CASS
Sentenza 21 settembre 2021
Sentenza 21 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2021, n. 34889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34889 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO NI, nato a [...] nano il 23/03/1964 avverso la sentenza del 21/01/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi gliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Antonio Errico, il quale ha insistito per l'acco glimento delle conclusioni del ricorso. DEPUTATA IN 21 SET 2021 t ith ‘r sr1 L. PE Penale Sent. Sez. 3 Num. 34889 Anno 2021 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 23/06/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 21 gennaio 2020, la Corte d'appello di Napoli, giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ne ha confermato la condanna alle pene di legge per il reato di cui all'art. 171 ter I. 22 aprile 1941, n. 633 per aver detenuto per la vendita n. 18 supporti contenenti opere tutelate dal diritto di autore, privi del marchio SIAE e comunque frutto di contraffazione. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario i l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione della legge penale per mancanza di congrua motivazione, nonostante la specifica doglianza sollevata con il gravame, circa la destinazione alla vendita dei supporti oggetto di contestazione, ritenuta in base ad una mera, illogica, presunzione. Inoltre, i giudici di merit non avevano chiarito in quale delle previsioni di cui all'art. 171 ter I. 633/1941 andasse sussunta la condotta ascritta all'imputato. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge per aver il giudice d'appello ritenuto, in base ad una mera congettura, che l'attività illecita non fosse occasionale, così illegittimamente non riconoscendo l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza poiché il ricorrente si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate in sede di gravame ed a cui la sentenza impugnata ha dato non illogica risposta osservando che il rinvenimento della merce all'interno di un esercizio commerciale destinato alla vendita di quei prodotti rendesse univoca la destinazione dei DVD alla cessione a terzi. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica, che attiene ad una valutazione di merito qui altrimenti non sindacabile. 4.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso ritarra flan na}0 quando motivi risultano intrinsecamente indeterminati, mi altresì quando difettino della necessaria correlozione con ie ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 4.2. Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 4.3. Quanto al fatto che non sia stata chiarita l'ipotesi fatta oggetto di contestazione - sembra doversi intendere: se quella di cui alla lett. c) ovvero quella di cui alla lett. d) dell'art. 171 ter, comma 1, I. 633/1941 -, si tratta di doglianza che, stando al riepilogo dei motivi d'appello fatto nella sentenza impugnata, non risulta proposta con il gravame di merito e quindi è inammissibile in questa sede giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello. Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, RE e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). 5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di 3 lucro - e cioè per acquisire, mediante l'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357). L'attenuante in parola è dunque configurabile anche con riferimento al delitto di cui all'art. 171 -ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell'autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della persona offesa, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo di speciale tenuità e il giudice di merito è chiamato a verificare in concreto il presupposto della speciale tenuità, con valutazione censurabile in sede di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, dep. 2012, Konteye, Rv. 251888). La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante da ultimo indicati, sul rilievo che condotta era stata realizzata avvalendosi di una struttura commerciale di carattere professionale ed era quindi da ritenersi non occasionale. Trattandosi di valutazione di merito non illogicamente argomentata, la stessa si sottrae a censura in questa sede di legittimità (per l'esclusione dell'attenuante nel caso di condotta espressione di una consueta e costante modalità di guadagno per l'imputato v. Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno 2021.
udita la relazione svolta dal consi gliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Antonio Errico, il quale ha insistito per l'acco glimento delle conclusioni del ricorso. DEPUTATA IN 21 SET 2021 t ith ‘r sr1 L. PE Penale Sent. Sez. 3 Num. 34889 Anno 2021 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 23/06/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 21 gennaio 2020, la Corte d'appello di Napoli, giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ne ha confermato la condanna alle pene di legge per il reato di cui all'art. 171 ter I. 22 aprile 1941, n. 633 per aver detenuto per la vendita n. 18 supporti contenenti opere tutelate dal diritto di autore, privi del marchio SIAE e comunque frutto di contraffazione. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario i l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione della legge penale per mancanza di congrua motivazione, nonostante la specifica doglianza sollevata con il gravame, circa la destinazione alla vendita dei supporti oggetto di contestazione, ritenuta in base ad una mera, illogica, presunzione. Inoltre, i giudici di merit non avevano chiarito in quale delle previsioni di cui all'art. 171 ter I. 633/1941 andasse sussunta la condotta ascritta all'imputato. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge per aver il giudice d'appello ritenuto, in base ad una mera congettura, che l'attività illecita non fosse occasionale, così illegittimamente non riconoscendo l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza poiché il ricorrente si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate in sede di gravame ed a cui la sentenza impugnata ha dato non illogica risposta osservando che il rinvenimento della merce all'interno di un esercizio commerciale destinato alla vendita di quei prodotti rendesse univoca la destinazione dei DVD alla cessione a terzi. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica, che attiene ad una valutazione di merito qui altrimenti non sindacabile. 4.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso ritarra flan na}0 quando motivi risultano intrinsecamente indeterminati, mi altresì quando difettino della necessaria correlozione con ie ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 4.2. Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 4.3. Quanto al fatto che non sia stata chiarita l'ipotesi fatta oggetto di contestazione - sembra doversi intendere: se quella di cui alla lett. c) ovvero quella di cui alla lett. d) dell'art. 171 ter, comma 1, I. 633/1941 -, si tratta di doglianza che, stando al riepilogo dei motivi d'appello fatto nella sentenza impugnata, non risulta proposta con il gravame di merito e quindi è inammissibile in questa sede giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello. Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, RE e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). 5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di 3 lucro - e cioè per acquisire, mediante l'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357). L'attenuante in parola è dunque configurabile anche con riferimento al delitto di cui all'art. 171 -ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell'autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della persona offesa, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo di speciale tenuità e il giudice di merito è chiamato a verificare in concreto il presupposto della speciale tenuità, con valutazione censurabile in sede di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, dep. 2012, Konteye, Rv. 251888). La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante da ultimo indicati, sul rilievo che condotta era stata realizzata avvalendosi di una struttura commerciale di carattere professionale ed era quindi da ritenersi non occasionale. Trattandosi di valutazione di merito non illogicamente argomentata, la stessa si sottrae a censura in questa sede di legittimità (per l'esclusione dell'attenuante nel caso di condotta espressione di una consueta e costante modalità di guadagno per l'imputato v. Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno 2021.