CASS
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2024, n. 42946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42946 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE RC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
letta la memoria dell'avvocato Laura Quartuccio, difensore dell'imputato; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Laura Quartuccio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Cagliari ha disposto la consegna alla Francia di RC RE, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 2 settembre 2024 dall'Autorità giudiziaria di IE, per scontare il residuo della maggior pena inflittagli con sentenza di condanna, pronunciata il 20/07/2016 dal medesimo Tribunale, per i reati di sequestro di persona, violenza privata, lesioni e danneggiamento. (ì( Penale Sent. Sez. 6 Num. 42946 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 21/11/2024 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RC RE denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 6, comma 1-bis, 7, ultimo comma, 18-ter, comma 1, e 28 lett. b) della legge n. 69 del 2005. Deduce il difensore che il ricorrente è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione dal Tribunale di IE con sentenza del 20/07/2016, ha scontato trenta mesi di reclusione e, per i residui sei mesi, ha beneficiato della liberazione condizionale. Tale beneficio è stato revocato dal Tribunale di Grasse il 28/01/2021, a seguito di un procedimento penale di cui non ha avuto notizia e in cui è stato giudicato in contumacia. In esito a tale revoca, il pubblico ministero del Tribunale di IE ha emesso il mandato di arresto europeo oggetto del presente procedimento. Ad avviso del ricorrente, dunque, il titolo del mandato di arresto europeo non è la sentenza del Tribunale di IE ma la sentenza del Tribunale di Grasse, che ha disposto l'esecuzione della pena residua di sei mesi di reclusione, in seguito a un procedimento contrastante con l'art. 6, comma 1-bis I. n. 69 del 2005. La violazione di tale disposizione, volta ad assicurare la conoscenza della pendenza del processo, avrebbe dovuto indurre la Corte di appello di Cagliari a richiedere informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della medesima legge. Viene dedotta, infine, la violazione dell'art. 28, lett. b), della I. n. 69 del 2005 che prevede, nel caso in cui il mandato sia emesso dal pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, un limite di pena di dodici mesi di reclusione diverso da quello, di mesi quattro di reclusione, previsto in via generale dall'art. 7, comma 4, in caso di mandato di arresto per l'esecuzione di una sentenza di condanna. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 18-bis I. n. 69 del 2005 e 27, comma 3 Cost., in quanto la consegna del cittadino italiano è solo facoltativa e la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni per le quali essa è stata disposta. Il ricorrente è cittadino italiano, vive a Villanovafranca, nella casa di cui è usufruttuario, e in tale luogo ha stabilito la sede dei propri interessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2 Il titolo in esecuzione è la sentenza di condanna del Tribunale di IE che ha inflitto al ricorrente la pena di anni tre di reclusione, di cui anni due e mesi sei già scontati e mesi sei ancora da scontare. Eventuali violazioni del diritto di difesa verificatesi nell'ambito del procedimento presso il Tribunale di Grasse, che ha portato alla revoca del beneficio della liberazione condizionale, non possono, dunque, essere fatte valere in questa sede. Quanto alla violazione dell'art. 28 I. n. 69 del 2005, va condiviso il consolidato orientamento secondo cui in tema di estradizione per l'estero il limite minimo di pena da eseguire, costituente presupposto della consegna, stabilito dalle convenzioni tra gli Stati, va riferito alla pena irrogata dall'autorità giudiziaria e non invece alla pena ancora da eseguire in concreto, detratto il periodo di detenzione presofferto (Sez. 6, n. 30269 del 15/10/2020, Jovancic, Rv. 281953) Tale impostazione è stata confermata anche per la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 13867 del 22/03/2018, Clinck, Rv. 272721). .. Il secondo motivo di ricorso è fondato. L'art. 18- bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005 prevede che «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». Il successivo comma 2- bis stabilisce che «ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione». 3 L'esecuzione all'estero di una pena o di una misura di sicurezza inflitta o disposta a carico di una persona che abbia saldamente stabilito in Italia le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finirebbe, infatti, per ostacolarne grandemente, una volta espiata la pena o terminata l'esecuzione della misura, il reinserimento sociale, in contrasto con l'art. 27 Cost. In quest'ottica l'art. 18-bis, comma 2-bis impone al giudice di compiere specifici accertamenti al fine di verificare se l'esecuzione della sanzione in Italia si presenti maggiormente funzionale al reinserimento sociale del destinatario, mentre è sanzionata con la nullità la sentenza che non contenga la specifica indicazione degli elementi considerati e dei criteri di valutazione adottati. .
3. In ordine al contenuto di tali accertamenti, come recentemente rilevato da questa Sezione in ordine alla interpretazione dell'art. 18-bis, comma 2-bis (sentenza n. 5233 del 02/02/2023, De Siato, Rv. 284110), la lettera della norma riferisce la condizione della "legittima" ed "effettiva" residenza solo alla persona residente in via in Italia continuativa da almeno cinque anni, non al cittadino italiano. Ne consegue che la facoltatività del rifiuto opponibile per il cittadino italiano non è collegata alla condizione di un positivo accertamento di fatto in ordine all'esistenza del suo eventuale "radicamento", in ragione della legittima ed effettiva residenza o dimora nel territorio italiano. «Ciò, peraltro, non esclude che la Corte di appello, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso oggetto della sua cognizione, debba valutare di volta in volta la possibilità di opporre, o meno, la condizione ostativa legata al possesso della cittadinanza italiana della persona richiesta in consegna, prendendo in considerazione i molteplici profili legati alla gravità del fatto di reato e delle sue conseguenze sul piano sanzionatorio, alla sua rilevanza e concreta incidenza nell'ambito dei rapporti inter-giurisdizionali di cooperazione a livello europeo, all'eventuale connotazione di transnazionalítà della condotta e al coinvolgimento di vittime, alla natura e alla consistenza delle relazioni affettive, familiari, di lavoro o di altro tipo che ne caratterizzano la richiesta di esecuzione della pena in Italia, o comunque ad altri elementi suscettibili di apprezzamento, sì da giustificare la valorizzazione della garanzia di un effettivo reinserimento sociale della persona condannata all'estero, nella prospettiva legata all'applicazione territoriale del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. L'interesse correlato al perseguimento della finalità rieducativa della pena, che sottende la formulazione della sua richiesta di esecuzione in Italia, deve essere infatti concretamente bilanciato con l'interesse punitivo dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso» (sentenza n. 5233 del 02/02/2023 citata). Nel caso di specie la Corte di appello non ha fatto buon governo di tali principi, poiché la sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione in ordine alla garanzia di cui all'art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69 del 2005. Sul punto, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata, con rinvio al giudice emittente, per il necessario supplemento di motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso, il 21 novembre 2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
letta la memoria dell'avvocato Laura Quartuccio, difensore dell'imputato; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Laura Quartuccio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Cagliari ha disposto la consegna alla Francia di RC RE, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 2 settembre 2024 dall'Autorità giudiziaria di IE, per scontare il residuo della maggior pena inflittagli con sentenza di condanna, pronunciata il 20/07/2016 dal medesimo Tribunale, per i reati di sequestro di persona, violenza privata, lesioni e danneggiamento. (ì( Penale Sent. Sez. 6 Num. 42946 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 21/11/2024 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RC RE denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 6, comma 1-bis, 7, ultimo comma, 18-ter, comma 1, e 28 lett. b) della legge n. 69 del 2005. Deduce il difensore che il ricorrente è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione dal Tribunale di IE con sentenza del 20/07/2016, ha scontato trenta mesi di reclusione e, per i residui sei mesi, ha beneficiato della liberazione condizionale. Tale beneficio è stato revocato dal Tribunale di Grasse il 28/01/2021, a seguito di un procedimento penale di cui non ha avuto notizia e in cui è stato giudicato in contumacia. In esito a tale revoca, il pubblico ministero del Tribunale di IE ha emesso il mandato di arresto europeo oggetto del presente procedimento. Ad avviso del ricorrente, dunque, il titolo del mandato di arresto europeo non è la sentenza del Tribunale di IE ma la sentenza del Tribunale di Grasse, che ha disposto l'esecuzione della pena residua di sei mesi di reclusione, in seguito a un procedimento contrastante con l'art. 6, comma 1-bis I. n. 69 del 2005. La violazione di tale disposizione, volta ad assicurare la conoscenza della pendenza del processo, avrebbe dovuto indurre la Corte di appello di Cagliari a richiedere informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della medesima legge. Viene dedotta, infine, la violazione dell'art. 28, lett. b), della I. n. 69 del 2005 che prevede, nel caso in cui il mandato sia emesso dal pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, un limite di pena di dodici mesi di reclusione diverso da quello, di mesi quattro di reclusione, previsto in via generale dall'art. 7, comma 4, in caso di mandato di arresto per l'esecuzione di una sentenza di condanna. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 18-bis I. n. 69 del 2005 e 27, comma 3 Cost., in quanto la consegna del cittadino italiano è solo facoltativa e la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni per le quali essa è stata disposta. Il ricorrente è cittadino italiano, vive a Villanovafranca, nella casa di cui è usufruttuario, e in tale luogo ha stabilito la sede dei propri interessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2 Il titolo in esecuzione è la sentenza di condanna del Tribunale di IE che ha inflitto al ricorrente la pena di anni tre di reclusione, di cui anni due e mesi sei già scontati e mesi sei ancora da scontare. Eventuali violazioni del diritto di difesa verificatesi nell'ambito del procedimento presso il Tribunale di Grasse, che ha portato alla revoca del beneficio della liberazione condizionale, non possono, dunque, essere fatte valere in questa sede. Quanto alla violazione dell'art. 28 I. n. 69 del 2005, va condiviso il consolidato orientamento secondo cui in tema di estradizione per l'estero il limite minimo di pena da eseguire, costituente presupposto della consegna, stabilito dalle convenzioni tra gli Stati, va riferito alla pena irrogata dall'autorità giudiziaria e non invece alla pena ancora da eseguire in concreto, detratto il periodo di detenzione presofferto (Sez. 6, n. 30269 del 15/10/2020, Jovancic, Rv. 281953) Tale impostazione è stata confermata anche per la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 13867 del 22/03/2018, Clinck, Rv. 272721). .. Il secondo motivo di ricorso è fondato. L'art. 18- bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005 prevede che «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». Il successivo comma 2- bis stabilisce che «ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione». 3 L'esecuzione all'estero di una pena o di una misura di sicurezza inflitta o disposta a carico di una persona che abbia saldamente stabilito in Italia le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finirebbe, infatti, per ostacolarne grandemente, una volta espiata la pena o terminata l'esecuzione della misura, il reinserimento sociale, in contrasto con l'art. 27 Cost. In quest'ottica l'art. 18-bis, comma 2-bis impone al giudice di compiere specifici accertamenti al fine di verificare se l'esecuzione della sanzione in Italia si presenti maggiormente funzionale al reinserimento sociale del destinatario, mentre è sanzionata con la nullità la sentenza che non contenga la specifica indicazione degli elementi considerati e dei criteri di valutazione adottati. .
3. In ordine al contenuto di tali accertamenti, come recentemente rilevato da questa Sezione in ordine alla interpretazione dell'art. 18-bis, comma 2-bis (sentenza n. 5233 del 02/02/2023, De Siato, Rv. 284110), la lettera della norma riferisce la condizione della "legittima" ed "effettiva" residenza solo alla persona residente in via in Italia continuativa da almeno cinque anni, non al cittadino italiano. Ne consegue che la facoltatività del rifiuto opponibile per il cittadino italiano non è collegata alla condizione di un positivo accertamento di fatto in ordine all'esistenza del suo eventuale "radicamento", in ragione della legittima ed effettiva residenza o dimora nel territorio italiano. «Ciò, peraltro, non esclude che la Corte di appello, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso oggetto della sua cognizione, debba valutare di volta in volta la possibilità di opporre, o meno, la condizione ostativa legata al possesso della cittadinanza italiana della persona richiesta in consegna, prendendo in considerazione i molteplici profili legati alla gravità del fatto di reato e delle sue conseguenze sul piano sanzionatorio, alla sua rilevanza e concreta incidenza nell'ambito dei rapporti inter-giurisdizionali di cooperazione a livello europeo, all'eventuale connotazione di transnazionalítà della condotta e al coinvolgimento di vittime, alla natura e alla consistenza delle relazioni affettive, familiari, di lavoro o di altro tipo che ne caratterizzano la richiesta di esecuzione della pena in Italia, o comunque ad altri elementi suscettibili di apprezzamento, sì da giustificare la valorizzazione della garanzia di un effettivo reinserimento sociale della persona condannata all'estero, nella prospettiva legata all'applicazione territoriale del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. L'interesse correlato al perseguimento della finalità rieducativa della pena, che sottende la formulazione della sua richiesta di esecuzione in Italia, deve essere infatti concretamente bilanciato con l'interesse punitivo dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso» (sentenza n. 5233 del 02/02/2023 citata). Nel caso di specie la Corte di appello non ha fatto buon governo di tali principi, poiché la sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione in ordine alla garanzia di cui all'art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69 del 2005. Sul punto, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata, con rinvio al giudice emittente, per il necessario supplemento di motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso, il 21 novembre 2024.