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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/12/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I MARSALA
Sezione Civile
____ _ ____
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa MO D'NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1904 del ruolo generale dell'anno
2022, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.12.2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
US NA e RA Lo SC -attore -
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
EL L. BA -convenuto-
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: cfr atti conclusionali e note scritte per l'udienza del 2.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato alla controparte il 22.9.2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio , chiedendo l'accertamento dell'esistenza di un CP_1
contratto d'opera professionale relativo alla progettazione di ristrutturazione e riqualificazione energetica (Superbonus 110%) dell'immobile sito in Triscina di Selinunte (via 52/A n. 8, foglio 171, particella 1175, sub 1–2), di proprietà della sig.ra Parte_2
(madre del committente), anch'essa ivi residente, l'inadempimento del convenuto
[...]
e la conseguente condanna dello stesso al pagamento di € 15.001,36 a titolo di compensi professionali.
Si è costituito in giudizio, con comparsa di risposta, il convenuto CP_1
contestando ogni addebito per infondatezza delle domande, deducendo che l'incarico sarebbe stato subordinato alla concessione delle agevolazioni fiscali;
che l'attività dell'attore si era limitata ad uno studio preliminare, senza avvio dei lavori e che la somma già versata (€ 1.700,00) fosse congrua rispetto alla fase preliminare svolta.
La causa, istruita da altro Giudice, sia documentalmente, sia mediante prove orali e CTU, è stata assegnata a Questo Giudice in data 25.9.2025 e posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025 sulle conclusioni delle parti riportate nelle note scritte per la predetta udienza, nonché sulle conclusioni di cui alle comparse conclusionali depositate in precedenza.
1. Nel merito della domanda formulata da parte attrice.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va pertanto accolta per i motivi e limitazioni di seguito indicati.
I lavori oggetto dell'incarico professionale riguardano la redazione del progetto di riqualificazione energetica e degli atti collegati per usufruire dei benefici offerti dal
Governo relativamente al Superbonus 110% per l'immobile sito a Triscina di Selinunte nella via 52/A n. 8 distinta in catasto al foglio di mappa 171 part. 1175 sub 1 e sub 2 di proprietà della sig. (madre del convenuto), composta da due unità Parte_2
immobiliari su livelli sovrapposti.
In punto di diritto, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. Civ., n.21522/19, nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti;
così, Cass. Civ., n.9254/2006, secondo cui, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione).
Nella specie, si osserva che non è contestata l'esistenza di un rapporto professionale intercorso inter partes, piuttosto ciò che risulta controverso è che, secondo la tesi del convenuto, le parti avrebbero subordinato il conferimento dell'incarico e la realizzazione del progetto da parte di solo a seguito della concessione del Parte_1
Super bonus Bonus 110 in quanto il convenuto non era in possesso di risorse finanziarie adeguate per il sostenimento dei relativi costi.
L'art. 2237 c.c. riconosce al cliente la facoltà di recedere, imponendo il rimborso delle spese e il pagamento del compenso per l'opera svolta. Il recesso non incide sul diritto del professionista al compenso per le prestazioni già eseguite;
la misura è rapportata alla parte di opera effettivamente svolta.
Il vaglio delle prestazioni svolte dall'arch. è stato effettuato Parte_1
mediante C.T.U., affidata all'architetto . Persona_1
Dagli accertamenti del Consulente dell'Ufficio è emerso che sono stati riscontrati molteplici elaborati progettuali (rilievo architettonico;
abaco infissi;
APE ante/post con miglioramento di almeno due classi;
confronto prestazioni centrali termiche;
dati ENEA;
relazione ex 'Legge 10'; progettazione di impianto fotovoltaico per piano terra e primo piano;
computo metrico estimativo), mentre sono risultati assenti un elaborato autonomo di 'studio di fattibilità' e un 'computo per imprese' distinto.
In sostanza, in coerenza con i risultati raggiunti dalla C.T.U., si giunge alla conclusione che il mancato compimento della ristrutturazione non è da addebitare allo scorretto adempimento delle obbligazioni professionali dell'architetto/attore, bensì al fatto che nel gennaio 2022 il convenuto ha manifestato la volontà di sospendere i lavori di riqualificazione.
Il CTU ha inoltre stimato l'onorario del professionista in base all'attività svolta in
€ 9.104,20 e le spese generali in € 2.276,05, per un totale di € 11.380,25 (al netto di IVA e
CNPAIA).
Il calcolo effettuato dal C.T.U. viene condiviso dal Giudice, peritus peritorum, con riferimento all'attività accertata come effettivamente svolta ed al metodo di calcolo utilizzato.
Pertanto, i compensi relativi alle attività effettivamente svolte ammontano ad euro
11.380,25, oltre IVA.
Da tale somma si ritiene di dovere scomputare, quale acconto, la somma di euro
1.700,00 pagata con le fatture allegate agli atti e non contestate per un residuo pari a €
9.745,63, oltre CNPAIA e IVA.
Le spese di lite, visto l'accoglimento parziale della domanda attorea sul quantum debeatur vengono parzialmente compensate in misura del 50% e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna al CP_1
pagamento in favore dell'arch. della somma di euro 9.745,63, oltre Parte_1 CNPAIA e IVA;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in €
2.540,00, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, dichiarandole compensate per l'altra metà.
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, liquidate con separato decreto.
Marsala, 15.12.2025
Il Giudice
MO D'NG