Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1164
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Compensazione delle spese in primo grado

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, poiché l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dovuta all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo a seguito del ricorso, non giustifica di per sé la compensazione delle spese. In tali casi, opera il principio della soccombenza virtuale, soprattutto quando l'annullamento non è un adempimento spontaneo ma segue alla proposizione del ricorso. La motivazione del giudice di primo grado per la compensazione è stata ritenuta inadeguata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1164
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1164
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo