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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 03/02/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 651/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
BASILE FAUSTO, Giudice
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2723/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - TE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 401/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 02/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520220001417416000 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza numero 401/01/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TE in data 19 settembre 2023 e depositata il 2 novembre
2023.
Nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante, in proprio e quale ultima legale rappresentante della cessata società in nome collettivo Società_1, aveva impugnato una cartella di pagamento dell'importo di euro 3.184,74, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ai sensi dell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della
Repubblica numero 600 del 1973, deducendone l'illegittimità per:
1. omessa notifica degli atti presupposti;
2. carenza di motivazione;
3. illegittima applicazione dell'aggio ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera f, del decreto legge numero
78 del 2010 e del decreto legislativo numero 112 del 1999;
4. intervenuta decadenza del diritto di riscossione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando analiticamente le avverse doglianze e deducendo, quale profilo assorbente, che la ricorrente aveva riconosciuto il debito erariale, avendo presentato istanza di rateizzazione ed effettuato il pagamento di sedici rate su venti previste dal piano concesso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TE rigettava il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti, in quanto la condotta della ricorrente integrava una ricognizione del debito di natura confessoria, ulteriormente confermata dall'avvenuto pagamento della quasi totalità delle somme dovute.
Condannava, pertanto, la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale pronuncia la Signora Ricorrente_1 proponeva appello, deducendo:
1. la mancata concessione della richiesta di trattazione dell'udienza mediante collegamento audiovisivo, con conseguente violazione del diritto di difesa;
2. l'erroneità dell'assunto secondo cui la richiesta di rateizzazione implicherebbe riconoscimento del debito;
3. la propria estraneità al debito IVA riferito all'anno d'imposta 2011, relativo a società di persone cessata in data 12 gennaio 2015.
Chiedeva, previa sospensione dell'atto impugnato, la riforma della sentenza appellata, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di TE, insistendo per il rigetto dell'appello e per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
L'Agente della riscossione non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 21 gennaio 2026, il Collegio, udito il relatore in pubblica udienza, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Dagli atti risulta che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente aveva espressamente richiesto la trattazione dell'udienza mediante collegamento audiovisivo.
Dall'esame del verbale di udienza emerge che la causa è stata trattata in pubblica udienza in presenza, senza che risulti agli atti:
1. né la prova dell'avvenuta ricezione, da parte della ricorrente, dell'avviso di fissazione dell'udienza;
2. né l'adozione di uno specifico provvedimento presidenziale di rigetto dell'istanza di trattazione da remoto.
La ricorrente non compariva all'udienza a differenza dell'Ufficio resistente.
Tale circostanza ha concretamente impedito alla parte di partecipare alla trattazione del giudizio nelle modalità richieste e consentite dall'ordinamento, determinando così una lesione effettiva del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Ne consegue la mancata regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b, del decreto legislativo numero 546 del 1992, che impone la rimessione della causa al giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, affinché il giudizio sia nuovamente celebrato nel rispetto delle garanzie difensive.
L'accoglimento del motivo pregiudiziale assorbente rende superfluo l'esame di ogni ulteriore questione o censura sollevata dalle parti.
La peculiarità della vicenda e la natura meramente processuale della decisione adottata giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti del giudizio alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
BASILE FAUSTO, Giudice
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2723/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - TE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 401/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 02/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520220001417416000 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza numero 401/01/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TE in data 19 settembre 2023 e depositata il 2 novembre
2023.
Nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante, in proprio e quale ultima legale rappresentante della cessata società in nome collettivo Società_1, aveva impugnato una cartella di pagamento dell'importo di euro 3.184,74, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ai sensi dell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della
Repubblica numero 600 del 1973, deducendone l'illegittimità per:
1. omessa notifica degli atti presupposti;
2. carenza di motivazione;
3. illegittima applicazione dell'aggio ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera f, del decreto legge numero
78 del 2010 e del decreto legislativo numero 112 del 1999;
4. intervenuta decadenza del diritto di riscossione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando analiticamente le avverse doglianze e deducendo, quale profilo assorbente, che la ricorrente aveva riconosciuto il debito erariale, avendo presentato istanza di rateizzazione ed effettuato il pagamento di sedici rate su venti previste dal piano concesso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TE rigettava il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti, in quanto la condotta della ricorrente integrava una ricognizione del debito di natura confessoria, ulteriormente confermata dall'avvenuto pagamento della quasi totalità delle somme dovute.
Condannava, pertanto, la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale pronuncia la Signora Ricorrente_1 proponeva appello, deducendo:
1. la mancata concessione della richiesta di trattazione dell'udienza mediante collegamento audiovisivo, con conseguente violazione del diritto di difesa;
2. l'erroneità dell'assunto secondo cui la richiesta di rateizzazione implicherebbe riconoscimento del debito;
3. la propria estraneità al debito IVA riferito all'anno d'imposta 2011, relativo a società di persone cessata in data 12 gennaio 2015.
Chiedeva, previa sospensione dell'atto impugnato, la riforma della sentenza appellata, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di TE, insistendo per il rigetto dell'appello e per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
L'Agente della riscossione non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 21 gennaio 2026, il Collegio, udito il relatore in pubblica udienza, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Dagli atti risulta che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente aveva espressamente richiesto la trattazione dell'udienza mediante collegamento audiovisivo.
Dall'esame del verbale di udienza emerge che la causa è stata trattata in pubblica udienza in presenza, senza che risulti agli atti:
1. né la prova dell'avvenuta ricezione, da parte della ricorrente, dell'avviso di fissazione dell'udienza;
2. né l'adozione di uno specifico provvedimento presidenziale di rigetto dell'istanza di trattazione da remoto.
La ricorrente non compariva all'udienza a differenza dell'Ufficio resistente.
Tale circostanza ha concretamente impedito alla parte di partecipare alla trattazione del giudizio nelle modalità richieste e consentite dall'ordinamento, determinando così una lesione effettiva del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Ne consegue la mancata regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b, del decreto legislativo numero 546 del 1992, che impone la rimessione della causa al giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, affinché il giudizio sia nuovamente celebrato nel rispetto delle garanzie difensive.
L'accoglimento del motivo pregiudiziale assorbente rende superfluo l'esame di ogni ulteriore questione o censura sollevata dalle parti.
La peculiarità della vicenda e la natura meramente processuale della decisione adottata giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti del giudizio alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma. Spese compensate.