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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/10/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.3352/2024 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti LAMAZZA RITA e VENTURINO Parte_1
DOMENICO Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. Ai sensi dell'art.1, l.222/1984, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione (a causa di infermità o difetto fisico o mentale) della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a meno di un terzo;
invece, a mente dell'art.2, l.222/1984, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità è costituito dall'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (a causa di infermità o difetto fisico o mentale). Tanto premesso, il CTU (nominato nella presente fase ex art.445 bis, co.6, c.p.c.) ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice ben motivate ed immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. Per quanto esposto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass., n.9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); in omaggio a tale pronuncia, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari dovrà essere demandato all' e il pagamento della prestazione sarà quindi subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell' (verifica effettuata da questo CP_2
Giudice in modo sommario al solo fine di accertare la presenza dell'interesse ad agire). Le spese di lite (anche della fase di ATP) sono poste a carico dell' (in omaggio al CP_1 principio della soccombenza), in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito sanitario è stata riconosciuta con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e condanna l' al pagamento del dovuto, previa verifica CP_1
a cura dell'Istituto della presenza dei requisiti extra-sanitari.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite (anche della fase di ATP), CP_1 liquidate in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (anche della fase di ATP) CP_1 liquidate con separati decreti. Crotone, 24/10/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.3352/2024 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti LAMAZZA RITA e VENTURINO Parte_1
DOMENICO Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. Ai sensi dell'art.1, l.222/1984, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione (a causa di infermità o difetto fisico o mentale) della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a meno di un terzo;
invece, a mente dell'art.2, l.222/1984, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità è costituito dall'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (a causa di infermità o difetto fisico o mentale). Tanto premesso, il CTU (nominato nella presente fase ex art.445 bis, co.6, c.p.c.) ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice ben motivate ed immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. Per quanto esposto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass., n.9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); in omaggio a tale pronuncia, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari dovrà essere demandato all' e il pagamento della prestazione sarà quindi subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell' (verifica effettuata da questo CP_2
Giudice in modo sommario al solo fine di accertare la presenza dell'interesse ad agire). Le spese di lite (anche della fase di ATP) sono poste a carico dell' (in omaggio al CP_1 principio della soccombenza), in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito sanitario è stata riconosciuta con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e condanna l' al pagamento del dovuto, previa verifica CP_1
a cura dell'Istituto della presenza dei requisiti extra-sanitari.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite (anche della fase di ATP), CP_1 liquidate in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (anche della fase di ATP) CP_1 liquidate con separati decreti. Crotone, 24/10/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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