'immobile nel suo complesso confina:
- a nord in parte con muri divisori con appartamento interno 2 e vano scala;
- ad est con muri perimetrali su cortile condominiale;
- a sud con muri divisori con appartamento civico 60 rosso;
- ad ovest tramite cortile-giardino, con muro di contenimento L'appartamento è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova con i seguenti dati tecnici:
Sezione GEC - Foglio 11 - mappale 153 - subalterno 4 - graffato al mappale 156 - Via Adamo Centurione n. 11 - piano T - Zona censuaria 1 - Categoria A3 – classe 3 - consistenza 3,5 vani
DICHIARA
improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria immobiliare;
ND
a corrispondere a per la causale in atti la somma di € 65.526,00; CP_1 Parte_1
PONE
le spese di c.t.u. in via definitiva a carico dell' attore per la quota di 1/3 ed a carico del convenuto per la quota di 2/3;
ORDINA
al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di procedere alla trascrizione della sentenza;
ND
a rimborsare a le spese legali del giudizio liquidate in € 812,32 per CP_1 Parte_1 esborsi ed € 14.103,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge
Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 26 Novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente Dott. TO Bonino Dott.ssa Ada Lucca