TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
[...] CP_1 Parte_2
ATTORI e
CP_2
[...] Controparte_3
Pt_1 Controparte_4
CONVENUTI
Oggi 17 gennaio 2025, rilevato che con provvedimento 29 dicembre 2024 questo giudice ha rinviato la causa ad oggi e disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che detto provvedimento risulta ritualmente comunicato a tutte le parti costituite;
tutto ciò rilevato, questo giudice redige la sentenza che viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 758/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), in proprio e quale rappresentante legale Parte_1 C.F._1
dell'impresa (P.IVA.: ), rappresentati e Controparte_5 P.IVA_1
difesi dall'avv. Eleonora Rizzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, in Busto Arsizio, Via Mameli, 27, giusta procura in atti
- Attore -
Contro in proprio e quale socia accomandataria di CP_4 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Anzani presso il cui studio in
[...]
Milano, Viale Col di Lana, 6, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
convenuta e contro
(P.IVA: , rappresentata e difesa Controparte_7 P.IVA_2
dall'avv. Corrado Macchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Carnago, Via prof. Castiglioni, 1, giusta procura in atti convenuta e contro pagina 2 di 7 , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, CP_7
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Macchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Carnago, Via prof. Castiglioni, 1, giusta procura in atti convenuto
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto datato 13 febbraio 2022 (rectius 2023) il GN , in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante dell'impresa individuale , ha citato Controparte_5
avanti questo tribunale in proprio e quale socia accomandataria della società CP_8
di nonché in proprio e quale titolare Controparte_6 Controparte_4 CP_2
dell'impresa individuale e la per CP_2 Parte_3
sentirli condannare “in via solidale, ovvero alternativa tra loro, ovvero ciascuno per il titolo di responsabilità che risulterà di pertinenza dei singoli” a pagare a suo favore la somma di €
15.000,00.
Al riguardo il GN ha riferito: che dal maggio 2015 al dicembre 2019 egli è stato Pt_1
titolare di un esercizio pubblico di bar - enoteca sito in Caronno Varesino, Via Maggiolino, 35; che in data 12 dicembre 2019 egli cedeva alla la parte Controparte_6
della sua azienda costituita dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
che la cessione non riguardava “il trasferimento della licenza di esercizio di rivendita di tabacchi, articoli per fumatori, esercizio di lotto, giochi ecc., in quanto sarebbe stato necessario avere un soggetto cessionario, con cittadinanza italiana, non presente al momento del rogito, a dicembre 2019”; che in data 27 luglio 2020 egli cedeva
“personalmente” al GN il complesso dei beni destinati all'esercizio CP_2
dell'attività di vendita al dettaglio di articoli per fumatori e del Lotto;
che nella stessa data la pagina 3 di 7 società di era trasformata in di;
che Controparte_6 CP_4 Controparte_6 CP_2
nell'atto di cessione a favore di , quest'ultimo, che precisava di agire quale CP_2
imprenditore, dichiarava che si sarebbe iscritto nei termini di legge nel registro delle imprese della
Camera di Commercio di Varese al medesimo titolo;
che per agevolare il passaggio dei titoli abilitativi autorizzativi necessari per l'esercizio dell'attività ceduta al GN il CP_2
signor si impegnava a tenere aperto un conto corrente a proprio nome presso la Pt_1
, per il pagamento dei bolli auto e l'acquisto dei tabacchi e ciò sino Controparte_9
all'ottenimento delle volture a favore del cessionario;
che nell'atto di cessione CP_2
dei generi di monopolio le parti convenivano che durante il tempo occorrente per ottenere la voltura della relativa licenza di commercio a favore del cessionario, quest'ultimo avrebbe potuto acquistare generi di monopolio utilizzando il nominativo e il conto corrente del cedente, con obbligo del cessionario di versare settimanalmente la provvista;
che nel medesimo atto era previsto che sino all'effettiva voltura della licenza di rivendita dei beni di monopolio, le fatture di acquisto e conseguentemente i relativi aggi sarebbero stati fatturati al nominativo della parte cedente, con conseguente obbligo della medesima di dichiarare e liquidare le imposte, dirette e previdenziali, mentre parte cessionaria si obbligava settimanalmente a corrispondere alla cedente i relativi importi.
L'attore ha assunto che i “rimborsi” non venivano effettuati e che egli maturava “un credito” nei confronti di per il periodo “gennaio - 27 luglio Controparte_6 Controparte_6
2020” (tuttavia non specificato nel suo ammontare), “e di € 2.835,00” nei riguardi di
[...]
, per il periodo 28 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Controparte_6 CP_2
L'attore ha infine riferito che depositava la domanda di mediazione, ma la procedura sortiva esito negativo.
Tutte le parti convenute si sono costituite in giudizio.
pagina 4 di 7 Il GN e la signora hanno, tra l'altro, eccepito la nullità della CP_2 Parte_4
citazione ex art. 164 IV co. c.p.c., sull'assunto che l'attore non ha indicato le ragioni per cui ha chiesto il pagamento della somma di € 15.000,00.
Con ordinanza, resa all'esito di scioglimento di riserva, il giudice, ritenuta fondata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dai convenuti, ha assegnato all'attore termine perentorio ex art. 164 c.p.c. per integrare la domanda e rinviato la causa ad altra udienza. Detta ordinanza risulta ritualmente comunicata a tutte le parti costituite. Senonché l'attore non ha ottemperato all'ordine di integrazione in essa contenuto.
All'udienza seguente l'attore ha chiesto di essere rimessi in termini, ovvero di concedere i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., assumendo di non avere avuto conoscenza dell'ordinanza di scioglimento della riserva, a causa di un disguido informatico.
L'attore non ha tuttavia fornito prova del dedotto disguido informatico.
Il giudice ha rigettato entrambe le istanze attoree, per le ragioni di cui all'ordinanza 1° febbraio 2024, cui rinvia.
Con il medesimo provvedimento il giudice ha rinviato al 21 novembre 2024 per discussione.
A detta udienza il difensore di parte attrice ha dichiarato che il giorno precedente aveva rinunciato al mandato e ha chiesto un rinvio della causa per consentire all'attore di munirsi di un nuovo difensore.
Il giudice ha accolto l'istanza e rinviato all'udienza del 19 dicembre 2024 nella quale l'attore è comparso per mezzo di un nuovo difensore, costituitosi richiamando le conclusioni e le istanze svolte dal precedente difensore.
All'esito della riserva assunta alla predetta udienza il giudice, con provvedimento 29 dicembre 2024, preso atto della costituzione dell'attore con nuovo difensore, ha rinviato ad oggi per discussione e disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, precisando che dette note dovevano contenere solo le istanze e le conclusioni della parte, come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.
pagina 5 di 7 ** * **
Deve innanzitutto dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di parte attrice denominato ”note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.”, in quanto trattasi invero di memoria, che non è stata autorizzata.
Come precisato da questo giudice nel provvedimento 29 dicembre 2024 e peraltro prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., le note scritte devono contenere solo le istanze e conclusioni, mentre l'atto di parte attrice è una memoria di nove pagine, che contiene una replica alle eccezioni svolte dai convenuti nelle proprie comparse di costituzione e un'integrazione della domanda ex art. 164 c.p.c. Integrazione tardiva in quanto non spiegata nel termine perentorio fissato in precedenza dal giudice.
Ciò premesso, l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalle parti convenute è fondata.
Infatti nel proprio atto di citazione l'attore non ha riferito se il credito da lui vantato riguarda merce pagata per conto dei convenuti e non rimborsata, ovvero attiene ad imposte da lui versate e non rimborsategli, ovvero ancora riguarda altri fatti e, come hanno rilevato entrambi i convenuti, neppure i documenti menzionati nell'atto di citazione forniscono chiarimenti, perché il documento 7, indicato in citazione proprio in merito al dedotto credito,
è invero una visura camerale della società di mentre il Controparte_6 CP_2
documento 4, denominato “documenti del credito”, appare addirittura confusorio, perché si tratta di una lettera con la quale le comunicano alla Controparte_10 Controparte_5
l'ammontare degli aggi corrispostigli per l'anno 2020, ossia le somme incassate dal
[...]
signor nell'anno 2020. Somme che in quanto percepite dal signor non Pt_1 Pt_1
possono certo essere chieste ai convenuti a titolo di rimborso.
Va poi osservato che la vicenda da cui trae origine la presente causa pare essere l'atto di cessione dell'attività di tabaccheria, atto intervenuto tra il signor personalmente e il Pt_1
signor personalmente. Senonché nel proprio atto di citazione l'attore, che ha CP_2
pagina 6 di 7 evocato in giudizio anche la società , non ha riferito i fatti o Parte_3
le ragioni per cui ha citato anche la predetta società, che risulta estranea all'atto di cessione.
La mancata integrazione della domanda nel termine perentorio assegnato dal giudice comporta la nullità della citazione che deve essere qui dichiarata.
Quanto alle spese di lite, esse liquidate in € 1.770,00 (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della non particolare complessità delle questioni oggetto di causa), oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte convenuta, devono porsi a carico di parte attrice in ragione della sua soccombenza. Le spese di lite devono distrarsi a favore dei difensori dei convenuti, come dagli stessi chiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 758/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la nullità della citazione introduttiva del presente giudizio;
condanna parte attrice a rifondere a ciascuna delle parti convenute le spese di lite, che liquida per ciascuna parte in € 1.770,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA. Spese da distrarsi a favore del difensore di ognuna di esse.
Varese, 17 gennaio 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
[...] CP_1 Parte_2
ATTORI e
CP_2
[...] Controparte_3
Pt_1 Controparte_4
CONVENUTI
Oggi 17 gennaio 2025, rilevato che con provvedimento 29 dicembre 2024 questo giudice ha rinviato la causa ad oggi e disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che detto provvedimento risulta ritualmente comunicato a tutte le parti costituite;
tutto ciò rilevato, questo giudice redige la sentenza che viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 758/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), in proprio e quale rappresentante legale Parte_1 C.F._1
dell'impresa (P.IVA.: ), rappresentati e Controparte_5 P.IVA_1
difesi dall'avv. Eleonora Rizzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, in Busto Arsizio, Via Mameli, 27, giusta procura in atti
- Attore -
Contro in proprio e quale socia accomandataria di CP_4 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Anzani presso il cui studio in
[...]
Milano, Viale Col di Lana, 6, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
convenuta e contro
(P.IVA: , rappresentata e difesa Controparte_7 P.IVA_2
dall'avv. Corrado Macchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Carnago, Via prof. Castiglioni, 1, giusta procura in atti convenuta e contro pagina 2 di 7 , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, CP_7
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Macchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Carnago, Via prof. Castiglioni, 1, giusta procura in atti convenuto
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto datato 13 febbraio 2022 (rectius 2023) il GN , in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante dell'impresa individuale , ha citato Controparte_5
avanti questo tribunale in proprio e quale socia accomandataria della società CP_8
di nonché in proprio e quale titolare Controparte_6 Controparte_4 CP_2
dell'impresa individuale e la per CP_2 Parte_3
sentirli condannare “in via solidale, ovvero alternativa tra loro, ovvero ciascuno per il titolo di responsabilità che risulterà di pertinenza dei singoli” a pagare a suo favore la somma di €
15.000,00.
Al riguardo il GN ha riferito: che dal maggio 2015 al dicembre 2019 egli è stato Pt_1
titolare di un esercizio pubblico di bar - enoteca sito in Caronno Varesino, Via Maggiolino, 35; che in data 12 dicembre 2019 egli cedeva alla la parte Controparte_6
della sua azienda costituita dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
che la cessione non riguardava “il trasferimento della licenza di esercizio di rivendita di tabacchi, articoli per fumatori, esercizio di lotto, giochi ecc., in quanto sarebbe stato necessario avere un soggetto cessionario, con cittadinanza italiana, non presente al momento del rogito, a dicembre 2019”; che in data 27 luglio 2020 egli cedeva
“personalmente” al GN il complesso dei beni destinati all'esercizio CP_2
dell'attività di vendita al dettaglio di articoli per fumatori e del Lotto;
che nella stessa data la pagina 3 di 7 società di era trasformata in di;
che Controparte_6 CP_4 Controparte_6 CP_2
nell'atto di cessione a favore di , quest'ultimo, che precisava di agire quale CP_2
imprenditore, dichiarava che si sarebbe iscritto nei termini di legge nel registro delle imprese della
Camera di Commercio di Varese al medesimo titolo;
che per agevolare il passaggio dei titoli abilitativi autorizzativi necessari per l'esercizio dell'attività ceduta al GN il CP_2
signor si impegnava a tenere aperto un conto corrente a proprio nome presso la Pt_1
, per il pagamento dei bolli auto e l'acquisto dei tabacchi e ciò sino Controparte_9
all'ottenimento delle volture a favore del cessionario;
che nell'atto di cessione CP_2
dei generi di monopolio le parti convenivano che durante il tempo occorrente per ottenere la voltura della relativa licenza di commercio a favore del cessionario, quest'ultimo avrebbe potuto acquistare generi di monopolio utilizzando il nominativo e il conto corrente del cedente, con obbligo del cessionario di versare settimanalmente la provvista;
che nel medesimo atto era previsto che sino all'effettiva voltura della licenza di rivendita dei beni di monopolio, le fatture di acquisto e conseguentemente i relativi aggi sarebbero stati fatturati al nominativo della parte cedente, con conseguente obbligo della medesima di dichiarare e liquidare le imposte, dirette e previdenziali, mentre parte cessionaria si obbligava settimanalmente a corrispondere alla cedente i relativi importi.
L'attore ha assunto che i “rimborsi” non venivano effettuati e che egli maturava “un credito” nei confronti di per il periodo “gennaio - 27 luglio Controparte_6 Controparte_6
2020” (tuttavia non specificato nel suo ammontare), “e di € 2.835,00” nei riguardi di
[...]
, per il periodo 28 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Controparte_6 CP_2
L'attore ha infine riferito che depositava la domanda di mediazione, ma la procedura sortiva esito negativo.
Tutte le parti convenute si sono costituite in giudizio.
pagina 4 di 7 Il GN e la signora hanno, tra l'altro, eccepito la nullità della CP_2 Parte_4
citazione ex art. 164 IV co. c.p.c., sull'assunto che l'attore non ha indicato le ragioni per cui ha chiesto il pagamento della somma di € 15.000,00.
Con ordinanza, resa all'esito di scioglimento di riserva, il giudice, ritenuta fondata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dai convenuti, ha assegnato all'attore termine perentorio ex art. 164 c.p.c. per integrare la domanda e rinviato la causa ad altra udienza. Detta ordinanza risulta ritualmente comunicata a tutte le parti costituite. Senonché l'attore non ha ottemperato all'ordine di integrazione in essa contenuto.
All'udienza seguente l'attore ha chiesto di essere rimessi in termini, ovvero di concedere i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., assumendo di non avere avuto conoscenza dell'ordinanza di scioglimento della riserva, a causa di un disguido informatico.
L'attore non ha tuttavia fornito prova del dedotto disguido informatico.
Il giudice ha rigettato entrambe le istanze attoree, per le ragioni di cui all'ordinanza 1° febbraio 2024, cui rinvia.
Con il medesimo provvedimento il giudice ha rinviato al 21 novembre 2024 per discussione.
A detta udienza il difensore di parte attrice ha dichiarato che il giorno precedente aveva rinunciato al mandato e ha chiesto un rinvio della causa per consentire all'attore di munirsi di un nuovo difensore.
Il giudice ha accolto l'istanza e rinviato all'udienza del 19 dicembre 2024 nella quale l'attore è comparso per mezzo di un nuovo difensore, costituitosi richiamando le conclusioni e le istanze svolte dal precedente difensore.
All'esito della riserva assunta alla predetta udienza il giudice, con provvedimento 29 dicembre 2024, preso atto della costituzione dell'attore con nuovo difensore, ha rinviato ad oggi per discussione e disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, precisando che dette note dovevano contenere solo le istanze e le conclusioni della parte, come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.
pagina 5 di 7 ** * **
Deve innanzitutto dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di parte attrice denominato ”note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.”, in quanto trattasi invero di memoria, che non è stata autorizzata.
Come precisato da questo giudice nel provvedimento 29 dicembre 2024 e peraltro prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., le note scritte devono contenere solo le istanze e conclusioni, mentre l'atto di parte attrice è una memoria di nove pagine, che contiene una replica alle eccezioni svolte dai convenuti nelle proprie comparse di costituzione e un'integrazione della domanda ex art. 164 c.p.c. Integrazione tardiva in quanto non spiegata nel termine perentorio fissato in precedenza dal giudice.
Ciò premesso, l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalle parti convenute è fondata.
Infatti nel proprio atto di citazione l'attore non ha riferito se il credito da lui vantato riguarda merce pagata per conto dei convenuti e non rimborsata, ovvero attiene ad imposte da lui versate e non rimborsategli, ovvero ancora riguarda altri fatti e, come hanno rilevato entrambi i convenuti, neppure i documenti menzionati nell'atto di citazione forniscono chiarimenti, perché il documento 7, indicato in citazione proprio in merito al dedotto credito,
è invero una visura camerale della società di mentre il Controparte_6 CP_2
documento 4, denominato “documenti del credito”, appare addirittura confusorio, perché si tratta di una lettera con la quale le comunicano alla Controparte_10 Controparte_5
l'ammontare degli aggi corrispostigli per l'anno 2020, ossia le somme incassate dal
[...]
signor nell'anno 2020. Somme che in quanto percepite dal signor non Pt_1 Pt_1
possono certo essere chieste ai convenuti a titolo di rimborso.
Va poi osservato che la vicenda da cui trae origine la presente causa pare essere l'atto di cessione dell'attività di tabaccheria, atto intervenuto tra il signor personalmente e il Pt_1
signor personalmente. Senonché nel proprio atto di citazione l'attore, che ha CP_2
pagina 6 di 7 evocato in giudizio anche la società , non ha riferito i fatti o Parte_3
le ragioni per cui ha citato anche la predetta società, che risulta estranea all'atto di cessione.
La mancata integrazione della domanda nel termine perentorio assegnato dal giudice comporta la nullità della citazione che deve essere qui dichiarata.
Quanto alle spese di lite, esse liquidate in € 1.770,00 (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della non particolare complessità delle questioni oggetto di causa), oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte convenuta, devono porsi a carico di parte attrice in ragione della sua soccombenza. Le spese di lite devono distrarsi a favore dei difensori dei convenuti, come dagli stessi chiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 758/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la nullità della citazione introduttiva del presente giudizio;
condanna parte attrice a rifondere a ciascuna delle parti convenute le spese di lite, che liquida per ciascuna parte in € 1.770,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA. Spese da distrarsi a favore del difensore di ognuna di esse.
Varese, 17 gennaio 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 7 di 7