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Sentenza 20 ottobre 2022
Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/10/2022, n. 39624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39624 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il Proc. Gen. conclude per l'inarmissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato D'AGOSTINO SANDRO del foro di VIBO NT in difesa di: LO GE Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato D'ASCOLA VINCENZO NICO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di: LO GE Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 39624 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 15/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. MA GE, con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di L'Aquila, emessa in data 7 gennaio 2022, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R.309/1990 (capo 1 della rubrica) e del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, (capo 6 della rubrica) riguardante il trasporto di un quantital:ivo imprecisato di sostanza stupefacente. Con ordinanza resa in data 17 febbraio 2022, il Tribunale di L'Aquila, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza genetica limitatamente al capo 6 della rubrica. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, eroina, hashish e marijuana). Alla individuazione di tale organizzazione e alla identificazione dei partecipanti, il personale deputato alle attività investigative è pervenuto attraverso indagini tecniche di vario tipo, sviluppate in un rilevante arco temporale, consistite in intercettazioni telefoniche, ambientali, rilevazioni di spostamenti di autovetture attraverso il sistema positioning. Tali indagini tecniche sono state accompagnate da attività di osservazione e controllo dei soggetti intercettati, che hanno condotto al sequestro di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Nella ordinanza si cita, a titolo di esempio, l'importante rinvenimento e sequestro di 900 grammi di cocaina presso l'abitazione di MI DR, TT e JO. In relazione alla posizione di MA, il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato con riferimento alla contestazione associativa, ha ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate, desumendo da esse e dai rapporti instaurati con esponenti di vertice dell'organizzazione (MI DR e TO HE), la partecipazione del ricorrente al sodalizio contestato al capo 1 della rubrica. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo unico, contenente diverse doglianze, con cui deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. in riferimento all'art.. 74 d.P.R. 309/90. Il Tribunale, dopo avere escluso la gravità indiziaria in ordine al reato sub capo 6 della rubrica, esprimerebbe una motivazione del tutto incongrua e irragionevole in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al reato associativo. Si è trascurato di considerare che il MA GE svolgesse attività commerciale in campo alimentare, essendo socio di fatto di PI ZO, titolare di una rivendita di prodotti tipici calabresi, il quale, sentito nel corso di indagini difensive, confermava che il MA gli aveva parlato di TO HE, il quale lo aveva aiutato a individuare potenziali clienti in Abbruzzo. Dichiarava inoltre di avere conosciuto in Calabria un signore albanese che si accompagnava al TO e di essere andato a cenare con costoro nel ristorante "Villa Rosa". Aggiungeva che il MA faceva commercio di spumante, avendolo accompagnato in Germania in occasione del trasporto di merce di questo tipo. Il ragionamento seguito dal Tribunale per sostenere la ricorrenza di gravi indizi a carico del rircorrente si fonderebbe su argomentazioni inidonee. Il fatto che il MA abbia intrattenuto rapporti con CI DR e TO HE, ritenuti a capo dell'organizzazione di cui si tratta, è elemento di per sé neutro, che non riguarda il ricorrente. Il fatto che MA annoveri pregiudizi in materia di stupefacenti non ha valore indiziario ed esprime un semplice pregiudizio. Il suo ruolo di fornitore dello stupefacente dell'organizzazione non ha trovato alcuna conferma nel rinvenimento della sostanza, di cui non si conosce la qualità e la quantità. Il convincimento dei giudici si fonda elusivamente su tre atti investigativi: 1. La conversazione di cui al progressivo 3522 RI Amb., attinente ad un colloquio del 13/2/2020 (commentato a pag. 35 della 0.C.C.) avvenuto fra TO e MI, in cui il primo chiede al secondo "Ma quess che c'hai tu non è quella del Calabrese"; 2. Un secondo colloquio registrato in data 25/2/2020, in cui ricorre il riferimento al "Calabrese" individuato in MA GE;
3. La relazione di servizio del 12.6.2020, secondo la quale -stando a quanto si legge nell'ordinanza gravata, risulterebbe che TO e MA avrebbero avuto un incontro anomalo sull'autostrada. Quanto alla prima circostanza, il Tribunale si è limitato a richiamare solo il primo rigo della conversazione, trascurando di considerare il seguito di essa, dove si esclude che si tratterebbe di una "cosa" riconducibile al "Calabrese". Anche in relazione al secondo colloquio intercettato, il Tribunale incorrerebbe in una interpretazione fallace. Nella conversazione intercettata alle ore 11.40.50 TO HE, trovandosi nella vettura con EV NA, fa riferimento al "Calabrese" ("Che ha a che fare con gli albanesi questo! Se la piglia il calabrese...!"). Soltanto dopo pochi minuti entra nella vettura il MI DR. Il collegamento di questo iniziale riferimento con il resto del dialogo intercettato tra MI e TO avrebbe richiesto una motivazione più puntuale di quella offerta dal Tribunale. 3 Nel primo viaggio in Calabria non si rinvengono elementi riguardanti la persona di MA. Nel secondo viaggio in Calabria, interviene il colloquio in cui TO rimprovera MI DR per il ritardo ad un appuntamento con "il Calabrese". Questo semplice riferimento ha fatto ritenere che l'incontro fosse finalizzato al trasporto di droga. Si tratta di una semplice presunzione priva di riscontro, poiché il controllo effettuato dalle Forze dell'ordine su strada sortì esito negativo. Parimenti priva di significato indiziario è la conversazione tra RA e MA in cui si parla di "profitterol". Il giudice della cautela riconduce la conversazione ad un contenuto criptico. La tesi non ha fondamento, esistendo nella città di BO LE un bar pasticceria con questo nome. I richiami a prodotti alimentari ha ingenerato nei giudici la falsa convinzione che i dialoghi avessero ad oggetto sostanza stupefacente, benchè vi siano prove in atti idonee a dimostrare il significato lecito dei riferimenti contenuti nei dialoghi registrati. Con riferimento al terzo viaggio in Calabria (10-12 giugno 2020) si è verificato un evidente travisamento della prova. Il Tribunale inserisce tra gli elementi indiziari un incontro sospetto intervenuto tra MA e TO sull'autostrada. Tale incontro, in realtà, ha riguardato altre persone: nell'annotazione di servizio del 12/6/2020, si legge che l'incontro è avvenuto tra TO e MA SC, fratello di GE. Nel quarto ed ultimo viaggio in Calabria non sono stati annotati contatti con il MA. La difesa del ricorrente ha depositato articolati motivi aggiunti, nei quali, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso, lamenta malgoverno dei criteri deputati a dimostrare l'esistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 e l'inesatta applicazione dei principi dai quali è possibile desumere la condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio in cc:Intestazione. Ha quindi insistito nel richiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. In premessa è opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità 4 ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., dove è richiesto che coesistano i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico- argomentativo, non meritevole, nel suo complesso, di essere censurato in questa sede;
benchè risulti fondata la censura riguardante l'errore in cui è incorso il nel ritenere che il MA GE ed il TO si siano incontrati sulla corsia di emergenza dell'autostrada A2 in data 12/6/2020, il rilievo, come si dirà innanzi, non ha capacità disarticolante della motivazione espressa dai giudici di merito. 3.1 Occorre anche puntualizzare come, per consolidato orientamento di questa Corte, la mancata partecipazione al compimento di uno o più reati fine non escluda la ricorrenza del reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, il quale può sussistere indipendentemente dalla dimostrazione della commissione di reati fine (cfr. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703 - 02:«In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione»; precedenti conformi n. 24194 del 2010 Rv. 247660; n. 40749 del 2015 Rv. 264826; n. 9459 del 2016 Rv. 266710). Pertanto, il fatto che il Tribunale del riesame abbia annullato l'ordinanza genetica impugnata limitatamente al reato di cui al capo 6 della contestazione, riguardante il trasporto di una ingente partita di sostanza stupefacente, per difetto del requisito della gravità indiziariEi, non incide sulla validità della decisione assunta. 5 Né le ragioni della esclusione della gravità indiziaria con riferimento al reato fine riverberano i loro effetti sulla coerenza logica della motivazione con riferimento alla fattispecie associativa. In relazione all'imputazione di cui al capo 6 della rubrica, il Tribunale ha posto in evidenza come i colloqui registrati tra TO, MI e MA in occasione dell'incontro avvenuto in Abbruzzo, in cui si discute di generi alimentari, non consentano di ritenere che si riferissero allo specifico episodio contestato. Ha quindi osservato che il materiale probatorio in atti è idoneo a rivelare come i rapporti personali intrattenuti dal ricorrente con MI e TO, capi dell'organizzazione, si intrecciassero con quelli di natura illecita, aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti. Tale argomentazione è sostenibile sul piano logico e non rivela la contraddizione lamentata dal ricorrente. 3.2 Gli elementi indiziari posti a fondamento del convincimento espresso dai giudici di merito in ordine all'intraneità del ricorrente nel sodalizio sono stati desunti dagli assidui rapporti di frequentazione del MA con i vertici dell'organizzazione criminale, dal contenuto di talune conversazioni intercettate (nelle quali il ricorrente è indicato con il soprannome "il Calabrese"), dai viaggi effettuati dai capi dell'organizzazione in Calabria, dall'assenza di documentazione attestante rapporti di natura commerciale tra il MA ed i suoi interlocutori. In ordine al contenuto delle conversazioni, si è osservato come il tenore dei dialoghi intercettati rivelasse il ruolo di fornitore di stupefacenti assunto dal ricorrente nella vicenda. E' stata in proposito richiamata la conversazione ambientale, progressivo n. 3522, in cui TO HE e MI DR discutono della qualità di alcune partite di stupefacenti ed il primo chiede al secondo se lo stupefacente che si accingevano a pesare e trasportare fosse "del Calabrese". Secondo la prospettazione difensiva la citata conversazione sarebbe irrilevante nell'economia della vicenda che occupa, avendo MI DR negato, nella parte successiva del dialogo, che si trattasse di stupefacente proveniente dal "Calabrese". Il rilievo non è idoneo a sminuire il valore gravemente indiziario attribuito alla conversazione;
invero, come illustrato logicamente dai giudici di merito, l'iniziale domanda rivolta da TO HE a MI lascia comprendere che "il Calabrese" rappresentasse uno dei canali di approvvigionamento dello stupefacente di cui l'organizzazione faceva commercio. La considerazione del contenuto della suddetta conversazione, unitamente ai frequenti viaggi del TO e del MI in Calabria per incontrare il MA, ha rafforzato il convincimento che gli incontri fossero finalizzati all'acquisizione di partite di stupefacenti o, comunque, alla dazione dei relativi corrispettivi: si è in proposito osservato nella ordinanza che il TO, dal giugno 2019 al novembre 6 2020, si recò in Calabria per tre volte;
in data 25/2/2020 i tre si incontrarono in BO LE e, sebbene in una conversazione registrata si parlasse di somme di danaro che il MI doveva corrispondere al primo (intercettazione del 25/2/2020 delle ore 11,40), non è mai stata rinvenuta o prodotta documentazione attestante i rapporti commerciali che il ricorrente sostiene di avere intrattenuto con il MI. Si è quindi ritenuto, sulla base della considerazione unitaria di tali elementi, che il ricorrente, quale stabile fornitore di stupefacenti dell'orcianizzazione, fosse intraneo al sodalizio. Sul punto è opportuno richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, in base al quale l'instaurazione di un rapporto di costante fornitura di sostanze stupefacenti all'organizzazione si traduce nella partecipazione ad essa del fornitore ove tale condotta sia accompagnata dalla dimostrazione della volontà di contribuire al mantenimento del sodalizio (cfr. Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798:"Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga"). Sul piano soggettivo, l'intensità e la frequenza dei rapporti osservati tra il MA ed i vertici dell'organizzazione, valorizzati in motivazione, risultano idonei, sia pure secondo il canone di giudizio della gravità indiziaria, a sostenere l'assunto del Tribunale. L'erroneo riferimento all'incontro avvenuto sulla corsia di emergenza dell'autostrada tra il ricorrente ed il TO - risultante dalla lettura dell'annotazione di servizio del 12/6/2020, riportata alle pagine 234 e 235 dell'o.c.c.,- non incrina la ricostruzione offerta dai giudici di merito. Ed invero, gli ulteriori elementi rappresentati in motivazione, fin qui esaminati, risultano egualmente idonei a sostenere la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente alla fattispecie associativa. 4. A fronte di un apparato argomentativo idoneo a rendere conto delle ragioni giustificatrici del decisum, il ricorso prospetta una diversa interpretazione degli elementi e delle circostanze valorizzate nella ordinanza. Come anticipato in premessa, il compito della Corte di legittimità, nell'ambito che occupa, è limitato alla verifica della conformità delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica ed ai principi di diritto che 7 governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non può estendersi ad una rivalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. A tal fine è necessario ribadire il costante insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di SC, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Inammissibili risultano le doglianze rappresentate nei motivi aggiunti riguardanti l'esistenza dell'associazione contestata al capo 1 della rubrica. La questione non aveva formato oggetto di censura nel ricorso principale, in cui si legge, testualmente, che il tema non sarebbe stato trattato "per difetto di interesse". E' noto l'orientamento di questa Corte in base al quale, la facoltà del ricorrente di presentare "motivi nuovi" o "aggiunti" incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate;
ne consegue che sono ammissibili soltanto i "motivi nuovi" o "aggiunti" con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche 8 quelli con i quali si intenda allargare l'ambito del petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 2728212» 5. In ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il Proc. Gen. conclude per l'inarmissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato D'AGOSTINO SANDRO del foro di VIBO NT in difesa di: LO GE Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato D'ASCOLA VINCENZO NICO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di: LO GE Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 39624 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 15/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. MA GE, con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di L'Aquila, emessa in data 7 gennaio 2022, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R.309/1990 (capo 1 della rubrica) e del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, (capo 6 della rubrica) riguardante il trasporto di un quantital:ivo imprecisato di sostanza stupefacente. Con ordinanza resa in data 17 febbraio 2022, il Tribunale di L'Aquila, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza genetica limitatamente al capo 6 della rubrica. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, eroina, hashish e marijuana). Alla individuazione di tale organizzazione e alla identificazione dei partecipanti, il personale deputato alle attività investigative è pervenuto attraverso indagini tecniche di vario tipo, sviluppate in un rilevante arco temporale, consistite in intercettazioni telefoniche, ambientali, rilevazioni di spostamenti di autovetture attraverso il sistema positioning. Tali indagini tecniche sono state accompagnate da attività di osservazione e controllo dei soggetti intercettati, che hanno condotto al sequestro di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Nella ordinanza si cita, a titolo di esempio, l'importante rinvenimento e sequestro di 900 grammi di cocaina presso l'abitazione di MI DR, TT e JO. In relazione alla posizione di MA, il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato con riferimento alla contestazione associativa, ha ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate, desumendo da esse e dai rapporti instaurati con esponenti di vertice dell'organizzazione (MI DR e TO HE), la partecipazione del ricorrente al sodalizio contestato al capo 1 della rubrica. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo unico, contenente diverse doglianze, con cui deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. in riferimento all'art.. 74 d.P.R. 309/90. Il Tribunale, dopo avere escluso la gravità indiziaria in ordine al reato sub capo 6 della rubrica, esprimerebbe una motivazione del tutto incongrua e irragionevole in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al reato associativo. Si è trascurato di considerare che il MA GE svolgesse attività commerciale in campo alimentare, essendo socio di fatto di PI ZO, titolare di una rivendita di prodotti tipici calabresi, il quale, sentito nel corso di indagini difensive, confermava che il MA gli aveva parlato di TO HE, il quale lo aveva aiutato a individuare potenziali clienti in Abbruzzo. Dichiarava inoltre di avere conosciuto in Calabria un signore albanese che si accompagnava al TO e di essere andato a cenare con costoro nel ristorante "Villa Rosa". Aggiungeva che il MA faceva commercio di spumante, avendolo accompagnato in Germania in occasione del trasporto di merce di questo tipo. Il ragionamento seguito dal Tribunale per sostenere la ricorrenza di gravi indizi a carico del rircorrente si fonderebbe su argomentazioni inidonee. Il fatto che il MA abbia intrattenuto rapporti con CI DR e TO HE, ritenuti a capo dell'organizzazione di cui si tratta, è elemento di per sé neutro, che non riguarda il ricorrente. Il fatto che MA annoveri pregiudizi in materia di stupefacenti non ha valore indiziario ed esprime un semplice pregiudizio. Il suo ruolo di fornitore dello stupefacente dell'organizzazione non ha trovato alcuna conferma nel rinvenimento della sostanza, di cui non si conosce la qualità e la quantità. Il convincimento dei giudici si fonda elusivamente su tre atti investigativi: 1. La conversazione di cui al progressivo 3522 RI Amb., attinente ad un colloquio del 13/2/2020 (commentato a pag. 35 della 0.C.C.) avvenuto fra TO e MI, in cui il primo chiede al secondo "Ma quess che c'hai tu non è quella del Calabrese"; 2. Un secondo colloquio registrato in data 25/2/2020, in cui ricorre il riferimento al "Calabrese" individuato in MA GE;
3. La relazione di servizio del 12.6.2020, secondo la quale -stando a quanto si legge nell'ordinanza gravata, risulterebbe che TO e MA avrebbero avuto un incontro anomalo sull'autostrada. Quanto alla prima circostanza, il Tribunale si è limitato a richiamare solo il primo rigo della conversazione, trascurando di considerare il seguito di essa, dove si esclude che si tratterebbe di una "cosa" riconducibile al "Calabrese". Anche in relazione al secondo colloquio intercettato, il Tribunale incorrerebbe in una interpretazione fallace. Nella conversazione intercettata alle ore 11.40.50 TO HE, trovandosi nella vettura con EV NA, fa riferimento al "Calabrese" ("Che ha a che fare con gli albanesi questo! Se la piglia il calabrese...!"). Soltanto dopo pochi minuti entra nella vettura il MI DR. Il collegamento di questo iniziale riferimento con il resto del dialogo intercettato tra MI e TO avrebbe richiesto una motivazione più puntuale di quella offerta dal Tribunale. 3 Nel primo viaggio in Calabria non si rinvengono elementi riguardanti la persona di MA. Nel secondo viaggio in Calabria, interviene il colloquio in cui TO rimprovera MI DR per il ritardo ad un appuntamento con "il Calabrese". Questo semplice riferimento ha fatto ritenere che l'incontro fosse finalizzato al trasporto di droga. Si tratta di una semplice presunzione priva di riscontro, poiché il controllo effettuato dalle Forze dell'ordine su strada sortì esito negativo. Parimenti priva di significato indiziario è la conversazione tra RA e MA in cui si parla di "profitterol". Il giudice della cautela riconduce la conversazione ad un contenuto criptico. La tesi non ha fondamento, esistendo nella città di BO LE un bar pasticceria con questo nome. I richiami a prodotti alimentari ha ingenerato nei giudici la falsa convinzione che i dialoghi avessero ad oggetto sostanza stupefacente, benchè vi siano prove in atti idonee a dimostrare il significato lecito dei riferimenti contenuti nei dialoghi registrati. Con riferimento al terzo viaggio in Calabria (10-12 giugno 2020) si è verificato un evidente travisamento della prova. Il Tribunale inserisce tra gli elementi indiziari un incontro sospetto intervenuto tra MA e TO sull'autostrada. Tale incontro, in realtà, ha riguardato altre persone: nell'annotazione di servizio del 12/6/2020, si legge che l'incontro è avvenuto tra TO e MA SC, fratello di GE. Nel quarto ed ultimo viaggio in Calabria non sono stati annotati contatti con il MA. La difesa del ricorrente ha depositato articolati motivi aggiunti, nei quali, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso, lamenta malgoverno dei criteri deputati a dimostrare l'esistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 e l'inesatta applicazione dei principi dai quali è possibile desumere la condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio in cc:Intestazione. Ha quindi insistito nel richiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. In premessa è opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità 4 ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., dove è richiesto che coesistano i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico- argomentativo, non meritevole, nel suo complesso, di essere censurato in questa sede;
benchè risulti fondata la censura riguardante l'errore in cui è incorso il nel ritenere che il MA GE ed il TO si siano incontrati sulla corsia di emergenza dell'autostrada A2 in data 12/6/2020, il rilievo, come si dirà innanzi, non ha capacità disarticolante della motivazione espressa dai giudici di merito. 3.1 Occorre anche puntualizzare come, per consolidato orientamento di questa Corte, la mancata partecipazione al compimento di uno o più reati fine non escluda la ricorrenza del reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, il quale può sussistere indipendentemente dalla dimostrazione della commissione di reati fine (cfr. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703 - 02:«In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione»; precedenti conformi n. 24194 del 2010 Rv. 247660; n. 40749 del 2015 Rv. 264826; n. 9459 del 2016 Rv. 266710). Pertanto, il fatto che il Tribunale del riesame abbia annullato l'ordinanza genetica impugnata limitatamente al reato di cui al capo 6 della contestazione, riguardante il trasporto di una ingente partita di sostanza stupefacente, per difetto del requisito della gravità indiziariEi, non incide sulla validità della decisione assunta. 5 Né le ragioni della esclusione della gravità indiziaria con riferimento al reato fine riverberano i loro effetti sulla coerenza logica della motivazione con riferimento alla fattispecie associativa. In relazione all'imputazione di cui al capo 6 della rubrica, il Tribunale ha posto in evidenza come i colloqui registrati tra TO, MI e MA in occasione dell'incontro avvenuto in Abbruzzo, in cui si discute di generi alimentari, non consentano di ritenere che si riferissero allo specifico episodio contestato. Ha quindi osservato che il materiale probatorio in atti è idoneo a rivelare come i rapporti personali intrattenuti dal ricorrente con MI e TO, capi dell'organizzazione, si intrecciassero con quelli di natura illecita, aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti. Tale argomentazione è sostenibile sul piano logico e non rivela la contraddizione lamentata dal ricorrente. 3.2 Gli elementi indiziari posti a fondamento del convincimento espresso dai giudici di merito in ordine all'intraneità del ricorrente nel sodalizio sono stati desunti dagli assidui rapporti di frequentazione del MA con i vertici dell'organizzazione criminale, dal contenuto di talune conversazioni intercettate (nelle quali il ricorrente è indicato con il soprannome "il Calabrese"), dai viaggi effettuati dai capi dell'organizzazione in Calabria, dall'assenza di documentazione attestante rapporti di natura commerciale tra il MA ed i suoi interlocutori. In ordine al contenuto delle conversazioni, si è osservato come il tenore dei dialoghi intercettati rivelasse il ruolo di fornitore di stupefacenti assunto dal ricorrente nella vicenda. E' stata in proposito richiamata la conversazione ambientale, progressivo n. 3522, in cui TO HE e MI DR discutono della qualità di alcune partite di stupefacenti ed il primo chiede al secondo se lo stupefacente che si accingevano a pesare e trasportare fosse "del Calabrese". Secondo la prospettazione difensiva la citata conversazione sarebbe irrilevante nell'economia della vicenda che occupa, avendo MI DR negato, nella parte successiva del dialogo, che si trattasse di stupefacente proveniente dal "Calabrese". Il rilievo non è idoneo a sminuire il valore gravemente indiziario attribuito alla conversazione;
invero, come illustrato logicamente dai giudici di merito, l'iniziale domanda rivolta da TO HE a MI lascia comprendere che "il Calabrese" rappresentasse uno dei canali di approvvigionamento dello stupefacente di cui l'organizzazione faceva commercio. La considerazione del contenuto della suddetta conversazione, unitamente ai frequenti viaggi del TO e del MI in Calabria per incontrare il MA, ha rafforzato il convincimento che gli incontri fossero finalizzati all'acquisizione di partite di stupefacenti o, comunque, alla dazione dei relativi corrispettivi: si è in proposito osservato nella ordinanza che il TO, dal giugno 2019 al novembre 6 2020, si recò in Calabria per tre volte;
in data 25/2/2020 i tre si incontrarono in BO LE e, sebbene in una conversazione registrata si parlasse di somme di danaro che il MI doveva corrispondere al primo (intercettazione del 25/2/2020 delle ore 11,40), non è mai stata rinvenuta o prodotta documentazione attestante i rapporti commerciali che il ricorrente sostiene di avere intrattenuto con il MI. Si è quindi ritenuto, sulla base della considerazione unitaria di tali elementi, che il ricorrente, quale stabile fornitore di stupefacenti dell'orcianizzazione, fosse intraneo al sodalizio. Sul punto è opportuno richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, in base al quale l'instaurazione di un rapporto di costante fornitura di sostanze stupefacenti all'organizzazione si traduce nella partecipazione ad essa del fornitore ove tale condotta sia accompagnata dalla dimostrazione della volontà di contribuire al mantenimento del sodalizio (cfr. Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798:"Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga"). Sul piano soggettivo, l'intensità e la frequenza dei rapporti osservati tra il MA ed i vertici dell'organizzazione, valorizzati in motivazione, risultano idonei, sia pure secondo il canone di giudizio della gravità indiziaria, a sostenere l'assunto del Tribunale. L'erroneo riferimento all'incontro avvenuto sulla corsia di emergenza dell'autostrada tra il ricorrente ed il TO - risultante dalla lettura dell'annotazione di servizio del 12/6/2020, riportata alle pagine 234 e 235 dell'o.c.c.,- non incrina la ricostruzione offerta dai giudici di merito. Ed invero, gli ulteriori elementi rappresentati in motivazione, fin qui esaminati, risultano egualmente idonei a sostenere la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente alla fattispecie associativa. 4. A fronte di un apparato argomentativo idoneo a rendere conto delle ragioni giustificatrici del decisum, il ricorso prospetta una diversa interpretazione degli elementi e delle circostanze valorizzate nella ordinanza. Come anticipato in premessa, il compito della Corte di legittimità, nell'ambito che occupa, è limitato alla verifica della conformità delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica ed ai principi di diritto che 7 governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non può estendersi ad una rivalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. A tal fine è necessario ribadire il costante insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di SC, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Inammissibili risultano le doglianze rappresentate nei motivi aggiunti riguardanti l'esistenza dell'associazione contestata al capo 1 della rubrica. La questione non aveva formato oggetto di censura nel ricorso principale, in cui si legge, testualmente, che il tema non sarebbe stato trattato "per difetto di interesse". E' noto l'orientamento di questa Corte in base al quale, la facoltà del ricorrente di presentare "motivi nuovi" o "aggiunti" incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate;
ne consegue che sono ammissibili soltanto i "motivi nuovi" o "aggiunti" con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche 8 quelli con i quali si intenda allargare l'ambito del petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 2728212» 5. In ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente