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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 706/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320250003195426000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 881/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.706/25 Ricorrente_1 Rappresentante_1 La società in persona del legale rappresentate sig. , a Difensore_1mezzo del dott. , impugnava cartella di pagamento n. 043 0202500031954 26 000, notificata in data 20/03/2025 a mezzo PEC da Agenzia Entrate-Riscossione, derivante da controllo automatizzato ex art.54-bis DPR n.633/1972. Motivi ricorso
Premesso di aver presentato con ritardo di oltre 90 giorni la dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2021, e di aver ricevuto comunicazione di irregolarità, con la quale, ritenuta inesistente la stessa dichiarazione IVA, l'Ufficio calcolava il minore credito Iva spettante, maggiorato di interessi e sanzioni;
di aver prontamente presentato istanza di sgravio con la procedura CIVIS;
tenuto conto dell'intervenuto riconoscimento del credito indicato in dichiarazione (sia pure tardiva) ed evidenziando che la presentazione di quest'ultima prima dello spirare del termine per il controllo, anche automatizzato, non ha arrecato alcun danno all'Erario, così da configurarsi una violazione meramente formale e non sanzionabile della tardiva presentazione. A uopo allega quietanza di versamento sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione IVA ex art.13, comma 1 lettera c) del D.lgs. 472/97.
Chiede, in merito al corretto adempimento di tutte le obbligazioni tributarie, la riduzione delle sanzioni medesime, vale a dire : “.. opere dal contribuente svolte per l'eliminazione o riduzione delle conseguenze, pertanto in applicazione dell'art.7, comma 1 del D.lgs. 472/97 si chiede in via preliminare la nullità del ruolo de quo, in via gradata la riduzione delle stesse sanzioni al minimo previsto dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 10%:. In considerazione di tutto quanto detto e dimostrato si prefigurano le condizioni per cui il giudice possa annullare integralmente la cartella o in subordine commisurare le sanzioni in base alla gravità del comportamento. Con conforto di Corte Costituzionale n.46/2023;
Chiede pertanto, , per i motivi addotti, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi al difensore costituito.
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio con memorie depositate sul PTT, pur rilevando l'avvenuto sgravio dell'originaria imposta Iva, conferma la legittimità della sanzione e interessi, in ragione della tardività della presentazione della dichiarazione, in quanto trascorsi i 90 giorni dalla data ultima prevista per l'annualità considerata, la stessa è strumentale ad individuare il dies a quo dell'azione accertatrice, secondo i termini di decadenza previsti dalla singole normative fiscali. L'Ufficio rileva che il riconoscimento del credito IVA è avvenuto solo successivamente all'istanza di autotutela con relativa presentazione della documentazione da parte contribuente, qualsiasi compensazione effettuata in precedenza, sulla base di un credito fino ad allora inesistente, è legittimamente sanzionata.; per le sanzioni ritiene che le stesse siano legittime e non oggetto di riduzione.
Chiede pertanto, per i motivi esposti, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese. L'Agenzia Entrate-Riscossione, costituita in giudizio a mezzo della sig.ra V. Rochira. Dipendente dell'Ente, rappresenta il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze in ricorso.
Chiede pertanto, per i motivi esposti, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza gli atti decide come da dispositivo.
Osserva, il Collegio che il ricorso è fondato.
La Corte osserva in via preliminare, come si evince dalla documentazione in atti del giudizio, che parte ricorrente, ha presentato regolare istanza di sgravio Iva, in relazione alla comunicazione d'irregolarità, per il credito Iva anno 2020, comunicazione susseguente alla presentazione avvenuta con ritardo di oltre gg.90.
La Corte nel merito della controversia, richiamando a conforto altri provvedimenti di questa Corte, in particolare la sentenza n.2125/2025 a favore della sig.ra Nominativo_2 , legale rappresentante della società ricorrente, ritiene meritevole di accoglimento la doglianze, tenendo presente gli elementi fattuali e concludenti della parte ricorrente, nonché il rituale deposito di tutta la documentazione utile ai fine della verifica della esistenza del credito Iva così da poter ritenere in concreto lo sgravio dell'imposte Iva, riconoscendo le ragioni del contribuente. Infatti a tal uopo, è coerente con il dettato legislativo l'intervenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del credito dal contribuente siccome indicato in dichiarazione (sia pure tardiva); che la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2021, sia pure tardivamente, è, comunque , intervenuta prima dello spirare del termine per il controllo , anche automatizzato, così da escludere il danno all'Erario.
Pertanto, la Corte, assorbendo ogni altra censura, accoglie il ricorso. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 3 dicembre 2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 706/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320250003195426000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 881/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.706/25 Ricorrente_1 Rappresentante_1 La società in persona del legale rappresentate sig. , a Difensore_1mezzo del dott. , impugnava cartella di pagamento n. 043 0202500031954 26 000, notificata in data 20/03/2025 a mezzo PEC da Agenzia Entrate-Riscossione, derivante da controllo automatizzato ex art.54-bis DPR n.633/1972. Motivi ricorso
Premesso di aver presentato con ritardo di oltre 90 giorni la dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2021, e di aver ricevuto comunicazione di irregolarità, con la quale, ritenuta inesistente la stessa dichiarazione IVA, l'Ufficio calcolava il minore credito Iva spettante, maggiorato di interessi e sanzioni;
di aver prontamente presentato istanza di sgravio con la procedura CIVIS;
tenuto conto dell'intervenuto riconoscimento del credito indicato in dichiarazione (sia pure tardiva) ed evidenziando che la presentazione di quest'ultima prima dello spirare del termine per il controllo, anche automatizzato, non ha arrecato alcun danno all'Erario, così da configurarsi una violazione meramente formale e non sanzionabile della tardiva presentazione. A uopo allega quietanza di versamento sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione IVA ex art.13, comma 1 lettera c) del D.lgs. 472/97.
Chiede, in merito al corretto adempimento di tutte le obbligazioni tributarie, la riduzione delle sanzioni medesime, vale a dire : “.. opere dal contribuente svolte per l'eliminazione o riduzione delle conseguenze, pertanto in applicazione dell'art.7, comma 1 del D.lgs. 472/97 si chiede in via preliminare la nullità del ruolo de quo, in via gradata la riduzione delle stesse sanzioni al minimo previsto dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 10%:. In considerazione di tutto quanto detto e dimostrato si prefigurano le condizioni per cui il giudice possa annullare integralmente la cartella o in subordine commisurare le sanzioni in base alla gravità del comportamento. Con conforto di Corte Costituzionale n.46/2023;
Chiede pertanto, , per i motivi addotti, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi al difensore costituito.
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio con memorie depositate sul PTT, pur rilevando l'avvenuto sgravio dell'originaria imposta Iva, conferma la legittimità della sanzione e interessi, in ragione della tardività della presentazione della dichiarazione, in quanto trascorsi i 90 giorni dalla data ultima prevista per l'annualità considerata, la stessa è strumentale ad individuare il dies a quo dell'azione accertatrice, secondo i termini di decadenza previsti dalla singole normative fiscali. L'Ufficio rileva che il riconoscimento del credito IVA è avvenuto solo successivamente all'istanza di autotutela con relativa presentazione della documentazione da parte contribuente, qualsiasi compensazione effettuata in precedenza, sulla base di un credito fino ad allora inesistente, è legittimamente sanzionata.; per le sanzioni ritiene che le stesse siano legittime e non oggetto di riduzione.
Chiede pertanto, per i motivi esposti, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese. L'Agenzia Entrate-Riscossione, costituita in giudizio a mezzo della sig.ra V. Rochira. Dipendente dell'Ente, rappresenta il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze in ricorso.
Chiede pertanto, per i motivi esposti, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza gli atti decide come da dispositivo.
Osserva, il Collegio che il ricorso è fondato.
La Corte osserva in via preliminare, come si evince dalla documentazione in atti del giudizio, che parte ricorrente, ha presentato regolare istanza di sgravio Iva, in relazione alla comunicazione d'irregolarità, per il credito Iva anno 2020, comunicazione susseguente alla presentazione avvenuta con ritardo di oltre gg.90.
La Corte nel merito della controversia, richiamando a conforto altri provvedimenti di questa Corte, in particolare la sentenza n.2125/2025 a favore della sig.ra Nominativo_2 , legale rappresentante della società ricorrente, ritiene meritevole di accoglimento la doglianze, tenendo presente gli elementi fattuali e concludenti della parte ricorrente, nonché il rituale deposito di tutta la documentazione utile ai fine della verifica della esistenza del credito Iva così da poter ritenere in concreto lo sgravio dell'imposte Iva, riconoscendo le ragioni del contribuente. Infatti a tal uopo, è coerente con il dettato legislativo l'intervenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del credito dal contribuente siccome indicato in dichiarazione (sia pure tardiva); che la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2021, sia pure tardivamente, è, comunque , intervenuta prima dello spirare del termine per il controllo , anche automatizzato, così da escludere il danno all'Erario.
Pertanto, la Corte, assorbendo ogni altra censura, accoglie il ricorso. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 3 dicembre 2025