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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 51978 dell'anno 2019 vertente tra
(c.f. e p.iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la casella pec dell'Avv. Email_1
Renato Ciamarra che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(già (p.iva , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al largo Luigi Antonelli n. 14 presso lo studio dell'Avv. Francesco Capoccia che la rappresenta e difende in forza procura in atti opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare dell'11 luglio 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
Parte_1
“Il sottoscritto Avvocato Renato Ciamarra … così conclude: A) in via principale, dichiarare il decreto opposto n. 11381/2019 inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, revocarlo, e per l'effetto statuire, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
B) sempre in via principale, dichiarare ed accertare che la ingiungente ha agito in mala fede e con modi temerari, con violazione espressa di norme contrattuali e processuali ( mediante condotte commissive ed omissive) e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore della opponente della somma CP_1 ex art. 96 cpc terzo comma, di € 10.000,00, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia;
C) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre spese generali ed accessori.”.
Controparte_1
“Si insiste per:
- rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_1
perché inammissibile, oltre che infondata in fatto e diritto,
[...] non provata;
- confermare il decreto ingiuntivo n.11381/19 r.g.n.33703/19 del
Tribunale di Roma;
- condannare l'opponente al risarcimento ex art.96 c.p.c. necessariamente per finalità riparatoria ai danni patiti dall'opposta per lite temeraria intentata con il giudizio di opposizione.
- la condanna delle spese sostenute per questo giudizio in favore della società opposta, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.”.
FATTO E DIRITTO
1. La (di seguito anche per Parte_1 Pt_1 brevità) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
11381/2019 emesso in data 3 giugno 2019, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare, in favore della società
la somma complessiva di euro 112.341,78 oltre Controparte_1 accessori in forza di 17 fatture emesse per la fornitura di servizi informatici in outsourcing.
L'opponente ha chiesto la revoca dell'ingiunzione e la condanna dell'opposta al pagamento di una somma ex art. 96 terzo comma c.p.c. deducendo che:
- in data 26.03.2014, la (già denominata Controparte_3
e avevano sottoscritto un contratto Controparte_2 Pt_1 di fornitura dei seguenti servizi informatici: Centralizzazione dei servizi offerti sulla rete presso il Centro Elaborazione Dati Pt_1 di Roma;
Riconfigurazione della rete MAN di impostando il Pt_1
Centro Elaborazione Dati di Roma come centro stella;
Manutenzione della configurazione della MAN UNISAN;
Consulenza informatica stimata in 25 giorni/annui aumentabili secondo necessità; Gestione sicurezza del Centro Elaborazione Dati e backup dei dati;
Pt_1
Monitoraggio dei sistemi e della infrastruttura di rete (MAN UNISAN);
Service desk attivo dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi) nella fascia oraria 9-13 e 14-17; Inventario automatico apparati IP;
Utilizzo del software egroupware per la gestione dei ticket e dell'archivio conoscenza;
Gestione server di posta elettronica del dominio UNISAN.it (fino a 100 caselle mail); Installazione domini controller nelle sedi di via Majorana, Istituto San Michele, struttura ex anni verdi di Santa Severa;
Licenze d'uso e installazione Sistema di protocollo;
- il contratto prevedeva quale corrispettivo per la fornitura resa un canone annuo di € 65.000,00 iva esclusa che la committente Pt_1 avrebbe dovuto versare a fronte di fatture mensili di € 5.416,67, iva esclusa;
- la fatturazione aveva avuto inizio nel maggio 2014 e l'opponente aveva provveduto al pagamento delle fatture mensilmente indicate fino a tutto il 2014;
- le fatture nn. 46 e 49 del 31.12.2014 e le fatture n. 24, 25 e
26 del 31/03/2016 non erano mai state ricevute da e pertanto Pt_1 non comparivano nella sua contabilità;
- l'assistenza on site a far data dal dicembre 2014 non era stata più resa e garantita, unitamente a numerose prestazioni previste, e da quel momento in poi non aveva più pagato, lamentando Pt_1 espressamente il disservizio;
- la con comunicazione del 13.10.2017 aveva Controparte_1 espressamente ammesso che alcuni servizi nel triennio non erano stati erogati o erano stati erogati in modo parziale ed alcune attività non erano state effettuate ed aveva addirittura proposto di ricalcolare i canoni e di applicare uno sconto di circa il 60% tenuto conto del “reale impegno” del proprio personale;
- nonostante tale dichiarazione confessoria l'odierna opposta aveva temerariamente agito per l'intera somma fatturata, senza tenere in alcuna considerazione di non aver né reso il servizio e né dimostrato di averlo reso;
- ed infatti nel giudizio di opposizione le fatture commerciali, quali atti giuridici di formazione unilaterale provenienti dalla stessa parte che si afferma creditrice, non avevano alcun valore probatorio al pari degli estratti dei libri contabili vidimati;
- il credito era stato strumentalmente azionato con oltre tre anni di ritardo dalla maturazione dell'ultimo canone.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. per lite temeraria.
A fondamento delle proprie difese la società opposta ha dedotto che:
- tutte le fatture azionate in sede monitoria, ivi comprese le fatture nn. 46 e 49 del 31.12.2014 e le fatture n. 24, 25 e 26 del
31/03/2016, erano state correttamente inviate e registrate nel registro IVA autenticato dal Notaio e in ogni caso a prescindere dalla loro ricezione la fatturazione mensile era prevista dal contratto sottoscritto dalle parti;
- tutti i servizi informatici previsti dal contratto erano stati sempre regolarmente garantiti fino a tutto il mese di marzo 2016 dalla che aveva anche svolto attività aggiuntive Controparte_1 consistenti nel “Progetto MySmartCareTV” e nelle attività di trasferimento del CED dalla sede di via Tiberio Imperatore Pt_1 al San Michele;
- la non aveva più svolto alcuni servizi a Controparte_1 partire dal mese di Aprile 2016, in quanto già da novembre 2014 la aveva iniziato a non pagare più le fatture per i servizi resi Pt_1
a suo favore senza aver mai contestato nulla relativamente alla qualità e quantità dei servizi erogati dalla società opposta;
- i servizi svolti in maniera ridotta in favore di da aprile Pt_1
2016 non erano stati neanche fatturati, né fino ad allora era stato richiesto alcun pagamento;
- la aveva continuato ad erogare i servizi ad Controparte_1
anche dopo la scadenza del contratto;
Pt_1
- la comunicazione del 13/10/2017 conteneva soltanto una proposta per addivenire ad una soluzione bonaria per i mancati pagamenti relativi al contratto triennale conclusosi ad aprile 2017 e contestualmente per la conclusione di un nuovo contratto relativo ai dodici mesi successivi, riconoscendo uno sconto sugli importi dovuti se fosse stato sottoscritto il nuovo contratto.
3. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale con diniego delle prove orali richieste dalle parti.
All'udienza dell'11 luglio 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante il deposito delle note di trattazione scritta, hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali di replica.
*********
4. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
E' pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che con contratto sottoscritto in data 26.03.2014 (all. 1 del fascicolo monitorio), la società (ora ) Controparte_2 Controparte_1 si è impegnata alla fornitura di servizi informatici in outsourcing in favore della . I servizi previsti, dettagliatamente Pt_1 elencati nell'art. 2 del contratto, sono i seguenti:
Centralizzazione dei servizi offerti sulla rete presso il Pt_1
Centro Elaborazione Dati di Roma;
Riconfigurazione della rete MAN di impostando il Centro Elaborazione Dati di Roma come centro Pt_1 stella;
Manutenzione della configurazione della MAN UNISAN;
Consulenza informatica stimata in 25 giorni/annui aumentabili secondo necessità; Gestione sicurezza del Centro Elaborazione Dati
e backup dei dati;
Monitoraggio dei sistemi e della Pt_1 infrastruttura di rete (MAN UNISAN); Service desk attivo dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi) nella fascia oraria 9-13 e 14-
17; Inventario automatico apparati IP;
Utilizzo del software egroupware per la gestione dei ticket e dell'archivio conoscenza;
Gestione server di posta elettronica del dominio UNISAN.it (fino a
100 caselle mail); Installazione domini controller nelle sedi di via
Majorana, Istituto San Michele, struttura ex anni verdi di Santa
Severa; Licenze d'uso e installazione Sistema di protocollo.
Quale corrispettivo per la fornitura dei suddetti servizi le parti hanno pattuito, all'art. 3, un canone annuale di € 65.000,00 iva esclusa da regolare con fatture mensili di € 5.416,67, iva esclusa.
All'art. 4 è stata inoltre prevista una durata del contratto di 36 mesi con decorrenza dal 1° aprile 2014.
La società fornitrice, qui opposta, ha agito in via monitoria per il pagamento delle seguenti 17 fatture rimaste insolute: 1) fattura n. 46 del 31/12/2014 di € 6.608,34 relativa al canone di novembre
2014; 2) fattura n. 49 del 31/12/2014 di € 6.608,34 relativa al canone di dicembre 2014; 3) fattura n. 7 del 26/02/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di gennaio 2015; 4) fattura n. 11 del 30/04/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di febbraio 2015; 5) fattura n. 12 del 30/04/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di marzo 2015; 6) fattura n. 13 del 30/04/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di aprile 2015; 7) fattura n. 23 del 31/05/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di maggio 2015; 8) fattura n. 28 del 30/07/2015 di €
6.608,34 relativa al canone di giugno 2015; 9) fattura n. 29 del 30/07/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di luglio 2015; 10) fattura n. 34 del 31/10/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di agosto 2015; 11) fattura n. 35 del 31/10/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di settembre 2015; 12) fattura n. 36 del 31/10/2015 di €
6.608,34 relativa al canone di ottobre 2015; 13) fattura n. 13 del
19/01/2016 di € 6.608,34 relativa al canone di novembre 2015; 14) fattura n. 14 del 19/01/2016 di € 6.608,34 relativa al canone di dicembre 2015; 15) fattura n. 24 del 31/03/2016 di € 6.608,34 relativa al canone di gennaio 2016; 16) fattura n. 25 del 31/03/2016 di € 6.608,34 relativa al canone di febbraio 2016; 17) fattura n.
26 del 31/03/2016 di € 6.608,34 relativa al canone di marzo 2016.
Ora, per quanto eccepito dall'opponente, dal mese di dicembre 2014 la società fornitrice si è resa inadempiente non avendo più garantito l'assistenza on site e non avendo erogato in tutto o in parte alcuni servizi previsti dal contratto. In tal modo ha implicitamente Pt_1 ammesso di aver regolarmente ricevuto la fornitura di tutti i servizi informatici fino al mese di novembre 2014 e, di conseguenza, è tenuta al pagamento della somma di euro 6.608,34 (iva inclusa) portata dalla fattura n. 46/2014 del 31 dicembre 2014 relativa proprio al canone del mese di novembre 2014. Ciò a prescindere dall'avvenuta ricezione di detta fattura che comunque è stata regolarmente emessa dalla società fornitrice (cfr. all. 4 del fascicolo monitorio) ed annotata nel suo registro IVA come risulta dall'estratto con autentica notarile (cfr. all. 3 del fascicolo monitorio).
Per quanto riguarda le altre fatture, tutte relative al periodo successivo al novembre 2014 rispetto al quale la committente ha sollevato specifica eccezione di inadempimento, è bene evidenziare che la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato (cfr. ex plurimis, Cass.
n. 15383/10; Cass. n. 9593/04), per cui quando viene contestata in giudizio l'esistenza del credito o l'entità dello stesso, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esistenza e l'esatto ammontare del proprio credito (cfr. Cass. 10.10.11, n. 20802). Quindi mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 634
c.p.c. la prova della prestazione dei servizi può essere utilmente fornita con la produzione delle fatture unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al prestatore dei servizi, nella sua qualità di attore, di fornire la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa (cfr. tra le tante Cass.
17.11.2003 n. 17371). Ed infatti nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto.
Tornando alla fattispecie in esame, si deve anzitutto rilevare che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente (limitatamente al periodo successivo al novembre 2014) è corroborata dalle dichiarazioni confessorie contenute nella nota datata 13 ottobre
2017 inviata da ad per formulare una Controparte_1 Pt_1 proposta transattiva in ordine al pagamento del corrispettivo relativo ai servizi resi in forza del contratto stipulato in data
26 marzo 2014 e scaduto il 31 marzo 2017 e per formulare una nuova proposta per la stipulazione di un nuovo contratto relativo al periodo successivo. Nella suddetta nota, allegata in copia al fascicolo di parte opponente, ha espressamente Controparte_1 ammesso che “alcuni servizi nel triennio sono stati erogati in modo parziale ed alcune attività non sono state effettuate”. L'assunto di parte opposta, secondo cui l'erogazione ridotta dei servizi in favore di riguarderebbe soltanto il periodo successivo ad Pt_1 aprile 2016, non trova puntuale riscontro nella citata nota, nella quale si fa genericamente riferimento all'intero triennio di durata del contratto e non specificamente all'ultimo anno.
Deve, quindi, ritenersi provato l'inadempimento parziale eccepito dalla parte opponente (con riferimento al periodo successivo al novembre 2014), la quale, di conseguenza, è legittimata ad esercitare il potere di autotutela previsto dall'art. 1460 cod. civ. al fine di paralizzare la pretesa avversaria.
Anche a voler ritenere che l'inadempimento parziale non legittimi la committente a rifiutare per intero di adempiere la propria obbligazione, era comunque onere della società opposta, quale attrice in senso sostanziale, fornire la prova rigorosa delle attività specificamente svolte anche al fine di poter quantificare in maniera precisa l'ammontare del corrispettivo dovuto.
Ebbene l'onere della prova gravante sulla non Controparte_1 può ritenersi adeguatamente evaso con la documentazione prodotta in corso di causa.
Ed invero il prospetto asseritamente contenente l'elenco delle attività registrate dal personale di sul sistema CP_1
Egroupware (all. 4 del fascicolo di parte opposta) è un documento formato dalla stessa parte che si afferma creditrice e, in ogni caso, non è idoneo a comprovare l'effettivo svolgimento di tutti gli specifici servizi previsti dal contratto in esame. Analoghe considerazioni valgono per i due prospetti contenenti gli elenchi dei messaggi di posta elettronica scambiati tra le parti (all.ti 5
e 6 del fascicolo di parte opposta); né sono di aiuto le singole email prodotte (all.ti 7, 8 e 9 del fascicolo di parte opposta), il cui contenuto non è immediatamente riferibile a tutte le specifiche attività elencate nell'art. 2 del contratto.
La carenza delle prove documentali sopra esaminate non è stata supplita neanche attraverso adeguate prove orali. Ed infatti, come già statuito con l'ordinanza del 18 novembre 2021, la prova per testi e per interpello richiesta dalla società opposta con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. deve ritenersi inammissibile, in quanto i capitoli formulati sono in gran parte generici e temporalmente indeterminati (in palese violazione di quanto prescritto dagli artt. 230 e 244 c.p.c.) o attengono a circostanze da provare in via documentale. Alcuni capitoli contengono anche giudizi e valutazioni non demandabili ai testimoni.
Per quanto fin qui esposto, l'opposizione va parzialmente accolta e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere Pt_1 condannata a pagare in favore di , la somma di euro Controparte_1
6.608,34 oltre agli interessi al tasso previsto dal D.lgs. nr°
231/2002 dalla scadenza della fattura n. 46/2014 del 31 dicembre
2014 fino al saldo.
5. Da ultimo vanno respinte le domande di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. reciprocamente proposte dalle parti, non ricorrendo i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno).
6. In considerazione dell'esito della lite e della considerevole riduzione del credito accertato rispetto a quello richiesto in via monitoria, le spese di giudizio devono essere compensate per 2/3, riversando il residuo terzo – liquidato direttamente in dispositivo facendo applicazione del DM 55/2014 – sulla parte opponente riconosciuta comunque debitrice e quindi soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
11381/2019 emesso in data 3 giugno 2019 proposta da
[...] nei confronti di ogni altra Parte_1 Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a Parte_1 pagare in favore di la somma di euro Controparte_1
6.608,34 oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal
D.lgs. nr° 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 46/2014 del 31 dicembre 2014 fino al soddisfo;
− respinge le domande di risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. reciprocamente proposte dalle parti;
− compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta il restante terzo, liquidato in complessivi euro 1.692,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 51978 dell'anno 2019 vertente tra
(c.f. e p.iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la casella pec dell'Avv. Email_1
Renato Ciamarra che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(già (p.iva , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al largo Luigi Antonelli n. 14 presso lo studio dell'Avv. Francesco Capoccia che la rappresenta e difende in forza procura in atti opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare dell'11 luglio 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
Parte_1
“Il sottoscritto Avvocato Renato Ciamarra … così conclude: A) in via principale, dichiarare il decreto opposto n. 11381/2019 inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, revocarlo, e per l'effetto statuire, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
B) sempre in via principale, dichiarare ed accertare che la ingiungente ha agito in mala fede e con modi temerari, con violazione espressa di norme contrattuali e processuali ( mediante condotte commissive ed omissive) e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore della opponente della somma CP_1 ex art. 96 cpc terzo comma, di € 10.000,00, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia;
C) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre spese generali ed accessori.”.
Controparte_1
“Si insiste per:
- rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_1
perché inammissibile, oltre che infondata in fatto e diritto,
[...] non provata;
- confermare il decreto ingiuntivo n.11381/19 r.g.n.33703/19 del
Tribunale di Roma;
- condannare l'opponente al risarcimento ex art.96 c.p.c. necessariamente per finalità riparatoria ai danni patiti dall'opposta per lite temeraria intentata con il giudizio di opposizione.
- la condanna delle spese sostenute per questo giudizio in favore della società opposta, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.”.
FATTO E DIRITTO
1. La (di seguito anche per Parte_1 Pt_1 brevità) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
11381/2019 emesso in data 3 giugno 2019, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare, in favore della società
la somma complessiva di euro 112.341,78 oltre Controparte_1 accessori in forza di 17 fatture emesse per la fornitura di servizi informatici in outsourcing.
L'opponente ha chiesto la revoca dell'ingiunzione e la condanna dell'opposta al pagamento di una somma ex art. 96 terzo comma c.p.c. deducendo che:
- in data 26.03.2014, la (già denominata Controparte_3
e avevano sottoscritto un contratto Controparte_2 Pt_1 di fornitura dei seguenti servizi informatici: Centralizzazione dei servizi offerti sulla rete presso il Centro Elaborazione Dati Pt_1 di Roma;
Riconfigurazione della rete MAN di impostando il Pt_1
Centro Elaborazione Dati di Roma come centro stella;
Manutenzione della configurazione della MAN UNISAN;
Consulenza informatica stimata in 25 giorni/annui aumentabili secondo necessità; Gestione sicurezza del Centro Elaborazione Dati e backup dei dati;
Pt_1
Monitoraggio dei sistemi e della infrastruttura di rete (MAN UNISAN);
Service desk attivo dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi) nella fascia oraria 9-13 e 14-17; Inventario automatico apparati IP;
Utilizzo del software egroupware per la gestione dei ticket e dell'archivio conoscenza;
Gestione server di posta elettronica del dominio UNISAN.it (fino a 100 caselle mail); Installazione domini controller nelle sedi di via Majorana, Istituto San Michele, struttura ex anni verdi di Santa Severa;
Licenze d'uso e installazione Sistema di protocollo;
- il contratto prevedeva quale corrispettivo per la fornitura resa un canone annuo di € 65.000,00 iva esclusa che la committente Pt_1 avrebbe dovuto versare a fronte di fatture mensili di € 5.416,67, iva esclusa;
- la fatturazione aveva avuto inizio nel maggio 2014 e l'opponente aveva provveduto al pagamento delle fatture mensilmente indicate fino a tutto il 2014;
- le fatture nn. 46 e 49 del 31.12.2014 e le fatture n. 24, 25 e
26 del 31/03/2016 non erano mai state ricevute da e pertanto Pt_1 non comparivano nella sua contabilità;
- l'assistenza on site a far data dal dicembre 2014 non era stata più resa e garantita, unitamente a numerose prestazioni previste, e da quel momento in poi non aveva più pagato, lamentando Pt_1 espressamente il disservizio;
- la con comunicazione del 13.10.2017 aveva Controparte_1 espressamente ammesso che alcuni servizi nel triennio non erano stati erogati o erano stati erogati in modo parziale ed alcune attività non erano state effettuate ed aveva addirittura proposto di ricalcolare i canoni e di applicare uno sconto di circa il 60% tenuto conto del “reale impegno” del proprio personale;
- nonostante tale dichiarazione confessoria l'odierna opposta aveva temerariamente agito per l'intera somma fatturata, senza tenere in alcuna considerazione di non aver né reso il servizio e né dimostrato di averlo reso;
- ed infatti nel giudizio di opposizione le fatture commerciali, quali atti giuridici di formazione unilaterale provenienti dalla stessa parte che si afferma creditrice, non avevano alcun valore probatorio al pari degli estratti dei libri contabili vidimati;
- il credito era stato strumentalmente azionato con oltre tre anni di ritardo dalla maturazione dell'ultimo canone.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. per lite temeraria.
A fondamento delle proprie difese la società opposta ha dedotto che:
- tutte le fatture azionate in sede monitoria, ivi comprese le fatture nn. 46 e 49 del 31.12.2014 e le fatture n. 24, 25 e 26 del
31/03/2016, erano state correttamente inviate e registrate nel registro IVA autenticato dal Notaio e in ogni caso a prescindere dalla loro ricezione la fatturazione mensile era prevista dal contratto sottoscritto dalle parti;
- tutti i servizi informatici previsti dal contratto erano stati sempre regolarmente garantiti fino a tutto il mese di marzo 2016 dalla che aveva anche svolto attività aggiuntive Controparte_1 consistenti nel “Progetto MySmartCareTV” e nelle attività di trasferimento del CED dalla sede di via Tiberio Imperatore Pt_1 al San Michele;
- la non aveva più svolto alcuni servizi a Controparte_1 partire dal mese di Aprile 2016, in quanto già da novembre 2014 la aveva iniziato a non pagare più le fatture per i servizi resi Pt_1
a suo favore senza aver mai contestato nulla relativamente alla qualità e quantità dei servizi erogati dalla società opposta;
- i servizi svolti in maniera ridotta in favore di da aprile Pt_1
2016 non erano stati neanche fatturati, né fino ad allora era stato richiesto alcun pagamento;
- la aveva continuato ad erogare i servizi ad Controparte_1
anche dopo la scadenza del contratto;
Pt_1
- la comunicazione del 13/10/2017 conteneva soltanto una proposta per addivenire ad una soluzione bonaria per i mancati pagamenti relativi al contratto triennale conclusosi ad aprile 2017 e contestualmente per la conclusione di un nuovo contratto relativo ai dodici mesi successivi, riconoscendo uno sconto sugli importi dovuti se fosse stato sottoscritto il nuovo contratto.
3. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale con diniego delle prove orali richieste dalle parti.
All'udienza dell'11 luglio 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante il deposito delle note di trattazione scritta, hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali di replica.
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4. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
E' pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che con contratto sottoscritto in data 26.03.2014 (all. 1 del fascicolo monitorio), la società (ora ) Controparte_2 Controparte_1 si è impegnata alla fornitura di servizi informatici in outsourcing in favore della . I servizi previsti, dettagliatamente Pt_1 elencati nell'art. 2 del contratto, sono i seguenti:
Centralizzazione dei servizi offerti sulla rete presso il Pt_1
Centro Elaborazione Dati di Roma;
Riconfigurazione della rete MAN di impostando il Centro Elaborazione Dati di Roma come centro Pt_1 stella;
Manutenzione della configurazione della MAN UNISAN;
Consulenza informatica stimata in 25 giorni/annui aumentabili secondo necessità; Gestione sicurezza del Centro Elaborazione Dati
e backup dei dati;
Monitoraggio dei sistemi e della Pt_1 infrastruttura di rete (MAN UNISAN); Service desk attivo dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi) nella fascia oraria 9-13 e 14-
17; Inventario automatico apparati IP;
Utilizzo del software egroupware per la gestione dei ticket e dell'archivio conoscenza;
Gestione server di posta elettronica del dominio UNISAN.it (fino a
100 caselle mail); Installazione domini controller nelle sedi di via
Majorana, Istituto San Michele, struttura ex anni verdi di Santa
Severa; Licenze d'uso e installazione Sistema di protocollo.
Quale corrispettivo per la fornitura dei suddetti servizi le parti hanno pattuito, all'art. 3, un canone annuale di € 65.000,00 iva esclusa da regolare con fatture mensili di € 5.416,67, iva esclusa.
All'art. 4 è stata inoltre prevista una durata del contratto di 36 mesi con decorrenza dal 1° aprile 2014.
La società fornitrice, qui opposta, ha agito in via monitoria per il pagamento delle seguenti 17 fatture rimaste insolute: 1) fattura n. 46 del 31/12/2014 di € 6.608,34 relativa al canone di novembre
2014; 2) fattura n. 49 del 31/12/2014 di € 6.608,34 relativa al canone di dicembre 2014; 3) fattura n. 7 del 26/02/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di gennaio 2015; 4) fattura n. 11 del 30/04/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di febbraio 2015; 5) fattura n. 12 del 30/04/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di marzo 2015; 6) fattura n. 13 del 30/04/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di aprile 2015; 7) fattura n. 23 del 31/05/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di maggio 2015; 8) fattura n. 28 del 30/07/2015 di €
6.608,34 relativa al canone di giugno 2015; 9) fattura n. 29 del 30/07/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di luglio 2015; 10) fattura n. 34 del 31/10/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di agosto 2015; 11) fattura n. 35 del 31/10/2015 di € 6.608,34 relativa al canone di settembre 2015; 12) fattura n. 36 del 31/10/2015 di €
6.608,34 relativa al canone di ottobre 2015; 13) fattura n. 13 del
19/01/2016 di € 6.608,34 relativa al canone di novembre 2015; 14) fattura n. 14 del 19/01/2016 di € 6.608,34 relativa al canone di dicembre 2015; 15) fattura n. 24 del 31/03/2016 di € 6.608,34 relativa al canone di gennaio 2016; 16) fattura n. 25 del 31/03/2016 di € 6.608,34 relativa al canone di febbraio 2016; 17) fattura n.
26 del 31/03/2016 di € 6.608,34 relativa al canone di marzo 2016.
Ora, per quanto eccepito dall'opponente, dal mese di dicembre 2014 la società fornitrice si è resa inadempiente non avendo più garantito l'assistenza on site e non avendo erogato in tutto o in parte alcuni servizi previsti dal contratto. In tal modo ha implicitamente Pt_1 ammesso di aver regolarmente ricevuto la fornitura di tutti i servizi informatici fino al mese di novembre 2014 e, di conseguenza, è tenuta al pagamento della somma di euro 6.608,34 (iva inclusa) portata dalla fattura n. 46/2014 del 31 dicembre 2014 relativa proprio al canone del mese di novembre 2014. Ciò a prescindere dall'avvenuta ricezione di detta fattura che comunque è stata regolarmente emessa dalla società fornitrice (cfr. all. 4 del fascicolo monitorio) ed annotata nel suo registro IVA come risulta dall'estratto con autentica notarile (cfr. all. 3 del fascicolo monitorio).
Per quanto riguarda le altre fatture, tutte relative al periodo successivo al novembre 2014 rispetto al quale la committente ha sollevato specifica eccezione di inadempimento, è bene evidenziare che la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato (cfr. ex plurimis, Cass.
n. 15383/10; Cass. n. 9593/04), per cui quando viene contestata in giudizio l'esistenza del credito o l'entità dello stesso, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esistenza e l'esatto ammontare del proprio credito (cfr. Cass. 10.10.11, n. 20802). Quindi mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 634
c.p.c. la prova della prestazione dei servizi può essere utilmente fornita con la produzione delle fatture unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al prestatore dei servizi, nella sua qualità di attore, di fornire la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa (cfr. tra le tante Cass.
17.11.2003 n. 17371). Ed infatti nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto.
Tornando alla fattispecie in esame, si deve anzitutto rilevare che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente (limitatamente al periodo successivo al novembre 2014) è corroborata dalle dichiarazioni confessorie contenute nella nota datata 13 ottobre
2017 inviata da ad per formulare una Controparte_1 Pt_1 proposta transattiva in ordine al pagamento del corrispettivo relativo ai servizi resi in forza del contratto stipulato in data
26 marzo 2014 e scaduto il 31 marzo 2017 e per formulare una nuova proposta per la stipulazione di un nuovo contratto relativo al periodo successivo. Nella suddetta nota, allegata in copia al fascicolo di parte opponente, ha espressamente Controparte_1 ammesso che “alcuni servizi nel triennio sono stati erogati in modo parziale ed alcune attività non sono state effettuate”. L'assunto di parte opposta, secondo cui l'erogazione ridotta dei servizi in favore di riguarderebbe soltanto il periodo successivo ad Pt_1 aprile 2016, non trova puntuale riscontro nella citata nota, nella quale si fa genericamente riferimento all'intero triennio di durata del contratto e non specificamente all'ultimo anno.
Deve, quindi, ritenersi provato l'inadempimento parziale eccepito dalla parte opponente (con riferimento al periodo successivo al novembre 2014), la quale, di conseguenza, è legittimata ad esercitare il potere di autotutela previsto dall'art. 1460 cod. civ. al fine di paralizzare la pretesa avversaria.
Anche a voler ritenere che l'inadempimento parziale non legittimi la committente a rifiutare per intero di adempiere la propria obbligazione, era comunque onere della società opposta, quale attrice in senso sostanziale, fornire la prova rigorosa delle attività specificamente svolte anche al fine di poter quantificare in maniera precisa l'ammontare del corrispettivo dovuto.
Ebbene l'onere della prova gravante sulla non Controparte_1 può ritenersi adeguatamente evaso con la documentazione prodotta in corso di causa.
Ed invero il prospetto asseritamente contenente l'elenco delle attività registrate dal personale di sul sistema CP_1
Egroupware (all. 4 del fascicolo di parte opposta) è un documento formato dalla stessa parte che si afferma creditrice e, in ogni caso, non è idoneo a comprovare l'effettivo svolgimento di tutti gli specifici servizi previsti dal contratto in esame. Analoghe considerazioni valgono per i due prospetti contenenti gli elenchi dei messaggi di posta elettronica scambiati tra le parti (all.ti 5
e 6 del fascicolo di parte opposta); né sono di aiuto le singole email prodotte (all.ti 7, 8 e 9 del fascicolo di parte opposta), il cui contenuto non è immediatamente riferibile a tutte le specifiche attività elencate nell'art. 2 del contratto.
La carenza delle prove documentali sopra esaminate non è stata supplita neanche attraverso adeguate prove orali. Ed infatti, come già statuito con l'ordinanza del 18 novembre 2021, la prova per testi e per interpello richiesta dalla società opposta con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. deve ritenersi inammissibile, in quanto i capitoli formulati sono in gran parte generici e temporalmente indeterminati (in palese violazione di quanto prescritto dagli artt. 230 e 244 c.p.c.) o attengono a circostanze da provare in via documentale. Alcuni capitoli contengono anche giudizi e valutazioni non demandabili ai testimoni.
Per quanto fin qui esposto, l'opposizione va parzialmente accolta e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere Pt_1 condannata a pagare in favore di , la somma di euro Controparte_1
6.608,34 oltre agli interessi al tasso previsto dal D.lgs. nr°
231/2002 dalla scadenza della fattura n. 46/2014 del 31 dicembre
2014 fino al saldo.
5. Da ultimo vanno respinte le domande di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. reciprocamente proposte dalle parti, non ricorrendo i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno).
6. In considerazione dell'esito della lite e della considerevole riduzione del credito accertato rispetto a quello richiesto in via monitoria, le spese di giudizio devono essere compensate per 2/3, riversando il residuo terzo – liquidato direttamente in dispositivo facendo applicazione del DM 55/2014 – sulla parte opponente riconosciuta comunque debitrice e quindi soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
11381/2019 emesso in data 3 giugno 2019 proposta da
[...] nei confronti di ogni altra Parte_1 Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a Parte_1 pagare in favore di la somma di euro Controparte_1
6.608,34 oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal
D.lgs. nr° 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 46/2014 del 31 dicembre 2014 fino al soddisfo;
− respinge le domande di risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. reciprocamente proposte dalle parti;
− compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta il restante terzo, liquidato in complessivi euro 1.692,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo