Art. 17.
L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge giugno 1951, n. 376, e determinato, sia nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori che di nomina nei corrispondenti ruoli organici, sulla base del trattamento economico a titolo di stipendio, indennita' di funzione ed assegno perequativo e tredicesima mensilita' spettante al personale a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa italiana alla data dell'entrata in vigore della citata legge.
Il suddetto assegno e' equiparato, per la parte riguardante lo stipendio, a quelli previsti dall' art. 4, comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e produce gli stessi effetti. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 17 agosto 1955, n.767 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "L'assegno personale previsto dall' art. 14, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e dall' art. 17 della legge 9 luglio 1954, n. 431 , e' ridotto, per il personale contemplato dallo stesso articolo ed inquadrato nei ruoli speciali transitori, di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennita' di funzione e dell'assegno integratore o dell'assegno perequativo spettanti in applicazione del precedente comma del presente articolo e l'ammontare dell'assegno perequativo in godimento al 30 giugno 1955."
L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge giugno 1951, n. 376, e determinato, sia nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori che di nomina nei corrispondenti ruoli organici, sulla base del trattamento economico a titolo di stipendio, indennita' di funzione ed assegno perequativo e tredicesima mensilita' spettante al personale a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa italiana alla data dell'entrata in vigore della citata legge.
Il suddetto assegno e' equiparato, per la parte riguardante lo stipendio, a quelli previsti dall' art. 4, comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e produce gli stessi effetti. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 17 agosto 1955, n.767 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "L'assegno personale previsto dall' art. 14, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e dall' art. 17 della legge 9 luglio 1954, n. 431 , e' ridotto, per il personale contemplato dallo stesso articolo ed inquadrato nei ruoli speciali transitori, di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennita' di funzione e dell'assegno integratore o dell'assegno perequativo spettanti in applicazione del precedente comma del presente articolo e l'ammontare dell'assegno perequativo in godimento al 30 giugno 1955."