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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
IN CL, LA
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T007351000P006 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Signori Ricorrente_3, Ricorrente_6, Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_4 e Ricorrente_5
, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, proponevano ricorso avverso l'Atto n. 22 1T 007351 000 P006 emesso il 19.03.2025 e notificato in data 31.03.2025 dall'Agenzia delle entrate in relazione al recupero dell'imposta di registro in relazione all'atto di compravendita del 17.06.2022 repertorio n.
8040/05820 registrato telematicamente al n. 7351 serie 1T a rogito del Notaio Nominativo_2, del locale ad uso magazzino e del terreno pertinenziale.
I Signori Ricorrente_2 erano in atto quali danti causa e i signori Ricorrente_6 e Ricorrente_3 quali aventi causa.
Con l'atto impugnato l'Agenzia delle entrate recuperava euro 11.964 quale imposta di registro ritenendo il terreno e il magazzino non pertinenziali rispetto ai due appartamenti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Fabrica di Roma al foglio n. 27, part. 177, sub. 12 e sub 10.
In atto avevano dichiarato che l'area agricola ed il magazzino venivano tassate, ai sensi dell'art 1 comma
497 Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, sul valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art 52, commi 4
e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 applicando come previsto per le pertinenze, la tassazione del 9% prevista per il bene principale.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate con le controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, anche ai fini impositivi, alla costituzione del rapporto di pertinenzialità sono necessari sia l'elemento soggettivo (nel senso che tale destinazione deve rispondere alla effettiva volontà dell'avente diritto) sia l'elemento oggettivo (nel senso che la cosa accessoria deve essere destinata a servizio o ornamenteo di una cosa principale) (cfr.Cass. n. 9845/1996).
I ricorrenti, nell'esposizione del ricorso hanno evidenziato l'esistenza dell'elemento oggettivo (quello soggettivo era stato dichiarato nel rogito notarile).
La Corte rileva che, anche ai fini impositivi, alla costituzione del rapporto di pertinenzialità sono necessari sia l'elemento soggettivo (nel senso che tale destinazione deve rispondere alla effettiva volontà dell'avente diritto) sia l'elemento oggettivo (nel senso che la cosa accessoria deve essere destinata a servizio o ornamenteo di una cosa principale) (cfr.Cass. n. 9845/1996).
I ricorrenti, nell'esposizione del ricorso hanno evidenziato l'esistenza dell'elemento oggettivo ossia della destinanzione funzionale del terreno e del magazzino all'immobile principale (quello soggettivo era stato dichiarato nel rogito notarile), l'area agricola, trovandosi di fronte all'appartamento, è stata destinata a costiutire un parco caratterizzato principalmente dalla presenza di alberi ad alto tronco, con funzione esclusivamente ornamentale e, come affermato dal ricorrente in atti: “la strada che divide l'appartamento ed il terreno agricolo – cui è necessario transitare per raggiungere l'unico magazzino presente all'interno della proprietà - è una strada privata che, a seguito dell'atto oggetto del presente giudizio è divenuta di esclusiva proprietà dei ricorrenti e che i sig.ri Ricorrente_6 e Ricorrente_3 stanno provvedendo ad eliminare in uno con la recinzione del terreno così da accorpare l'intera proprietà. Per effetto di tale accorpamento l'immobile principale, già di proprietà dei signori Ricorrente_6, non solo avrà un parco/giardino di pertinenza ed un garage anch'esso di pertinenza ma non avrà più una strada che corre lungo la facciata principale ed a pochi metri dall'ingresso.”
Dalla documentazione in atti non è tuttavia possibile accogliere la richiesta di pertinenzialità del terreno, per altro non graffato in catasto non sussistendo i requisiti per considerlo tale.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese-
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
IN CL, LA
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T007351000P006 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Signori Ricorrente_3, Ricorrente_6, Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_4 e Ricorrente_5
, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, proponevano ricorso avverso l'Atto n. 22 1T 007351 000 P006 emesso il 19.03.2025 e notificato in data 31.03.2025 dall'Agenzia delle entrate in relazione al recupero dell'imposta di registro in relazione all'atto di compravendita del 17.06.2022 repertorio n.
8040/05820 registrato telematicamente al n. 7351 serie 1T a rogito del Notaio Nominativo_2, del locale ad uso magazzino e del terreno pertinenziale.
I Signori Ricorrente_2 erano in atto quali danti causa e i signori Ricorrente_6 e Ricorrente_3 quali aventi causa.
Con l'atto impugnato l'Agenzia delle entrate recuperava euro 11.964 quale imposta di registro ritenendo il terreno e il magazzino non pertinenziali rispetto ai due appartamenti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Fabrica di Roma al foglio n. 27, part. 177, sub. 12 e sub 10.
In atto avevano dichiarato che l'area agricola ed il magazzino venivano tassate, ai sensi dell'art 1 comma
497 Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, sul valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art 52, commi 4
e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 applicando come previsto per le pertinenze, la tassazione del 9% prevista per il bene principale.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate con le controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, anche ai fini impositivi, alla costituzione del rapporto di pertinenzialità sono necessari sia l'elemento soggettivo (nel senso che tale destinazione deve rispondere alla effettiva volontà dell'avente diritto) sia l'elemento oggettivo (nel senso che la cosa accessoria deve essere destinata a servizio o ornamenteo di una cosa principale) (cfr.Cass. n. 9845/1996).
I ricorrenti, nell'esposizione del ricorso hanno evidenziato l'esistenza dell'elemento oggettivo (quello soggettivo era stato dichiarato nel rogito notarile).
La Corte rileva che, anche ai fini impositivi, alla costituzione del rapporto di pertinenzialità sono necessari sia l'elemento soggettivo (nel senso che tale destinazione deve rispondere alla effettiva volontà dell'avente diritto) sia l'elemento oggettivo (nel senso che la cosa accessoria deve essere destinata a servizio o ornamenteo di una cosa principale) (cfr.Cass. n. 9845/1996).
I ricorrenti, nell'esposizione del ricorso hanno evidenziato l'esistenza dell'elemento oggettivo ossia della destinanzione funzionale del terreno e del magazzino all'immobile principale (quello soggettivo era stato dichiarato nel rogito notarile), l'area agricola, trovandosi di fronte all'appartamento, è stata destinata a costiutire un parco caratterizzato principalmente dalla presenza di alberi ad alto tronco, con funzione esclusivamente ornamentale e, come affermato dal ricorrente in atti: “la strada che divide l'appartamento ed il terreno agricolo – cui è necessario transitare per raggiungere l'unico magazzino presente all'interno della proprietà - è una strada privata che, a seguito dell'atto oggetto del presente giudizio è divenuta di esclusiva proprietà dei ricorrenti e che i sig.ri Ricorrente_6 e Ricorrente_3 stanno provvedendo ad eliminare in uno con la recinzione del terreno così da accorpare l'intera proprietà. Per effetto di tale accorpamento l'immobile principale, già di proprietà dei signori Ricorrente_6, non solo avrà un parco/giardino di pertinenza ed un garage anch'esso di pertinenza ma non avrà più una strada che corre lungo la facciata principale ed a pochi metri dall'ingresso.”
Dalla documentazione in atti non è tuttavia possibile accogliere la richiesta di pertinenzialità del terreno, per altro non graffato in catasto non sussistendo i requisiti per considerlo tale.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese-