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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1164/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5142/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18715/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 04.07.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 18715/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez. 26 , depositata il 18.12.2024 con la quale era stata dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Avverso la prefata sentenza che censurava limitatamente alla regolamentazione spese , l'appellante si doleva della circostanza che il giudice di prime cure avesse compensato le spese del giudizio, in considerazione dei tempi di risposta dell'amministrazione finanziaria ,avvenuta peraltro dopo il periodo feriale ,non sussistendo,invece, gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli la quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata .
Con memorie ritualmente depositate l'appellante rimarcava le proprie ragioni.
All'udienza del 14.01.2026 ,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L''appello è fondato e va accolto.
La condanna alle spese legali nel processo civile segue, di regola, il criterio della soccombenza stabilito dall'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
I Giudici della Suprema Corte definiscono la condanna alle spese come l'applicazione di principio di causalità, in quanto l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, indicando inoltre, quale riferimento cardine l'art. 91 c.p.c. (principio di soccombenza), al quale può derogarsi nei casi di cui all'art. 92 c.p.c. (ovvero quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, oppure per reciproca -soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni).
Un'ipotesi in cui la disciplina delle spese di giudizio assume una valenza particolare è quella dell'estinzione del giudizio ossia nelle ipotesi in cui sia venuto meno il contrasto tra le parti e quindi l'interesse a proseguire il giudizio e la necessità/utilità di una pronuncia giudiziale,nel quale , comunque, il principio di soccombenza trova applicazione .
Quando l'annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo,ma come nella specie, segue alla proposizione del ricorso , non va disposta la compensazione delle spese.
In tal caso opera, infatti, il principio della soccombenza virtuale ,formulato in virtù della sentenza della
Corte Costituzionale n. 274/2005 secondo il quale “nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale”.
Nella fattispecie, la illegittimità della cartella impugnata ,afferente il pagamento dell'imposta di registro per l'annualità 2020 relativa ad un contratto di locazione era giustificata dalla vendita dell'immobile in data 07.05.2018 .
Prima di introdurre il ricorso e non avendo ricevuto riscontro, ,la ricorrente aveva presentato in data
14.03.2024 istanza di riesame in autotutela alla quale, solo in data 11.10.204 seguiva il provvedimento di sgravio motivato con “ la scarsa sostenibilità dinanzi alle CC,.GG.TT immobile ceduto al conduttore .”
La fondatezza dell'assunto di parte appellante è evidente ,nel contempo, la motivazione della scelta di operare la compensazione non è stata adeguatamente motivata dal giudice.
Ed anzi non appare adeguata proprio in considerazione delle ragioni dell'annullamento in autotutela in sede giudiziale ,essendo essa conseguita ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione.
Il motivo ,perciò va accolto ed i compensi vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, con parziale riforma della impugna decisione. Condanna le appellate al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il primo grado, ed in Euro 290,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU, con distrazione in favore del difensore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5142/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18715/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 04.07.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 18715/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez. 26 , depositata il 18.12.2024 con la quale era stata dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Avverso la prefata sentenza che censurava limitatamente alla regolamentazione spese , l'appellante si doleva della circostanza che il giudice di prime cure avesse compensato le spese del giudizio, in considerazione dei tempi di risposta dell'amministrazione finanziaria ,avvenuta peraltro dopo il periodo feriale ,non sussistendo,invece, gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli la quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata .
Con memorie ritualmente depositate l'appellante rimarcava le proprie ragioni.
All'udienza del 14.01.2026 ,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L''appello è fondato e va accolto.
La condanna alle spese legali nel processo civile segue, di regola, il criterio della soccombenza stabilito dall'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
I Giudici della Suprema Corte definiscono la condanna alle spese come l'applicazione di principio di causalità, in quanto l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, indicando inoltre, quale riferimento cardine l'art. 91 c.p.c. (principio di soccombenza), al quale può derogarsi nei casi di cui all'art. 92 c.p.c. (ovvero quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, oppure per reciproca -soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni).
Un'ipotesi in cui la disciplina delle spese di giudizio assume una valenza particolare è quella dell'estinzione del giudizio ossia nelle ipotesi in cui sia venuto meno il contrasto tra le parti e quindi l'interesse a proseguire il giudizio e la necessità/utilità di una pronuncia giudiziale,nel quale , comunque, il principio di soccombenza trova applicazione .
Quando l'annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo,ma come nella specie, segue alla proposizione del ricorso , non va disposta la compensazione delle spese.
In tal caso opera, infatti, il principio della soccombenza virtuale ,formulato in virtù della sentenza della
Corte Costituzionale n. 274/2005 secondo il quale “nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale”.
Nella fattispecie, la illegittimità della cartella impugnata ,afferente il pagamento dell'imposta di registro per l'annualità 2020 relativa ad un contratto di locazione era giustificata dalla vendita dell'immobile in data 07.05.2018 .
Prima di introdurre il ricorso e non avendo ricevuto riscontro, ,la ricorrente aveva presentato in data
14.03.2024 istanza di riesame in autotutela alla quale, solo in data 11.10.204 seguiva il provvedimento di sgravio motivato con “ la scarsa sostenibilità dinanzi alle CC,.GG.TT immobile ceduto al conduttore .”
La fondatezza dell'assunto di parte appellante è evidente ,nel contempo, la motivazione della scelta di operare la compensazione non è stata adeguatamente motivata dal giudice.
Ed anzi non appare adeguata proprio in considerazione delle ragioni dell'annullamento in autotutela in sede giudiziale ,essendo essa conseguita ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione.
Il motivo ,perciò va accolto ed i compensi vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, con parziale riforma della impugna decisione. Condanna le appellate al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il primo grado, ed in Euro 290,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU, con distrazione in favore del difensore