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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/09/2025, n. 6690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6690 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 17409/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Vergani Anna, presso il cui studio sito in Gorgonzola (MI), via Obedan n. 2 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato il [...] in [...], irreperibile, CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : all'udienza del 02/07/2025 “chiede la conferma dei provvedimenti Parte_1 provvisori vigenti e chiede che la causa sia rimessa al collegio per la decisione sullo status, con successiva remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio”;
***
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 03/05/2023, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge con il quale CP_1 aveva contratto matrimonio civile in Pioltello (MI) il 01/02/2008 (atto iscritto nei registri di detto
Comune al n. 5, parte I, anno 2008), nonché – decorso il termine di legge – lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
la ricorrente chiedeva altresì: - di affidare la figlia minore nata Per_1 il 27/04/2008) in via super-esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con libere frequentazioni padre-figlia; - di stabilire l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande formulate, la ricorrente precisava di aver avuto quattro figli con il marito:
(nata il [...]), (nato il [...]), (nata il [...]) – Per_2 Per_3 Persona_4 tutti già maggiorenni ed economicamente autosufficienti - e nata il [...] – già 17 Per_1 enne); rappresentava altresì che il marito aveva lasciato la casa familiare nel 2013, interrompendo da allora qualsiasi contatto con la moglie e i figli e cessando altresì qualsiasi contributo a sostegno della famiglia e dei figli;
All'udienza del 24/10/2023, parte resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo resa ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; parte ricorrente confermava quanto esposto nel proprio atto introduttivo, evidenziando di non avere più contatti con il marito da circa 10 anni e chiedendo l'emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti in accoglimento delle proprie domande;
Con ordinanza del 25/10/2023 il Giudice delegato all'epoca procedente, in via provvisoria ed urgente, affidava la minore in via super-esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
rimetteva al genitore affidatario la decisione in ordine alle modalità e tempistiche di frequentazione padre-figlia; stabiliva un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie.
In seguito all'intervenuto trasferimento del Magistrato titolare, le parti venivano rimesse all'udienza del 13/03/2024 innanzi al GOT delegato, in cui parte resistente non compariva né si costituiva;
parte ricorrente chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, con conferma dei provvedimenti provvisori e con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio;
il GOT delegato, pertanto, rimetteva la causa al Giudice delegato per quanto di sua competenza.
All'udienza di discussione orale tenutasi innanzi al G.D. del 2/07/2025, parte resistente non compariva né si costituiva;
parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori vigenti e la rimessione della causa al Collegio per la decisione sullo status e con successiva rimessione della pagina 2 di 4 causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
il Giudice delegato rimetteva, dunque, la causa al Collegio per la decisione relativa alla separazione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 09/07/2025.
*** Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana sullo status, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a), ii) Reg. EU
n. 1111/2019, essendo sita in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente;
in assenza di una diversa scelta da parte dei coniugi, si applica la legge italiana ex art. 8 lett. d) Reg. UE n. 1259/2010.
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg.
UE 1111/2019, risiedendo la figlia minore abitualmente in Italia;
per la stessa ragione, la legge applicabile è quella italiana ex art. 17 L. n. 101/215, di ratifica della Convenzione dell'Aja del
19/10/1996.
Infine, sussiste la giurisdizione italiana anche in ordine alle obbligazioni alimentari a favore dei figli ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lett. d), essendo l'Italia lo Stato di residenza abituale del creditore;
per la stessa ragione, la legge applicabile a tali obbligazioni alimentari è la legge italiana ex art. 15 Reg. CE 4/2009, che richiama l'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23/11/2007.
Sulla dichiarazione di contumacia del resistente
Rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 143 c.p.c., il Collegio dichiara la contumacia del resistente ex art. 171 c.p.c.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra le parti – intervenuta già nel 2013 – e le doglianze della ricorrente nei propri atti introduttivi sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Si rileva che la ricorrente ha chiesto altresì di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c. e, pertanto – non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni – la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
pagina 3 di 4 Sulle restanti domande della ricorrente Ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., il Collegio si pronuncerà sulle restanti domande relative alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche nel prosieguo del giudizio, fermo quanto già statuito in via provvisoria ed urgente con ordinanza del 25/10/2023.
Sulle spese di lite La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) Dichiara la contumacia del resistente;
2) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in Pioltello (MI) il 01/02/2008 (atto iscritto nei registri di detto
Comune al n. 5, parte I, anno 2008);
3) Manda la cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello (MI) perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4) Spese di lite al definitivo.
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe;
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Valentina Di Peppe Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Vergani Anna, presso il cui studio sito in Gorgonzola (MI), via Obedan n. 2 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato il [...] in [...], irreperibile, CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : all'udienza del 02/07/2025 “chiede la conferma dei provvedimenti Parte_1 provvisori vigenti e chiede che la causa sia rimessa al collegio per la decisione sullo status, con successiva remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio”;
***
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 03/05/2023, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge con il quale CP_1 aveva contratto matrimonio civile in Pioltello (MI) il 01/02/2008 (atto iscritto nei registri di detto
Comune al n. 5, parte I, anno 2008), nonché – decorso il termine di legge – lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
la ricorrente chiedeva altresì: - di affidare la figlia minore nata Per_1 il 27/04/2008) in via super-esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con libere frequentazioni padre-figlia; - di stabilire l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande formulate, la ricorrente precisava di aver avuto quattro figli con il marito:
(nata il [...]), (nato il [...]), (nata il [...]) – Per_2 Per_3 Persona_4 tutti già maggiorenni ed economicamente autosufficienti - e nata il [...] – già 17 Per_1 enne); rappresentava altresì che il marito aveva lasciato la casa familiare nel 2013, interrompendo da allora qualsiasi contatto con la moglie e i figli e cessando altresì qualsiasi contributo a sostegno della famiglia e dei figli;
All'udienza del 24/10/2023, parte resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo resa ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; parte ricorrente confermava quanto esposto nel proprio atto introduttivo, evidenziando di non avere più contatti con il marito da circa 10 anni e chiedendo l'emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti in accoglimento delle proprie domande;
Con ordinanza del 25/10/2023 il Giudice delegato all'epoca procedente, in via provvisoria ed urgente, affidava la minore in via super-esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
rimetteva al genitore affidatario la decisione in ordine alle modalità e tempistiche di frequentazione padre-figlia; stabiliva un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie.
In seguito all'intervenuto trasferimento del Magistrato titolare, le parti venivano rimesse all'udienza del 13/03/2024 innanzi al GOT delegato, in cui parte resistente non compariva né si costituiva;
parte ricorrente chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, con conferma dei provvedimenti provvisori e con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio;
il GOT delegato, pertanto, rimetteva la causa al Giudice delegato per quanto di sua competenza.
All'udienza di discussione orale tenutasi innanzi al G.D. del 2/07/2025, parte resistente non compariva né si costituiva;
parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori vigenti e la rimessione della causa al Collegio per la decisione sullo status e con successiva rimessione della pagina 2 di 4 causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
il Giudice delegato rimetteva, dunque, la causa al Collegio per la decisione relativa alla separazione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 09/07/2025.
*** Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana sullo status, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a), ii) Reg. EU
n. 1111/2019, essendo sita in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente;
in assenza di una diversa scelta da parte dei coniugi, si applica la legge italiana ex art. 8 lett. d) Reg. UE n. 1259/2010.
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg.
UE 1111/2019, risiedendo la figlia minore abitualmente in Italia;
per la stessa ragione, la legge applicabile è quella italiana ex art. 17 L. n. 101/215, di ratifica della Convenzione dell'Aja del
19/10/1996.
Infine, sussiste la giurisdizione italiana anche in ordine alle obbligazioni alimentari a favore dei figli ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lett. d), essendo l'Italia lo Stato di residenza abituale del creditore;
per la stessa ragione, la legge applicabile a tali obbligazioni alimentari è la legge italiana ex art. 15 Reg. CE 4/2009, che richiama l'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23/11/2007.
Sulla dichiarazione di contumacia del resistente
Rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 143 c.p.c., il Collegio dichiara la contumacia del resistente ex art. 171 c.p.c.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra le parti – intervenuta già nel 2013 – e le doglianze della ricorrente nei propri atti introduttivi sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Si rileva che la ricorrente ha chiesto altresì di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c. e, pertanto – non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni – la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
pagina 3 di 4 Sulle restanti domande della ricorrente Ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., il Collegio si pronuncerà sulle restanti domande relative alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche nel prosieguo del giudizio, fermo quanto già statuito in via provvisoria ed urgente con ordinanza del 25/10/2023.
Sulle spese di lite La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) Dichiara la contumacia del resistente;
2) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in Pioltello (MI) il 01/02/2008 (atto iscritto nei registri di detto
Comune al n. 5, parte I, anno 2008);
3) Manda la cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello (MI) perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4) Spese di lite al definitivo.
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe;
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Valentina Di Peppe Anna Cattaneo
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