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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1064/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di AS, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1064/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.FALBO ANTONIO MARIANO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FALBO ANTONIO MARIANO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 9/6/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 24/4/1997, che dalla unione era nato il figlio e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Persona_1
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
si impegna a corrispondere €. 150,00 mensili per il mantenimento alla sig.ra Parte_1
ed €. 150,00 mensili per il mantenimento del figlio , non Controparte_1 Persona_1
ancora autosufficiente. Le spese straordinarie per il figlio , da concordarsi Persona_1
preliminarmente tra le parti, sono fissate nel 50% a carico di e nel 50% a Parte_1
carico di . Controparte_1
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
(CS) il 14/03/1968 e nata a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
AS , 15 settembre 2025
Il Presidente- estensore Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di AS, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1064/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.FALBO ANTONIO MARIANO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FALBO ANTONIO MARIANO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 9/6/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 24/4/1997, che dalla unione era nato il figlio e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Persona_1
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
si impegna a corrispondere €. 150,00 mensili per il mantenimento alla sig.ra Parte_1
ed €. 150,00 mensili per il mantenimento del figlio , non Controparte_1 Persona_1
ancora autosufficiente. Le spese straordinarie per il figlio , da concordarsi Persona_1
preliminarmente tra le parti, sono fissate nel 50% a carico di e nel 50% a Parte_1
carico di . Controparte_1
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
(CS) il 14/03/1968 e nata a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
AS , 15 settembre 2025
Il Presidente- estensore Massimo Lento