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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 478/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3998/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W900744/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W900744/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W900744/2024 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W900744/2024 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3194/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: L' Ade si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 03/09/2024, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY301W900744/2024, relativo al periodo d'imposta 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato:
redditi di lavoro autonomo per € 25.818,00; rettifica dei redditi di partecipazione da € 3.458,00 a € 12.280,00; volume d'affari IVA pari a € 33.100,00; maggiore IRPEF dovuta pari a € 9.630,00; maggiori addizionali regionale e comunale (tot. € 904,00); maggiore IVA pari a € 7.282,00; sanzioni complessive pari a € 54.853,00.
Secondo quanto emerge dall'avviso e dagli atti del procedimento, l'accertamento trae origine dall'analisi dei movimenti finanziari registrati su cinque rapporti bancari intestati al ricorrente, caratterizzati da movimentazioni in accredito per complessivi € 399.613,00 nell'anno 2017, a fronte di un reddito dichiarato pari a soli € 3.458,00.
Motivi di ricorso
1 - Nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e mancata produzione della delega al capo area firmatario.
2 - Errata quantificazione dei versamenti ingiustificati: essi non sarebbero € 33.100,00 ma € 15.900,00, poiché € 17.200,00 sarebbero restituzioni in contanti da parte del nipote Nominativo_1 a fronte di un prestito erogato nel 2015.
3 - Erronea qualificazione dei versamenti come reddito professionale anziché somme occasionali.
4 - In via subordinata, applicazione del regime forfettario ex L. 190/2014.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
Con atto depositato nel fascicolo, l'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che L'avviso è stato regolarmente sottoscritto dal Capo Area Nominativo_2 funzionario appartenente alla terza area, munito di valida delega di firma, risultante dall'Atto Dispositivo n. 19/2024 con decorrenza 01/04/2024–30/11/2024.
Il ricorrente ha giustificato € 328.884,89 nella fase di contraddittorio, ma non ha fornito prova documentale attendibile relativa ai presunti € 17.200,00 restituiti in contanti:
- le ricevute sono state prodotte solo in sede giudiziale,
- non è stato fornito l'estratto conto del nipote,
- nei verbali di contraddittorio si era sempre parlato di “assegni”, non di contanti;
tr al'latro, in un verbale lo stesso ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di soli € 3.500,00.
I versamenti di € 12.280,00 dalla ATP Archidea non sono stati contestati in giudizio, sicché l'Ufficio li considera definitivamente acquisiti come redditi di partecipazione.
La presunzione ex art. 32 DPR 600/1973 non è stata superata attraverso prova analitica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta nullità per difetto di sottoscrizione. La censura è infondata. L'avviso di accertamento risulta sottoscritto dal Capo Area Nominativo_2 funzionario appartenente alla terza area funzionale, espressamente delegato con Atto Dispositivo n. 19/2024 del Direttore Provinciale
Nominativo_3. Ai sensi dell'art. 42 DPR 600/1973, come chiarito da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis Cass. nn. 22800/2015, 22810/2015, 959/2015, 3292/2024, 17480/2024), l'avviso può essere sottoscritto dal capo ufficio, oppure da un funzionario della carriera direttiva (oggi: terza area funzionale) validamente delegato. Non occorre che il delegato rivesta qualifica dirigenziale. Nel caso di specie la delega risulta esistente, antecedente all'atto e regolarmente pubblicizzata, sicché l'atto è pienamente valido.
2. Sulla contestazione dei versamenti non giustificati. La doglianza non merita accoglimento. Il ricorrente afferma che € 17.200,00 siano restituzioni in contanti del nipote, ma le ricevute sono state prodotte solo in giudizio e non durante i numerosi contraddittori;
non è stato prodotto l'estratto conto del nipote, necessario per verificare la corrispondenza con eventuali prelievi;
i verbali di contraddittorio riportano sempre, per il debito residuo, il riferimento ad “assegni”; in un verbale il ricorrente riconosceva come importo da detrarre solo € 3.500,00. Le contraddizioni interne e la tardiva produzione documentale inducono a ritenere non attendibile la versione del contribuente. L'art. 32 DPR 600/1973 impone una prova analitica, non generica, dell'estraneità dei versamenti ai fatti imponibili. Tale prova non è stata fornita.
3. Sulla qualificazione dei versamenti come reddito professionale. L'Ufficio ha correttamente qualificato i versamenti in contante come redditi di lavoro autonomo in quanto le movimentazioni sono ripetute, significative e non occasionali;
il ricorrente non svolge attività d'impresa o professionale dichiarata, ma ciò non impedisce di accertare un'attività effettiva;
la giurisprudenza costante ritiene che versamenti non giustificati su conto di soggetto che svolge attività professionale siano presuntivamente ricavi. Non vi sono quindi elementi per qualificare le somme come proventi occasionali.
4. Sulla richiesta subordinata di applicazione del regime forfettario. La richiesta non può essere accolta.
L'applicazione del regime forfettario presuppone:
- un'opzione espressa,
- il possesso dei requisiti formali e sostanziali nell'anno di imposta,
- la tenuta delle relative scritture sostitutive.
Il ricorrente non ha mai esercitato l'opzione, né possedeva partita IVA nell'anno di imposta. L'apertura d'ufficio della partita IVA ex post non consente l'applicazione automatica del regime agevolato.
Pertanto, alla luce di quanto esposto la presunzione legale ex art. 32 DPR 600/1973 non è stata superata.
Si compensano le spese di lite, considerata la particolarità della controversia e il ridimensionamento dell'accertamento iniziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa spese. Palermo, 15.12.25
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3998/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W900744/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W900744/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W900744/2024 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W900744/2024 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3194/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: L' Ade si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 03/09/2024, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY301W900744/2024, relativo al periodo d'imposta 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato:
redditi di lavoro autonomo per € 25.818,00; rettifica dei redditi di partecipazione da € 3.458,00 a € 12.280,00; volume d'affari IVA pari a € 33.100,00; maggiore IRPEF dovuta pari a € 9.630,00; maggiori addizionali regionale e comunale (tot. € 904,00); maggiore IVA pari a € 7.282,00; sanzioni complessive pari a € 54.853,00.
Secondo quanto emerge dall'avviso e dagli atti del procedimento, l'accertamento trae origine dall'analisi dei movimenti finanziari registrati su cinque rapporti bancari intestati al ricorrente, caratterizzati da movimentazioni in accredito per complessivi € 399.613,00 nell'anno 2017, a fronte di un reddito dichiarato pari a soli € 3.458,00.
Motivi di ricorso
1 - Nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e mancata produzione della delega al capo area firmatario.
2 - Errata quantificazione dei versamenti ingiustificati: essi non sarebbero € 33.100,00 ma € 15.900,00, poiché € 17.200,00 sarebbero restituzioni in contanti da parte del nipote Nominativo_1 a fronte di un prestito erogato nel 2015.
3 - Erronea qualificazione dei versamenti come reddito professionale anziché somme occasionali.
4 - In via subordinata, applicazione del regime forfettario ex L. 190/2014.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
Con atto depositato nel fascicolo, l'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che L'avviso è stato regolarmente sottoscritto dal Capo Area Nominativo_2 funzionario appartenente alla terza area, munito di valida delega di firma, risultante dall'Atto Dispositivo n. 19/2024 con decorrenza 01/04/2024–30/11/2024.
Il ricorrente ha giustificato € 328.884,89 nella fase di contraddittorio, ma non ha fornito prova documentale attendibile relativa ai presunti € 17.200,00 restituiti in contanti:
- le ricevute sono state prodotte solo in sede giudiziale,
- non è stato fornito l'estratto conto del nipote,
- nei verbali di contraddittorio si era sempre parlato di “assegni”, non di contanti;
tr al'latro, in un verbale lo stesso ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di soli € 3.500,00.
I versamenti di € 12.280,00 dalla ATP Archidea non sono stati contestati in giudizio, sicché l'Ufficio li considera definitivamente acquisiti come redditi di partecipazione.
La presunzione ex art. 32 DPR 600/1973 non è stata superata attraverso prova analitica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta nullità per difetto di sottoscrizione. La censura è infondata. L'avviso di accertamento risulta sottoscritto dal Capo Area Nominativo_2 funzionario appartenente alla terza area funzionale, espressamente delegato con Atto Dispositivo n. 19/2024 del Direttore Provinciale
Nominativo_3. Ai sensi dell'art. 42 DPR 600/1973, come chiarito da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis Cass. nn. 22800/2015, 22810/2015, 959/2015, 3292/2024, 17480/2024), l'avviso può essere sottoscritto dal capo ufficio, oppure da un funzionario della carriera direttiva (oggi: terza area funzionale) validamente delegato. Non occorre che il delegato rivesta qualifica dirigenziale. Nel caso di specie la delega risulta esistente, antecedente all'atto e regolarmente pubblicizzata, sicché l'atto è pienamente valido.
2. Sulla contestazione dei versamenti non giustificati. La doglianza non merita accoglimento. Il ricorrente afferma che € 17.200,00 siano restituzioni in contanti del nipote, ma le ricevute sono state prodotte solo in giudizio e non durante i numerosi contraddittori;
non è stato prodotto l'estratto conto del nipote, necessario per verificare la corrispondenza con eventuali prelievi;
i verbali di contraddittorio riportano sempre, per il debito residuo, il riferimento ad “assegni”; in un verbale il ricorrente riconosceva come importo da detrarre solo € 3.500,00. Le contraddizioni interne e la tardiva produzione documentale inducono a ritenere non attendibile la versione del contribuente. L'art. 32 DPR 600/1973 impone una prova analitica, non generica, dell'estraneità dei versamenti ai fatti imponibili. Tale prova non è stata fornita.
3. Sulla qualificazione dei versamenti come reddito professionale. L'Ufficio ha correttamente qualificato i versamenti in contante come redditi di lavoro autonomo in quanto le movimentazioni sono ripetute, significative e non occasionali;
il ricorrente non svolge attività d'impresa o professionale dichiarata, ma ciò non impedisce di accertare un'attività effettiva;
la giurisprudenza costante ritiene che versamenti non giustificati su conto di soggetto che svolge attività professionale siano presuntivamente ricavi. Non vi sono quindi elementi per qualificare le somme come proventi occasionali.
4. Sulla richiesta subordinata di applicazione del regime forfettario. La richiesta non può essere accolta.
L'applicazione del regime forfettario presuppone:
- un'opzione espressa,
- il possesso dei requisiti formali e sostanziali nell'anno di imposta,
- la tenuta delle relative scritture sostitutive.
Il ricorrente non ha mai esercitato l'opzione, né possedeva partita IVA nell'anno di imposta. L'apertura d'ufficio della partita IVA ex post non consente l'applicazione automatica del regime agevolato.
Pertanto, alla luce di quanto esposto la presunzione legale ex art. 32 DPR 600/1973 non è stata superata.
Si compensano le spese di lite, considerata la particolarità della controversia e il ridimensionamento dell'accertamento iniziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa spese. Palermo, 15.12.25