Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01865/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1865 del 2025, proposto da
M Cube S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Paola Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA RU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determina Dirigenziale - Servizio Urbanistica - n. 20 del 17/02/2025, non comunicata, con la quale il Comune di Benevento ha annullato in autotutela i Permessi di Costruire nn. 3168/2020 e 3510/2022 rilasciati alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA RU S.r.l. e del Comune di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa NA BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente (che dichiara di essere proprietaria di un’area sita nel Comune di Benevento ed individuata catastalmente al foglio n. 57 p.lla n. 1033 avente superficie complessiva di 1480 mq.), con ricorso notificato l’08/04/2025 e depositato in giudizio l’11/04/2025, impugna la determina Dirigenziale - Servizio Urbanistica – n. 20 del 17/02/2025, non comunicata, con la quale il Comune di Benevento ha annullato in autotutela il Permesso di Costruire n. 3168/2020 del 14/08/2020 rilasciato alla ricorrente “ per la realizzazione di 24 box auto non pertinenziali alla Via Cavour, ubicato in Benevento, censito al Catasto al Foglio n°57 particella 33, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ”, e il Permesso di Costruire n. 3510/2022 del 15/07/2022 rilasciato alla ricorrente “ per la realizzazione di tre villette a schiera in luogo dei 24 box auto già autorizzati con P.d.C. 3168/2020, alla Via Cavour, ubicato in Benevento, censito al Catasto al Foglio n°57 particella 33, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ”, permesso poi volturato dalla Società ricorrente in favore della promissaria acquirente MA RU S.r.l. (a seguito del preliminare di compravendita dell’area in questione del 09/10/2023), con nota comunale di approvazione del 14/11/2023.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 21 NONIES DELLA L. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE E LEALE COLLABORAZIONE CON IL CITTADINO; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; SVIAMENTO DI POTERE.
Il 15/04/2025, si è costituita in giudizio la Società MA RU S.r.l., eccependo che il ricorso è irricevibile, inammissibile, improcedibile ed infondato sia in fatto che in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare.
Il 30/04/2025, si è costituito in giudizio il Comune di Benevento, depositando all’uopo una memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’insussistenza in capo alla Società ricorrente dell’interesse a ricorrere e l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Il 02/05/2025, la cointeressata Società MA RU S.r.l ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha insistito per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, formulando istanza di riunione - stante la connessione oggettiva e soggettiva - del presente giudizio con quello già instaurato in via autonoma dalla MA RU e distinto innanzi questo T.A.R. con R.G. n. 1986/2024, per il quale era stata fissata udienza pubblica per la seconda udienza di Febbraio 2026.
Il 07/05/2025, il Comune di Benevento ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa.
Nella Camera di Consiglio dell’08/05/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, quest’ultima ha rinunciato all'istanza cautelare, quindi il Collegio ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare e determinato la fissazione della causa in udienza pubblica alla seconda data utile di Febbraio 2026, per ragioni di connessione.
L’08/01/2026, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha replicato all’eccezione di carenza di interesse sollevata dal Comune resistente ed ha ribadito le proprie difese, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 12/02/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, va respinto, in disparte l’eccezione di inammissibilità dello stesso per carenza di interesse (che, peraltro, appare infondata, essendo parte ricorrente promissaria alienante, in forza di contratto preliminare di compravendita del 9/10/2023, dell’area oggetto dei Permessi di Costruire n.3168/2020 e n.3510/2022 annullati in autotutela).
1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente, dopo avere premesso che “ il provvedimento impugnato, nella parte in cui pretende di annullare il permesso di costruire n. 3168/2020, è palesemente illegittimo in quanto tale titolo edilizio non esiste poiché sostituito dal Permesso di Costruire 3519/2022 ”, lamenta – essenzialmente – la violazione dell’art. dell'art. 21- nonies l. n. 241/1990 per la insussistenza dei presupposti previsti dalla norma e, in particolare, (i) per la violazione del termine di 12 mesi dall’adozione dell’atto, in quanto non si configurerebbe nel caso di specie la falsa rappresentazione dei fatti di cui al comma 2 bis del medesimo art.21 nonies, (ii) per la insussistenza della difformità dei permessi di costruire n.3168/2020 e n.3510/2022 rispetto al piano di lottizzazione adottato con delibera di G.C. n.222/2008 e (iii) per la insussistenza del pubblico interesse, non avendo l’Amministrazione indicato quale sia l’interesse pubblico sotteso all’adozione del provvedimento di secondo grado né, tanto meno, effettuato una comparazione con l’interesse del privato.
Tutte le predette censure sono infondate.
1.1. - Premesso che il gravato provvedimento di annullamento in autotutela non poteva che interessare entrambi i titoli edificatori abilitativi, poiché il permesso di costruire n. 3510/2022 è stato rilasciato in variante del precedente permesso di costruire n. 3168/2020 (del quale mutua i medesimi presupposti), a seguito di richiesta di permesso di costruire in variante dell’11/08/2021, presentata prima della scadenza del precedente titolo edilizio (i lavori assentiti con il P.d.C. n. 3168/2020 avrebbero infatti dovuto avere inizio entro il 13/08/2021), sotto un primo profilo, devono ritenersi sussistenti e sufficientemente esplicitati in motivazione i presupposti per l’esercizio dell’autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies , comma 2- bis , L. 241/1990.
Si legge, infatti, nella motivazione del provvedimento di annullamento in autotutela che “ che l'analisi degli atti e il sopralluogo hanno evidenziato che i titoli edilizi P. di C. n. 3168/2020 e P. di C. n. 3510/2022 sono stati rilasciati in difformità rispetto al Piano di Lottizzazione, approvato con Delibera di G.C. n. 222/2008 e relativa convenzione del 05/02/2009, mediante una erronea e non veritiera rappresentazione dello stato di fatto, in quanto l'area oggetto di intervento, come innanzi specificato, non è in realtà un lotto libero, ma costituisce ed è parte integrante del piano di lottizzazione approvato con delibera di G.M. n.222/08 la cui convenzione è stata sottoscritta in data 05/02/2009 Rep. Del 25/02/2009", ancora vigente all'atto della richiesta del P. di C. 3168/2020 ” (in particolare, l’area interessata dal provvedimento impugnato non è suscettibile di edificazione poiché destinata alla realizzazione di un impianto sportivo ad uso privato con relativi accessori).
Come si evince dagli atti, nella richiesta di P.d.C. prot. n.94248 del 16/10/2019 per la realizzazione di 24 box auto non pertinenziali alla via Cavour (che sfocia nel permesso di costruire n. 3168/2020), l’area oggetto dell’intervento veniva, invece, indicata, sub lettera f) “ regolarità urbanistica e precedenti edilizi ”, punto f.1, come “ area libera ” (“ le opere riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera ”), pur dandosi atto nella allegata relazione tecnica che “ l’area in questione è stata oggetto di un più ampio intervento edilizio attuatosi con piano di lottizzazione approvato con delibera di G.M. n.222/08 e successivamente in virtù dei seguenti titoli edilizi: PdC - n. 1264/2009; PdC - n. 1501/2010; PdC – n. 2529/2014 .”
La dichiarazione resa da parte ricorrente (attraverso la barratura della casella del modulo sopra indicata) in merito alla libera edificabilità del lotto, privo, invero, di capacità edificatoria, appare oggettivamente idonea ad indurre in errore l’Amministrazione con riguardo a circostanze dirimenti ai fini del rilascio del titolo edilizio.
Ad avviso del Collegio, infatti, come già rilevato da questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, 16/01/2024, n. 433) « non è ostativa, nel caso di specie, ai fini dell’applicabilità dell’art. 21 nonies, comma 2-bis L. 241/90, l’astratta possibilità per l’Amministrazione di rilevare autonomamente la presenza del vincolo in sede d’istruttoria. La norma è stata condivisibilmente interpretata dalla giurisprudenza quale momento di emersione di un principio cardine dell’ordinamento, ovvero quello che esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile, laddove esso non sia esente da colpa grave o sia dovuto a dolo. In tali ipotesi, il legislatore consente all’Amministrazione, che sia stata tratta in errore dalle dichiarazioni dell’istante, di annullare il provvedimento (ricorrendone anche gli altri presupposti) anche oltre il termine annuale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, L. 241/90. In tale contesto la giurisprudenza (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.10.2023, n.9143/2023) ha attribuito rilievo anche alle dichiarazioni non false, ma fuorvianti che abbiano assunto efficacia causale del mancato immediato rilievo del vizio.
Tale deve ritenersi la condotta di un progettista che non provveda ad un corretto inquadramento urbanistico dell’area d’intervento, dichiarando solo parzialmente l’assetto urbanistico dell’area e omettendo di indicare la presenza di circostanze che incidano o possano incidere sull’assentibilità del progetto presentato. Infatti l’area di intervento viene individuata in modo del tutto autonomo dalla parte privata e, dunque, l’onere di clare loqui, in merito alla sua esatta collocazione ed al suo inquadramento urbanistico incombe soprattutto in capo al privato ».
1.2. - L’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L.241/1990, dei permessi di costruire n.3168/2020 e n.3510/2022 è stato disposto in quanto detti titoli edilizi erano stati rilasciati sul falso presupposto che l’area interessata dall’intervento fosse suscettibile di edificazione e classificabile come zona elementare B2, quindi oggetto di interventi edilizi diretti, nel mentre « l'esame dei titoli edilizi ha evidenziato che la capacità edificatoria dell'intera area risulta assorbita dalla costruzione dei tre organismi assentiti con i titoli P. di C.: n.1264/2009, n. 1501/2010 e n.2529/2014, di conseguenza il lotto in oggetto conserva la sola volumetria residua destinata al blocco servizi del campo sportivo come da Piano di Lottizzazione da ciò deriva che il P. di C. n. 3168/2020 risulta "in sostanziale violazione del summenzionato piano" ».
Parte ricorrente deduce che “ la convenzione di lottizzazione [tra il Comune di Benevento e la Sigma S.r.l.] è stata stipulata in data 05/02/2009, con la conseguenza che il termine decennale scadeva il 05/02/2019. Considerando la proroga triennale disposta dalla L. 98/2013, il piano di lottizzazione è decaduto definitivamente il 05/02/2022. Ne consegue che, all’atto del rilascio del permesso di costruire n. 3510 del 15/07/2022, il piano di lottizzazione era decaduto e divenuto privo di efficacia ”.
Il predetto assunto è errato.
Osserva, infatti, il Collegio che, in disparte il fatto che alla data di presentazione di ambedue le richieste dei permessi di costruire n.3168/2020 e n. 3510/2022, rispettivamente il 16/10/2019 e l’11/08/2021, era ancora vigente la disciplina urbanistica convenzionale del piano di lottizzazione (in forza della quale erano stati rilasciati alla Società Sigma S.r.l. i P.d.C. n.1267/2009, n.1501/2010 e n.2529/2014, con cui tutta la volumetria assentibile sull’intera area, pari a 19.460,00 mc, era già stata assorbita e l’area di cui alla p.lla 1033 Fg 57 per cui è causa risultava destinata alla realizzazione di un impianto sportivo ad uso privato con relativi accessori e non era, conseguentemente, suscettibile di edificazione), la suddetta disciplina urbanistica convenzionale del piano di lottizzazione era pacificamente ancora vigente (anche) all’atto del rilascio del permesso di costruire n.3168/2020 del 14/08/2020, del quale il successivo permesso di costruire n. 3510/2022 del 15/07/2022, rilasciato in variante del precedente, mutua i vizi, anche in base alla giurisprudenza secondo cui “ il rilascio del permesso a costruire in variante ad un precedente permesso illegittimo non sana l’illegittimità di questo né legittima l’attività edilizia successivamente svolta, in quanto si tratta dello sviluppo dell’originaria attività illecita (Cass., Sez. 3, n. 10713 del 28/01/2009, Rv. 243109) ” (Cassazione penale, Sezione III, 11 settembre 2020, n. 25925).
In ogni caso, poi, come rilevato nel provvedimento impugnato e nelle difese del Comune resistente, il titolo edilizio non avrebbe potuto essere rilasciato neanche dopo la scadenza della convenzione di lottizzazione, in quanto “ Sebbene, infatti, una volta decorso il termine fissato per l’esecuzione delle opere previste dal piano di lottizzazione «questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione» (art.17 L.U.), quindi, nel caso in esame, per la parte destinata alla realizzazione dell’impianto sportivo, tale inefficacia non comporta la riclassificazione dell’area come zona B2, bensì la assoggetta alle disposizioni del PUC vigente.
Ebbene, in base al PUC vigente, approvato in uno alle relative NTA con delibera C.C. n. 33 del 23.11.2012 il lotto oggetto dell’intervento di cui al PdC n.3510/2022 attualmente è compreso nell’area individuata come Comparto TU di tipo C (C1), come attestato del certificato di destinazione urbanistica (All.20).
Ne deriva che ai sensi dell’art.94 delle NTA, le zone del Tipo C, ad uso prevalentemente residenziale, «sono poste in correlazione attuativa attraverso la disciplina del comparto edificatorio», e che le modalità di intervento, ai sensi dell’art.95 della NTA sono del tipo «intervento indiretto attraverso la disciplina del comparto». ” Non sono ammissibili, pertanto, interventi diretti, bensì interventi attuabili attraverso la disciplina del comparto edificatorio.
1.3. - Quanto all’omessa indicazione dell’interesse pubblico sotteso all’adozione del provvedimento di secondo grado e alla omessa comparazione con l’interesse del privato, basti richiamare la prevalente e condivisa giurisprudenza amministrativa anche di questo Tribunale, secondo cui « l'interesse pubblico all'eliminazione, ai sensi dell'art. 21-nonies L. n. 241 del 1990, di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell'interessato, tutte le volte in cui tale rappresentazione sia risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo. In questo caso, il privato non può vantare un legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l'induzione in errore dell'Amministrazione procedente. Nelle ipotesi di erronea o falsa rappresentazione della realtà, che costituisce presupposto dell'atto positivo assunto, la discrezionalità dell'Amministrazione in materia si azzera, vanificando sia l'interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso » (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, 05/09/2023, n.4975).
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve, quindi, essere respinto.
3. - Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, anche considerate le peculiarità fattuali del caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AU DD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NA BB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA BB | IA AU DD |
IL SEGRETARIO