Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8104 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02526/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2526 del 2022, proposto da
AO LL, CO US, AO AL, CH S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Amorese, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Cerulli Irelli in Roma, via Emilio De’ Cavalieri n. 7;
contro
CA d'IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele D'Ambrosio, Donato Salomone, Guido Crapanzano, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l'accertamento
della responsabilità di CA d'IA e per la condanna della stessa al risarcimento dei danni sofferti dai ricorrenti per il provvedimento della CA d'IA del 15/7/2020 prot. n. 0935969/20 del 15 luglio 2020 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo di Progetto SIM e la stessa è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. a) del TUF per gravi violazioni normative e irregolarità nell'amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della CA d'IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa IA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Preso atto che da ultimo con note del 20 aprile 2026, nel chiedere il passaggio in decisione della causa, il difensore dei ricorrenti ha ribadito che questi ultimi non hanno più interesse alla decisione e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite;
Considerato che con note di pari data la resistente si è rimessa al Collegio in ordine alla dichiarazione di estinzione e alla compensazione delle spese;
Rilevato che non sussistono i requisiti di forma per dichiarare l’estinzione del giudizio, mentre possono ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a.;
Ritenuto pertanto di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite, stante la decisione di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND MA, Presidente
IA PI, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IA PI | ND MA |
IL SEGRETARIO