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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16649 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. RT CI ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.59594\2022del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._2 CP_1
, nato a [...] il [...], C.F. ; e
[...] C.F._3 CP_2
nato a [...] il [...], C.F. , tutti elettivamente
[...] C.F._4 domiciliati in Roma, Via Antonio Cantore n. 5 presso lo studio degli Avv.ti Luigi Azzariti (c.f. ) e Mario Cervone (c.f. C.F._5
, del Foro di Roma, che li rappresentano e difendono C.F._6 (pec . Email_1
Attori contro (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa (Cod. Fisc. ; indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._7 oma.it; tel. 0667104918 fax: 06/67103160), in Emai_2 Email_3 CP_4 virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Rep. N. Persona_1 22013, raccolta n. 11730 stipulato in Roma, il 4 agosto 2022 allegata al presente atto e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21. Convenuta e attrice in riconvenzionale
Oggetto: domanda di usucapione di un terreno nella materiale disponibilità delle parti attrici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parti attrici premettevano di essere proprietari, unitamente alla madre , Parte_3 pro quota indivisa dell'immobile sito nel Comune di Roma, avente accesso da Via dei Genieri civici nn. 5/7/9/11 censito nel NCEU di Roma al foglio 881 particella
135 sub. 508 a loro pervenuto per successione legittima dal padre CP_1 come da visura catastale che depositavano. Affermavano che - nell'immobile di
1 2
cui sopra, da circa quaranta anni, da parte degli esponenti attori e prima ancora dal proprio padre dante causa - viene svolta una attività commerciale di ristorazione denominata “Checco dello Scapicollo”. Gli attori, anche unendo ai sensi dell'art.1146 c.c. il proprio possesso a quello del loro padre dante causa sig. CP_1 nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 17.3.2000,
[...] possiedono, uti dominus, da circa trenta anni, il terreno facente parte dell'area di maggior estensione censita nel catasto terreni di Roma al foglio 881 - particella
646, intestato a confinante e limitrofo alla loro proprietà come CP_3 indicato nella relazione tecnica eseguita in data 13.09.2022 dal Geom.
[...]
con allegata documentazione anche fotografica e precisamente Per_2 possiedono uti dominus l'area meglio individuata in colore rosso nelle planimetrie allegate con i numeri 4 e 5 alla detta perizia.
Gli istanti, e prima di essi il loro suddetto dante causa , hanno CP_1 goduto da tempo immemore e comunque quantomeno dall'anno 1992, della porzione di terreno sopra indicata, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione né in via giudiziale né in via stragiudiziale e senza che alcuno ne abbia mai rivendicato la proprietà. Conseguentemente l'usucapione doveva ritenersi maturata già a decorrere dall'anno 2012.
Secondo le parti attrici il possesso esercitato sul fondo oggetto di controversia e dal loro dante causa ex art 1146 c.c., presenta tutti gli elementi imprescindibili ai fini dell'usucapione essendo esso inequivoco (ossia certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale), pacifico (ossia non acquistato in modo violento o clandestino), continuo ed ininterrotto nel tempo. Gli attori chiedevano fosse dichiarata l'intervenuta usucapione in loro favore dell'area sopra meglio descritta ed esattamente individuata nella perizia depositata sub doc. 2 per decorso del termine previsto dall'art. 1158 c.c. Gli attori davano atto di aver proceduto al deposito dell'istanza di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione CP_5 previa regolare convocazione a mezzo raccomandata A/R.
Gli attori e prima ancora il proprio genitore dante causa sig. CP_1 avevano goduto del terreno in oggetto senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come i soli e veri
2 3
proprietari. L'area di cui si discute era in origine, prima degli anni '90, un appezzamento di terreno in abbandono, incurato ed utilizzato sovente da ignoti come discarica abusiva. Il padre degli attori prima e poi i medesimi istanti per decenni addietro e da oltre trent'anni, oltre ad accorpare il detto terreno alla loro residua proprietà e ad utilizzarlo ininterrottamente, si erano interessati della sua cura, manutenzione e sorveglianza, impedendo l'accesso a chiunque non fosse da essi stato autorizzato e quindi impedendo a chiunque di accedervi se non transitando dalla confinante proprietà degli odierni istanti e ciò anche per l'evidente sua interclusione. Il padre degli attori e gli attori stessi durante il loro possesso hanno provveduto inoltre a recintare detto terreno mediante l'installazione di recinzioni metalliche, impedendone l'accesso a terzi e disponendone in maniera esclusiva del possesso. L'area oggetto di usucapione era stata adibita dagli attori a parcheggio custodito del locale ristorante, a corti e spazi annessi alla medesima attività di ristorazione, anche mediante l'installazione e la realizzazione di manufatti per ristorazione, ad aree gioco per bambini con posizionamento di scivoli, altalene ecc. e ad area adibita a campo di calcetto.
La circostanza che gli attori si fossero preoccupati di manutenere, utilizzare, valorizzare e abbellire l'area antistante l'immobile di loro proprietà, prendendosene cura e organizzandola a proprio gusto fa sì che detta porzione di terreno sia da considerarsi, animo e corpo, cosa propria degli attori, da tempo ultraventennale. Dalla relazione tecnica eseguita dal CTP e dalla documentazione tecnica e fotografica ad essa allegata si evinceva che nell'area per cui è causa erano state realizzate nel tempo pulizie, manutenzioni, delimitazioni e recinzioni e le seguenti strutture graficamente rappresentate nell'allegato 4 alla relazione stessa. La conformazione dei luoghi confermava che il fabbricato adibito a ristorante e l'area per cui è causa si possano visivamente considerare un'unica proprietà, anche per l'evidente interclusione del fondo usucapito e quindi per l'impossibilità per chiunque di accedervi se non transitando dalla proprietà degli odierni istanti. Concludevano le parti attrici chiedendo di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1146 e 1158 c.c. l'avvenuto acquisto in favore degli attori, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno meglio individuato in colore rosso nella planimetria allegato 4 alla perizia redatta dal
ME , oggi censito in maggior consistenza nel NCT di Persona_2
3 4
Roma al foglio 881 - particella 646 parte, ovvero quella minore o maggiore area che risulterà comunque posseduta uti domini dagli odierni attori per il tempo necessario ad usucapire, per avere gli attori stessi, anche unendo il proprio possesso con quello del proprio dante causa , mantenuto il possesso CP_1 di detto terreno in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari, di provvedere alla trascrizione in favore degli attori dell'intervenuto acquisto. Con vittoria di spese.
Si costituiva Roma capitale e rappresentava che l'area era parte del patrimonio indisponibile. Documentava l'origine dell'acquisizione e la storia amministrativa del bene. formulava la domanda riconvenzionale di rilascio e di CP_3 condanna alla corresponsione di una somma quali corrispettivi e/o indennità di occupazione e/o risarcimento danni. Concludeva chiedendo di: 1) CP_3 rigettare tutte le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto in quanto aventi ad oggetto beni inusucapibili e, comunque, per mancanza di tutti i requisiti necessari per il perfezionamento dell'usucapione; 2) in via riconvenzionale, ed in accoglimento della relativa domanda di condannare gli attori, o, CP_3 comunque, coloro che le occupino, al rilascio di tutte le porzioni immobiliari di cui è causa, e dei manufatti che sulle stesse insistono, libere e vuote da persone o cose ed al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni e/o indennità per tutto il periodo di abusiva occupazione che sarà accertato in corso di giudizio, fino all'effettivo rilascio, anche da determinarsi a seguito di consulenza tecnica di ufficio, o, comunque, in subordine, da valutarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
All'udienza del 12.5.2025 erano assegnati i termini ex art.190 c.p.c. e la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Affinché un bene possa rivestire il carattere pubblico tipico dei beni “patrimoniali indisponibili” poiché destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. deve sussistere un doppio requisito:
A) la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio;
4 5
B) l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio.
Secondo la coesa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Sent., data ud. 26/09/2024,
21/10/2024, n. 27144) l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende dall'esistenza di un duplice requisito (soggettivo e oggettivo), quello della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente proprietario di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e quello dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (vedi
Cass. 25.3.2016 n.6019; Cass. sez. un. 28.6.2006 n. 14865). ha ampiamente dimostrato la presenza di entrambi i requisiti e, CP_3 pertanto, il terreno non è oggettivamente giuridicamente usucapibile;
tale constatazione rende superflua l'analisi delle materiali occupazioni descritte in narrativa.
Il terreno era stato oggetto di cessione volontaria rep. 14922 dell'8.8.1974, (notaio
) e risulta acquisito al patrimonio indisponibile capitolino in virtù Persona_3 della Convenzione Urbanistica rep. 14923 dell'8.8.1974. L'area è inserita nel perimetro dell'Opera Pubblica 39 “Sistemazione a verde del fosso della
Cecchignola”, da realizzarsi nell'ambito del Programma Recupero Urbano ex art. 11 L. n. 434/1993 “Laurentino”, così come previsto dall'Accordo di Programma stipulato dal con la , ratificato dal Consiglio CP_6 CP_7
Comunale con Deliberazione n. 62 del 18.4.2005 e pubblicato sul BURL n. 26, stante la definitiva approvazione dello stesso con Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 524 del 3.8.2007. Come condivisibilmente osservato dalla difesa di la pubblicazione sul BUR del n. 26 del 20 CP_3 CP_7 settembre 2007 dell'Accordo di Programma relativo al P.R.U. Laurentino ha realizzato un ulteriore atto amministrativo che da una parte manifesta la volontà della P.A. di imporre sul terreno un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10 del T.U. Esproprio. Si è determinata in questo modo una dichiarazione di pubblica utilità del bene che esclude che ci possa essere il fenomeno dell'usucapione.
La pubblicazione BURL n. 26 del 2007, supplemento ordinario n. 1, del
Programma Recupero Urbano ex art. 11 L. n. 434/1993 “Laurentino approvato
5 6
con Decreto del Presidente della Regione n.524/2007, costituisce una forma CP_7 di pubblicità; appare evidente il vincolo di destinazione e l'importante funzione pubblica dell'area in argomento partecipata dalla P.A. a tutti i cittadini.
Peraltro, l'area in questione è anche ricompresa nel perimetro del piano territoriale
Paesistico di Roma ambito territoriale n. 15/3 “Cecchignola-Vallerano” approvato ai sensi dell'art. 21 comma 2 R.L. 24/1998, nonché vincolata ai sensi della Tav.
24/B-Beni Paesaggistici-Ricognizione delle aree tutelate per Legge art. 134 co. 1 lett. B e art. 142 co. 1 D. lvo 42/2004 - vincoli ricognitivi di Legge-corsi delle acque pubbliche art 7 L.R. 24/1998-aree boscali art. 10 L.R. 24/1998.
Come se non bastasse il terreno è, altresì, inserito nella Tav. 24/C Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR-Schema del Piano regionale dei parchi art. 46 L.R. 29/1997 e nella Rete Ecologica del N.P.R.G. tav.
4*17. Il bene è indubbiamente entrato nel patrimonio indisponibile di
[...]
, la quale lo sta impiegando per finalità pubblicistiche anche se gli attuali CP_3 meri detentori hanno “sine titulo” recintato l'area sottraendolo alla sua destinazione pubblica, senza darne notizia a CP_3
Tuttavia, il bene immobile distinto al foglio 881 particella 646, è evidentemente inusucapibile in quanto facente parte del patrimonio indisponibile di
[...]
. La posizione degli odierni attori nei confronti dell'immobile è quella di CP_3
“detentore sine titulo”. L'eventuale realizzazione di un'area parcheggio con recinzione metallica ed altre opere possono astrattamente integrare violazioni urbanistico-edilizia ma mai comportare l'usucapione di aree destinate ad uso pubblico.
La domanda di usucapione delle parti attrici è, per quanto sopra esposto, rigettata.
Ne discende che, in presenza di una domanda riconvenzionale di CP_3 volta a richiedere il controvalore quale corrispettivo per l'occupazione senza titolo del sito, le parti attrici debbono essere condannate al valore monetario corrispondente. L'occupazione sine titulo, nel corso degli anni effettuata, deve essere remunerata dalle parti attrici in favore del proprietario con CP_3 una liquidazione che sarà nel dettaglio effettuata e quantificata in separata sede.
La liquidazione, infatti, richiede la misurazione del terreno occupato, il suo valore astratto, il tempo esatto di occupazione, le opere costruite ecc. ecc. tutte circostanze quest'ultime non presenti al fascicolo.
6 7
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle parti attrici, in misura paritaria e in solido, in favore di per euro CP_3
12.000,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di usucapione formulata dalle parti attrici;
b) accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e, per CP_3
l'effetto, condanna in solido le parti attrici al controvalore per l'occupazione del medesimo suolo nella misura esatta che sarà liquidata in separata sede;
c) condanna le parti attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite che in totale si liquidano in euro 12.000,00, in solido, tra tutte le parti attrici in misura paritaria (euro 3.000,00 ciascuna).
Roma, 27.11.2025
Il Giudice
RT CI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. RT CI ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.59594\2022del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._2 CP_1
, nato a [...] il [...], C.F. ; e
[...] C.F._3 CP_2
nato a [...] il [...], C.F. , tutti elettivamente
[...] C.F._4 domiciliati in Roma, Via Antonio Cantore n. 5 presso lo studio degli Avv.ti Luigi Azzariti (c.f. ) e Mario Cervone (c.f. C.F._5
, del Foro di Roma, che li rappresentano e difendono C.F._6 (pec . Email_1
Attori contro (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Scerpa (Cod. Fisc. ; indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._7 oma.it; tel. 0667104918 fax: 06/67103160), in Emai_2 Email_3 CP_4 virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Rep. N. Persona_1 22013, raccolta n. 11730 stipulato in Roma, il 4 agosto 2022 allegata al presente atto e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21. Convenuta e attrice in riconvenzionale
Oggetto: domanda di usucapione di un terreno nella materiale disponibilità delle parti attrici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parti attrici premettevano di essere proprietari, unitamente alla madre , Parte_3 pro quota indivisa dell'immobile sito nel Comune di Roma, avente accesso da Via dei Genieri civici nn. 5/7/9/11 censito nel NCEU di Roma al foglio 881 particella
135 sub. 508 a loro pervenuto per successione legittima dal padre CP_1 come da visura catastale che depositavano. Affermavano che - nell'immobile di
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cui sopra, da circa quaranta anni, da parte degli esponenti attori e prima ancora dal proprio padre dante causa - viene svolta una attività commerciale di ristorazione denominata “Checco dello Scapicollo”. Gli attori, anche unendo ai sensi dell'art.1146 c.c. il proprio possesso a quello del loro padre dante causa sig. CP_1 nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 17.3.2000,
[...] possiedono, uti dominus, da circa trenta anni, il terreno facente parte dell'area di maggior estensione censita nel catasto terreni di Roma al foglio 881 - particella
646, intestato a confinante e limitrofo alla loro proprietà come CP_3 indicato nella relazione tecnica eseguita in data 13.09.2022 dal Geom.
[...]
con allegata documentazione anche fotografica e precisamente Per_2 possiedono uti dominus l'area meglio individuata in colore rosso nelle planimetrie allegate con i numeri 4 e 5 alla detta perizia.
Gli istanti, e prima di essi il loro suddetto dante causa , hanno CP_1 goduto da tempo immemore e comunque quantomeno dall'anno 1992, della porzione di terreno sopra indicata, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione né in via giudiziale né in via stragiudiziale e senza che alcuno ne abbia mai rivendicato la proprietà. Conseguentemente l'usucapione doveva ritenersi maturata già a decorrere dall'anno 2012.
Secondo le parti attrici il possesso esercitato sul fondo oggetto di controversia e dal loro dante causa ex art 1146 c.c., presenta tutti gli elementi imprescindibili ai fini dell'usucapione essendo esso inequivoco (ossia certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale), pacifico (ossia non acquistato in modo violento o clandestino), continuo ed ininterrotto nel tempo. Gli attori chiedevano fosse dichiarata l'intervenuta usucapione in loro favore dell'area sopra meglio descritta ed esattamente individuata nella perizia depositata sub doc. 2 per decorso del termine previsto dall'art. 1158 c.c. Gli attori davano atto di aver proceduto al deposito dell'istanza di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione CP_5 previa regolare convocazione a mezzo raccomandata A/R.
Gli attori e prima ancora il proprio genitore dante causa sig. CP_1 avevano goduto del terreno in oggetto senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come i soli e veri
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proprietari. L'area di cui si discute era in origine, prima degli anni '90, un appezzamento di terreno in abbandono, incurato ed utilizzato sovente da ignoti come discarica abusiva. Il padre degli attori prima e poi i medesimi istanti per decenni addietro e da oltre trent'anni, oltre ad accorpare il detto terreno alla loro residua proprietà e ad utilizzarlo ininterrottamente, si erano interessati della sua cura, manutenzione e sorveglianza, impedendo l'accesso a chiunque non fosse da essi stato autorizzato e quindi impedendo a chiunque di accedervi se non transitando dalla confinante proprietà degli odierni istanti e ciò anche per l'evidente sua interclusione. Il padre degli attori e gli attori stessi durante il loro possesso hanno provveduto inoltre a recintare detto terreno mediante l'installazione di recinzioni metalliche, impedendone l'accesso a terzi e disponendone in maniera esclusiva del possesso. L'area oggetto di usucapione era stata adibita dagli attori a parcheggio custodito del locale ristorante, a corti e spazi annessi alla medesima attività di ristorazione, anche mediante l'installazione e la realizzazione di manufatti per ristorazione, ad aree gioco per bambini con posizionamento di scivoli, altalene ecc. e ad area adibita a campo di calcetto.
La circostanza che gli attori si fossero preoccupati di manutenere, utilizzare, valorizzare e abbellire l'area antistante l'immobile di loro proprietà, prendendosene cura e organizzandola a proprio gusto fa sì che detta porzione di terreno sia da considerarsi, animo e corpo, cosa propria degli attori, da tempo ultraventennale. Dalla relazione tecnica eseguita dal CTP e dalla documentazione tecnica e fotografica ad essa allegata si evinceva che nell'area per cui è causa erano state realizzate nel tempo pulizie, manutenzioni, delimitazioni e recinzioni e le seguenti strutture graficamente rappresentate nell'allegato 4 alla relazione stessa. La conformazione dei luoghi confermava che il fabbricato adibito a ristorante e l'area per cui è causa si possano visivamente considerare un'unica proprietà, anche per l'evidente interclusione del fondo usucapito e quindi per l'impossibilità per chiunque di accedervi se non transitando dalla proprietà degli odierni istanti. Concludevano le parti attrici chiedendo di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1146 e 1158 c.c. l'avvenuto acquisto in favore degli attori, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno meglio individuato in colore rosso nella planimetria allegato 4 alla perizia redatta dal
ME , oggi censito in maggior consistenza nel NCT di Persona_2
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Roma al foglio 881 - particella 646 parte, ovvero quella minore o maggiore area che risulterà comunque posseduta uti domini dagli odierni attori per il tempo necessario ad usucapire, per avere gli attori stessi, anche unendo il proprio possesso con quello del proprio dante causa , mantenuto il possesso CP_1 di detto terreno in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari, di provvedere alla trascrizione in favore degli attori dell'intervenuto acquisto. Con vittoria di spese.
Si costituiva Roma capitale e rappresentava che l'area era parte del patrimonio indisponibile. Documentava l'origine dell'acquisizione e la storia amministrativa del bene. formulava la domanda riconvenzionale di rilascio e di CP_3 condanna alla corresponsione di una somma quali corrispettivi e/o indennità di occupazione e/o risarcimento danni. Concludeva chiedendo di: 1) CP_3 rigettare tutte le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto in quanto aventi ad oggetto beni inusucapibili e, comunque, per mancanza di tutti i requisiti necessari per il perfezionamento dell'usucapione; 2) in via riconvenzionale, ed in accoglimento della relativa domanda di condannare gli attori, o, CP_3 comunque, coloro che le occupino, al rilascio di tutte le porzioni immobiliari di cui è causa, e dei manufatti che sulle stesse insistono, libere e vuote da persone o cose ed al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni e/o indennità per tutto il periodo di abusiva occupazione che sarà accertato in corso di giudizio, fino all'effettivo rilascio, anche da determinarsi a seguito di consulenza tecnica di ufficio, o, comunque, in subordine, da valutarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
All'udienza del 12.5.2025 erano assegnati i termini ex art.190 c.p.c. e la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Affinché un bene possa rivestire il carattere pubblico tipico dei beni “patrimoniali indisponibili” poiché destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. deve sussistere un doppio requisito:
A) la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio;
4 5
B) l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio.
Secondo la coesa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Sent., data ud. 26/09/2024,
21/10/2024, n. 27144) l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende dall'esistenza di un duplice requisito (soggettivo e oggettivo), quello della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente proprietario di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e quello dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (vedi
Cass. 25.3.2016 n.6019; Cass. sez. un. 28.6.2006 n. 14865). ha ampiamente dimostrato la presenza di entrambi i requisiti e, CP_3 pertanto, il terreno non è oggettivamente giuridicamente usucapibile;
tale constatazione rende superflua l'analisi delle materiali occupazioni descritte in narrativa.
Il terreno era stato oggetto di cessione volontaria rep. 14922 dell'8.8.1974, (notaio
) e risulta acquisito al patrimonio indisponibile capitolino in virtù Persona_3 della Convenzione Urbanistica rep. 14923 dell'8.8.1974. L'area è inserita nel perimetro dell'Opera Pubblica 39 “Sistemazione a verde del fosso della
Cecchignola”, da realizzarsi nell'ambito del Programma Recupero Urbano ex art. 11 L. n. 434/1993 “Laurentino”, così come previsto dall'Accordo di Programma stipulato dal con la , ratificato dal Consiglio CP_6 CP_7
Comunale con Deliberazione n. 62 del 18.4.2005 e pubblicato sul BURL n. 26, stante la definitiva approvazione dello stesso con Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 524 del 3.8.2007. Come condivisibilmente osservato dalla difesa di la pubblicazione sul BUR del n. 26 del 20 CP_3 CP_7 settembre 2007 dell'Accordo di Programma relativo al P.R.U. Laurentino ha realizzato un ulteriore atto amministrativo che da una parte manifesta la volontà della P.A. di imporre sul terreno un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10 del T.U. Esproprio. Si è determinata in questo modo una dichiarazione di pubblica utilità del bene che esclude che ci possa essere il fenomeno dell'usucapione.
La pubblicazione BURL n. 26 del 2007, supplemento ordinario n. 1, del
Programma Recupero Urbano ex art. 11 L. n. 434/1993 “Laurentino approvato
5 6
con Decreto del Presidente della Regione n.524/2007, costituisce una forma CP_7 di pubblicità; appare evidente il vincolo di destinazione e l'importante funzione pubblica dell'area in argomento partecipata dalla P.A. a tutti i cittadini.
Peraltro, l'area in questione è anche ricompresa nel perimetro del piano territoriale
Paesistico di Roma ambito territoriale n. 15/3 “Cecchignola-Vallerano” approvato ai sensi dell'art. 21 comma 2 R.L. 24/1998, nonché vincolata ai sensi della Tav.
24/B-Beni Paesaggistici-Ricognizione delle aree tutelate per Legge art. 134 co. 1 lett. B e art. 142 co. 1 D. lvo 42/2004 - vincoli ricognitivi di Legge-corsi delle acque pubbliche art 7 L.R. 24/1998-aree boscali art. 10 L.R. 24/1998.
Come se non bastasse il terreno è, altresì, inserito nella Tav. 24/C Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR-Schema del Piano regionale dei parchi art. 46 L.R. 29/1997 e nella Rete Ecologica del N.P.R.G. tav.
4*17. Il bene è indubbiamente entrato nel patrimonio indisponibile di
[...]
, la quale lo sta impiegando per finalità pubblicistiche anche se gli attuali CP_3 meri detentori hanno “sine titulo” recintato l'area sottraendolo alla sua destinazione pubblica, senza darne notizia a CP_3
Tuttavia, il bene immobile distinto al foglio 881 particella 646, è evidentemente inusucapibile in quanto facente parte del patrimonio indisponibile di
[...]
. La posizione degli odierni attori nei confronti dell'immobile è quella di CP_3
“detentore sine titulo”. L'eventuale realizzazione di un'area parcheggio con recinzione metallica ed altre opere possono astrattamente integrare violazioni urbanistico-edilizia ma mai comportare l'usucapione di aree destinate ad uso pubblico.
La domanda di usucapione delle parti attrici è, per quanto sopra esposto, rigettata.
Ne discende che, in presenza di una domanda riconvenzionale di CP_3 volta a richiedere il controvalore quale corrispettivo per l'occupazione senza titolo del sito, le parti attrici debbono essere condannate al valore monetario corrispondente. L'occupazione sine titulo, nel corso degli anni effettuata, deve essere remunerata dalle parti attrici in favore del proprietario con CP_3 una liquidazione che sarà nel dettaglio effettuata e quantificata in separata sede.
La liquidazione, infatti, richiede la misurazione del terreno occupato, il suo valore astratto, il tempo esatto di occupazione, le opere costruite ecc. ecc. tutte circostanze quest'ultime non presenti al fascicolo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle parti attrici, in misura paritaria e in solido, in favore di per euro CP_3
12.000,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di usucapione formulata dalle parti attrici;
b) accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e, per CP_3
l'effetto, condanna in solido le parti attrici al controvalore per l'occupazione del medesimo suolo nella misura esatta che sarà liquidata in separata sede;
c) condanna le parti attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite che in totale si liquidano in euro 12.000,00, in solido, tra tutte le parti attrici in misura paritaria (euro 3.000,00 ciascuna).
Roma, 27.11.2025
Il Giudice
RT CI
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