Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00416/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01363/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2025, proposto da IA OS e RM IA TA, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di RM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in RM, via Mariano Stabile, n. 184;
per l'annullamento
esecuzione alla sentenza n. 1496/2024 del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26/11/2024,
Visti:
- il ricorso e i documenti allegati;
- l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
- tutti gli atti di causa;
Relatrice la dott.ssa Anna RO;
Udito, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, l’Avvocato dello Stato, presente come da verbale.
FATTO e DIRITTO
A) Con il ricorso in esame, OS IA e IA TA RM hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1496/2024 del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad assegnare in loro favore la Carta elettronica del docente e ad accreditare i relativi importi, pari a euro 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo, riconoscendo in particolare il diritto di OS IA per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 e quello di IA TA RM per l’anno scolastico 2023/2024.
La sentenza è divenuta definitiva, come da attestazione di passaggio in giudicato depositata in atti.
Il titolo giudiziale è stato notificato all’Amministrazione debitrice in data 17 febbraio 2025, senza che sia seguita l’esecuzione del comando giudiziale, nonostante l’integrale decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, termine che deve intercorrere tra la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza.
Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, le ricorrenti hanno altresì sollecitato l’esecuzione della sentenza mediante diffida trasmessa a mezzo PEC in data 24 luglio 2025, rimasta priva di riscontro.
Con il ricorso per ottemperanza, le ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’ordine di esatta e integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma, senza documentare l’avvenuto adempimento del giudicato.
Alla udienza camerale del 14 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
B) Il ricorso è ammissibile e fondato.
Ai sensi degli artt. 112 e 114 del codice del processo amministrativo, è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituendo essa giudicato pienamente idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo.
Nel caso di specie, la mancata esecuzione della sentenza n. 1496/2024 del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrale attuazione del comando giudiziale.
Va pertanto ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza indicata, mediante l’assegnazione della Carta elettronica del docente e l’accredito delle somme dovute in favore delle ricorrenti, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta , il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
C) Le spese del presente giudizio, secondo il principio di soccombenza, sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della serialità dei ricorsi in materia e della semplicità dell’attività professionale svolta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 1496/2024 del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta incaricato, presso la sua sede di servizio.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO BR, Presidente
Anna RO, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna RO | CO BR |
IL SEGRETARIO