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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/11/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di
Pace presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, all'udienza del
24 novembre 2025 ha pronunciato , la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 3326/2022 R.G. controversie di lavoro promossa da
, ( ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Lo Giudice Davide)
- opponente - contro
, (C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato P.IVA_1
in Agrigento via Picone 20/30 presso l'Ufficio Legale dell'ente.
Avv. Carlisi Viviana
- Opposto -
1
Oggetto: oppposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 591 2013
0001850338000 e del pedissequo avviso di intimazione di pagamento notificatogli in data 3 novembre 2022
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione depositato in data 22 dicembre 2022 e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, regolarmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 591 2013 0001850338000 e del pedissequo avviso di intimazione di pagamento notificatogli in data 3 novembre 2022, con il quale per conto Controparte_2
CP_ dell' gli aveva richiesto la somma di Euro 2.927,02, per contributi IVS operai anno 2006-2013 e relative sanzioni.
A sostegno dell'opposizione, previa richiesta di sospensione dell' efficacia esecutiva del provvedimento impugnato avviso di addebito , eccepiva quale unico motivo di impugnazione la prescrizione dei crediti al momento della presunta , ed invero inesistente, notifica del 20 febbraio 2014 dell'avviso di addebito per cui è causa.
Deduceva all'uopo che solo con la notifica dell'intimazione pagamento N.
291 2022 9004226427000 notificategli in data 3 novembre 2022 è venuto a conoscenza della avviso di addebito per cui è causa, a suo dire mai notificatogli. Concludeva, pertanto, chiedendo la nullità dell'intimazione di pagamento impugnato per inesistenza della pretesa contributiva ovvero per
2 intervenuta prescrizione quinquennale per l'effetto chiedeva ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato per i motivi meglio dedotti in ricorso , e che comunque nulla era dovuto da parte del ricorrente
CP_ all' Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario in caso di esito vittorioso del presente giudizio, che dichiara, in tal caso, di rinunciare alla liquidazione del gratuito patrocinio, sempre che non venga pronunciata compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa che delegava la Per_1
dott.ssa Rosa Gerardi per la trattazione e la decisione della presente causa, la quale fisava l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il 5 luglio
2023.
Radicatasi la lite si costituiva in data 8 giugno 2023 in giudizio l' il CP_1
quale chiedeva previa conferma della efficacia esecutiva degli avvisi di addebito, disporsi l' integrazione del contraddittorio con l ' agente per la riscossione;
dichiarare inammissibile l'opposizione per intervenuta decadenza, confermando per l'effetto gli avvisi di addebito impugnati. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
La causa veniva rinviata per mancata comparizione dalle parti ex art. 309
c.p.c. e per diversi adempimenti come da verbali di udienza in atti.
Nelle more del giudizio cambiava la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore il quale fissava udienza di prosecuzione dl giudizio innanzi a sé per il 30 settembre 2024 ove il Giudice dopo avere rigettato con ordinanza resa in calce al verbale di udienza, la richiesta di chiamata del terzo in causa formulata dall'istituto, la rinviava per discussione e decisione
3 all'udienza del 20 gennaio 2025 previa concessione alle parti di termini per il deposito delle note scritte.
La causa veniva istruita documentalmente, veniva a seguito della mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c. all'odierna udienza del 24 novembre 2025 ove, dopo essere stata discussa dalle parti come da verbale di udienza, veniva decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e comunicata alle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
L' art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999 prevede la possibilità di proporre opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento a mezzo ruolo esattoriale (o avverso l'emissione dell'avviso di addebito) entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione della cartella ( o dalla data di ricezione dell'avviso di addebito).
Nel caso in esame, è pacifico e documentalmente provato che la cartella rectius l'avviso di addebito n. 591 2013 0001850338000 per cui è causa sottesa all'intimazione di pagamento n. 591 2013 0001850338000 è stato notificato alla parte ricorrente in data 20 febbraio 2014 ( cfr. Intimazione di pagamento fascicolo ricorrente ed avviso di addebito notificato per compiuta giacenza fascicolo CP_1
mentre l'opposizione è stata iscritta al ruolo in data 12 dicembre 2022.
D'altra parte i motivi di impugnazione si fondano su fatti verificatisi anteriormente all'emissione della cartella rectius dellavviso di addebito per cui è causa (prescrizione maturata prima della formazione del titolo), e quindi dovevano essere fatti valere, entro il termine perentorio fissato dalla legge, nel
4 giudizio di opposizione alla cartella medesima( avviso di addebito ) , mentre non possono più essere riproposti in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Non resta, dunque, che dichiarare l'inammissibilità dell'odierna opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento , nella persona della dott.ssa Tecla De Bono in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, nel contradittorio delle parti così statuisce: dichiara l'inammissibilità dell' opposizione;
condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della parte resistente, delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre spese forfettarie del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso ad Agrigento all'udienza del 24 novembre 2025.
IL G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di
Pace presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, all'udienza del
24 novembre 2025 ha pronunciato , la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 3326/2022 R.G. controversie di lavoro promossa da
, ( ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Lo Giudice Davide)
- opponente - contro
, (C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato P.IVA_1
in Agrigento via Picone 20/30 presso l'Ufficio Legale dell'ente.
Avv. Carlisi Viviana
- Opposto -
1
Oggetto: oppposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 591 2013
0001850338000 e del pedissequo avviso di intimazione di pagamento notificatogli in data 3 novembre 2022
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione depositato in data 22 dicembre 2022 e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, regolarmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 591 2013 0001850338000 e del pedissequo avviso di intimazione di pagamento notificatogli in data 3 novembre 2022, con il quale per conto Controparte_2
CP_ dell' gli aveva richiesto la somma di Euro 2.927,02, per contributi IVS operai anno 2006-2013 e relative sanzioni.
A sostegno dell'opposizione, previa richiesta di sospensione dell' efficacia esecutiva del provvedimento impugnato avviso di addebito , eccepiva quale unico motivo di impugnazione la prescrizione dei crediti al momento della presunta , ed invero inesistente, notifica del 20 febbraio 2014 dell'avviso di addebito per cui è causa.
Deduceva all'uopo che solo con la notifica dell'intimazione pagamento N.
291 2022 9004226427000 notificategli in data 3 novembre 2022 è venuto a conoscenza della avviso di addebito per cui è causa, a suo dire mai notificatogli. Concludeva, pertanto, chiedendo la nullità dell'intimazione di pagamento impugnato per inesistenza della pretesa contributiva ovvero per
2 intervenuta prescrizione quinquennale per l'effetto chiedeva ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato per i motivi meglio dedotti in ricorso , e che comunque nulla era dovuto da parte del ricorrente
CP_ all' Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario in caso di esito vittorioso del presente giudizio, che dichiara, in tal caso, di rinunciare alla liquidazione del gratuito patrocinio, sempre che non venga pronunciata compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa che delegava la Per_1
dott.ssa Rosa Gerardi per la trattazione e la decisione della presente causa, la quale fisava l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il 5 luglio
2023.
Radicatasi la lite si costituiva in data 8 giugno 2023 in giudizio l' il CP_1
quale chiedeva previa conferma della efficacia esecutiva degli avvisi di addebito, disporsi l' integrazione del contraddittorio con l ' agente per la riscossione;
dichiarare inammissibile l'opposizione per intervenuta decadenza, confermando per l'effetto gli avvisi di addebito impugnati. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
La causa veniva rinviata per mancata comparizione dalle parti ex art. 309
c.p.c. e per diversi adempimenti come da verbali di udienza in atti.
Nelle more del giudizio cambiava la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore il quale fissava udienza di prosecuzione dl giudizio innanzi a sé per il 30 settembre 2024 ove il Giudice dopo avere rigettato con ordinanza resa in calce al verbale di udienza, la richiesta di chiamata del terzo in causa formulata dall'istituto, la rinviava per discussione e decisione
3 all'udienza del 20 gennaio 2025 previa concessione alle parti di termini per il deposito delle note scritte.
La causa veniva istruita documentalmente, veniva a seguito della mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c. all'odierna udienza del 24 novembre 2025 ove, dopo essere stata discussa dalle parti come da verbale di udienza, veniva decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e comunicata alle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
L' art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999 prevede la possibilità di proporre opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento a mezzo ruolo esattoriale (o avverso l'emissione dell'avviso di addebito) entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione della cartella ( o dalla data di ricezione dell'avviso di addebito).
Nel caso in esame, è pacifico e documentalmente provato che la cartella rectius l'avviso di addebito n. 591 2013 0001850338000 per cui è causa sottesa all'intimazione di pagamento n. 591 2013 0001850338000 è stato notificato alla parte ricorrente in data 20 febbraio 2014 ( cfr. Intimazione di pagamento fascicolo ricorrente ed avviso di addebito notificato per compiuta giacenza fascicolo CP_1
mentre l'opposizione è stata iscritta al ruolo in data 12 dicembre 2022.
D'altra parte i motivi di impugnazione si fondano su fatti verificatisi anteriormente all'emissione della cartella rectius dellavviso di addebito per cui è causa (prescrizione maturata prima della formazione del titolo), e quindi dovevano essere fatti valere, entro il termine perentorio fissato dalla legge, nel
4 giudizio di opposizione alla cartella medesima( avviso di addebito ) , mentre non possono più essere riproposti in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Non resta, dunque, che dichiarare l'inammissibilità dell'odierna opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento , nella persona della dott.ssa Tecla De Bono in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, nel contradittorio delle parti così statuisce: dichiara l'inammissibilità dell' opposizione;
condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della parte resistente, delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre spese forfettarie del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso ad Agrigento all'udienza del 24 novembre 2025.
IL G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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