Art. 2.
Gli aumenti di tassa di concessione governativa derivanti dalle modificazioni apportate dal precedente articolo al decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11 , convertito nella presente legge, devono essere corrisposti entro 30 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultima.
Gli aumenti di tassa di concessione governativa derivanti dalle modificazioni apportate dal precedente articolo al decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11 , convertito nella presente legge, devono essere corrisposti entro 30 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultima.