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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/11/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2773/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2773/2022 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 novembre 2025 ad ore 12.32 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi, in videoconferenza: per parte ricorrente, è presente l'Avv. Donatella Amadori in sostituzione dell'Avv. Fabrizio Ravagli per parte resistente, è presente l'Avv. Carolina Savioli, in sostituzione dell'Avv. Simone Tornani I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati. Il Giudice dà atto di aver accertato l'identità dei soggetti partecipanti mediante controllo dei loro documenti d'identità esibiti alla videocamera Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiarano di voler rinunciare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 5 R.G. Nr. 2773/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2773/2022 promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Ravagli ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello Stesso come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
(C.F. ) Controparte_1 PartitaIVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Simone Tornani ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello Stesso come da procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.11.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132
c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dal Sig. risulta meritevole di accoglimento, per i motivi e nei Parte_1 limiti che verranno precisati.
In assenza di testi o strumenti di rappresentazione visiva che attestino le modalità di verificazione del sinistro, è possibile ricorrere ad elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che suffragano la prospettazione dell'attore (Cass Civ. n. 3513/2019).
Inoltre, la mancata costituzione del convenuto responsabile libera l'attore dal provare di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (Cass. Civ. n. 10031/2006).
Pertanto, la ricostruzione della dinamica del sinistro può essere operata sulla scorta della documentazione in atti. pagina 2 di 5 Risulta che la responsabilità per la causazione del sinistro di cui è causa è ascrivibile unicamente alla condotta imprudente di Parte_2
In particolare, sia dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti all'Autorità, sia dai rilievi effettuati dalla medesima, emerge chiaramente come il conducente dell'autoveicolo abbia impegnato l'incrocio per svoltare a sinistra, omettendo di dare la precedenza al motoveicolo condotto dall'odierno attore.
Peraltro, nella dichiarazione spontanea resa dal convenuto all'Autorità intervenuta, lo stesso ammette di aver omesso di dare la precedenza al motoveicolo, nell'effettuare la manovra di svolta.
Ciò trova conferma nel probabile – posto che i veicoli venivano spostati da terzi prima dell'arrivo del personale della Polizia di Stato - punto di impatto (posteriore laterale destro) che conduce a ritenere che il Sig. ha totalmente omesso di dare la precedenza al motoveicolo sopraggiunto;
per tale Parte_2 motivo, il motociclista non ha potuto neppure intraprendere una manovra di emergenza o comunque una idonea frenata, non rilevata dall'Autorità intervenuta.
La ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini di cui sopra, pertanto, consente di ritenere superata la presunzione di uguale corresponsabilità dell'art. 2054 co. 2 c.c. invocata dalla CP_2
Assicuratrice unica parte convenuta costituita, dovendo essere ascritta la responsabilità del sinistro nella misura del 100% al Sig. quale conducente dell'autoveicolo. Parte_2
In conclusione, sulla scorta delle suesposte considerazioni, la causalità materiale del sinistro in oggetto risulta essere pienamente provata.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Dott. , nominato CTU, ha concluso riconoscendo Persona_1 ripercussioni funzionali patite da (irreversibili, inemendabili e stabilizzate) quali: “- Parte_1 esiti di grave trauma da schiacciamento del piede destro produttivo di complesso fratturativo rappresentato (frattura a più rime sostanzialmente composta del navicolare + frattura scomposta pluriframmentaria del cuboide con diastasi dei frammenti + frattura a più rime del III° cuneiforme con multipli piccoli frammenti in particolare a livello della porzione più distale + frattura composta sul versante laterale del II° cuneiforme + frattura più rime composta della base del III° metatarso + frattura composta a più rime della falange distale (F2) dell'alluce) con allegate rilevanti algo-disfunzionalità.
Le suddette menomazioni determinano quindi un quadro di sostanziale decremento della preesistente integrità psico-fisica di la cui valutazione risulta indicativamente pari al 11% Parte_1
(undici per cento) alla stregua del cd danno biologico permanente.”
La CTU, pertanto, riconosce piena compatibilità causale tra il sinistro, in cui è rimasto vittima il Sig.
e le menomazioni obiettivate nel corso delle operazioni di Consulenza Tecnica d'Ufficio, Pt_1 ritenendo equo riconoscere “un periodo di inabilità temporanea al 75% di 45 (quarantacinque) giorni, di inabilità al 50% di 20 (venti) giorni, seguita da ulteriori 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea pagina 3 di 5 parziale al 25%. 3) La percentuale di invalidità permanente (“danno biologico”) residuata a carico dell'Esaminato in conseguenza del sinistro, è valutabile nella misura del 11% (undici per cento) come dettagliato nella discussione tecnica”, inglobandovi altresì il danno fisiognomico.
Non sono emersi elementi di competenza tecnica tali da mettere in luce particolari ripercussioni sulle specifiche condizioni personali-soggettive del danneggiato, così come in riferimento alla incisione negativa sulla capacità lavorativa dello stesso.
Non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno, in quanto gli aspetti evidenziati da parte attrice si pongono quale conseguenza fisiologica del danno lamentato, non consentendo di individuare ulteriori elementi eccezionali diversi da quelli già valutati.
Di conseguenza, spettano a parte attrice a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, incluse le spese mediche sostenute come liquidate dal CTU, la somma di € 31.656,10, dalla quale vanno detratti €
23.450,00 già liquidati dalla Compagnia Assicuratrice.
Quindi, sottraendo dall'importo totale, l'acconto ricevuto, si ottiene la somma di € 8.206,10, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
su detto importo vanno calcolati gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della presente decisione fino al saldo effettivo.
La Compagnia Assicuratrice, il conducente ed il proprietario vanno pertanto condannati in solido tra loro al pagamento della somma sopra indicata.
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuto soccombenti e sono liquidate sulla scorta dell'ammontare del residuo risarcimento dovuto;
i compensi spettano per tutte le fasi del giudizio, sono calcolati secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 ed ammontano ad € 2.540,00, oltreché per la fase di negoziazione assistita, liquidata in € 441,00, secondo i valori minimi, in assenza di documentazione sull'effettiva attività svolta.
Infine, vanno posti definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro i compensi liquidati a favore della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2773/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità del sinistro per cui è causa nella misura del 100% in capo al Sig. Parte_2 quale conducente del veicolo;
- condanna e la , in solido tra loro, al Parte_2 CP_3 Controparte_1 risarcimento del danno subito da parte attrice, liquidato in € 8.206,10, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
nonché, su detto importo, gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della presente decisione fino al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 - condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, per il presente giudizio, in € 2.540,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali e spese vive sostenute;
nonché, per la fase di negoziazione assistita, € 441,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, spese vive sostenute;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU, come liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2773/2022 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 novembre 2025 ad ore 12.32 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi, in videoconferenza: per parte ricorrente, è presente l'Avv. Donatella Amadori in sostituzione dell'Avv. Fabrizio Ravagli per parte resistente, è presente l'Avv. Carolina Savioli, in sostituzione dell'Avv. Simone Tornani I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati. Il Giudice dà atto di aver accertato l'identità dei soggetti partecipanti mediante controllo dei loro documenti d'identità esibiti alla videocamera Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiarano di voler rinunciare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 5 R.G. Nr. 2773/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2773/2022 promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Ravagli ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello Stesso come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
(C.F. ) Controparte_1 PartitaIVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Simone Tornani ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello Stesso come da procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.11.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132
c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dal Sig. risulta meritevole di accoglimento, per i motivi e nei Parte_1 limiti che verranno precisati.
In assenza di testi o strumenti di rappresentazione visiva che attestino le modalità di verificazione del sinistro, è possibile ricorrere ad elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che suffragano la prospettazione dell'attore (Cass Civ. n. 3513/2019).
Inoltre, la mancata costituzione del convenuto responsabile libera l'attore dal provare di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (Cass. Civ. n. 10031/2006).
Pertanto, la ricostruzione della dinamica del sinistro può essere operata sulla scorta della documentazione in atti. pagina 2 di 5 Risulta che la responsabilità per la causazione del sinistro di cui è causa è ascrivibile unicamente alla condotta imprudente di Parte_2
In particolare, sia dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti all'Autorità, sia dai rilievi effettuati dalla medesima, emerge chiaramente come il conducente dell'autoveicolo abbia impegnato l'incrocio per svoltare a sinistra, omettendo di dare la precedenza al motoveicolo condotto dall'odierno attore.
Peraltro, nella dichiarazione spontanea resa dal convenuto all'Autorità intervenuta, lo stesso ammette di aver omesso di dare la precedenza al motoveicolo, nell'effettuare la manovra di svolta.
Ciò trova conferma nel probabile – posto che i veicoli venivano spostati da terzi prima dell'arrivo del personale della Polizia di Stato - punto di impatto (posteriore laterale destro) che conduce a ritenere che il Sig. ha totalmente omesso di dare la precedenza al motoveicolo sopraggiunto;
per tale Parte_2 motivo, il motociclista non ha potuto neppure intraprendere una manovra di emergenza o comunque una idonea frenata, non rilevata dall'Autorità intervenuta.
La ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini di cui sopra, pertanto, consente di ritenere superata la presunzione di uguale corresponsabilità dell'art. 2054 co. 2 c.c. invocata dalla CP_2
Assicuratrice unica parte convenuta costituita, dovendo essere ascritta la responsabilità del sinistro nella misura del 100% al Sig. quale conducente dell'autoveicolo. Parte_2
In conclusione, sulla scorta delle suesposte considerazioni, la causalità materiale del sinistro in oggetto risulta essere pienamente provata.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Dott. , nominato CTU, ha concluso riconoscendo Persona_1 ripercussioni funzionali patite da (irreversibili, inemendabili e stabilizzate) quali: “- Parte_1 esiti di grave trauma da schiacciamento del piede destro produttivo di complesso fratturativo rappresentato (frattura a più rime sostanzialmente composta del navicolare + frattura scomposta pluriframmentaria del cuboide con diastasi dei frammenti + frattura a più rime del III° cuneiforme con multipli piccoli frammenti in particolare a livello della porzione più distale + frattura composta sul versante laterale del II° cuneiforme + frattura più rime composta della base del III° metatarso + frattura composta a più rime della falange distale (F2) dell'alluce) con allegate rilevanti algo-disfunzionalità.
Le suddette menomazioni determinano quindi un quadro di sostanziale decremento della preesistente integrità psico-fisica di la cui valutazione risulta indicativamente pari al 11% Parte_1
(undici per cento) alla stregua del cd danno biologico permanente.”
La CTU, pertanto, riconosce piena compatibilità causale tra il sinistro, in cui è rimasto vittima il Sig.
e le menomazioni obiettivate nel corso delle operazioni di Consulenza Tecnica d'Ufficio, Pt_1 ritenendo equo riconoscere “un periodo di inabilità temporanea al 75% di 45 (quarantacinque) giorni, di inabilità al 50% di 20 (venti) giorni, seguita da ulteriori 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea pagina 3 di 5 parziale al 25%. 3) La percentuale di invalidità permanente (“danno biologico”) residuata a carico dell'Esaminato in conseguenza del sinistro, è valutabile nella misura del 11% (undici per cento) come dettagliato nella discussione tecnica”, inglobandovi altresì il danno fisiognomico.
Non sono emersi elementi di competenza tecnica tali da mettere in luce particolari ripercussioni sulle specifiche condizioni personali-soggettive del danneggiato, così come in riferimento alla incisione negativa sulla capacità lavorativa dello stesso.
Non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno, in quanto gli aspetti evidenziati da parte attrice si pongono quale conseguenza fisiologica del danno lamentato, non consentendo di individuare ulteriori elementi eccezionali diversi da quelli già valutati.
Di conseguenza, spettano a parte attrice a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, incluse le spese mediche sostenute come liquidate dal CTU, la somma di € 31.656,10, dalla quale vanno detratti €
23.450,00 già liquidati dalla Compagnia Assicuratrice.
Quindi, sottraendo dall'importo totale, l'acconto ricevuto, si ottiene la somma di € 8.206,10, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
su detto importo vanno calcolati gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della presente decisione fino al saldo effettivo.
La Compagnia Assicuratrice, il conducente ed il proprietario vanno pertanto condannati in solido tra loro al pagamento della somma sopra indicata.
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuto soccombenti e sono liquidate sulla scorta dell'ammontare del residuo risarcimento dovuto;
i compensi spettano per tutte le fasi del giudizio, sono calcolati secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 ed ammontano ad € 2.540,00, oltreché per la fase di negoziazione assistita, liquidata in € 441,00, secondo i valori minimi, in assenza di documentazione sull'effettiva attività svolta.
Infine, vanno posti definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro i compensi liquidati a favore della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2773/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità del sinistro per cui è causa nella misura del 100% in capo al Sig. Parte_2 quale conducente del veicolo;
- condanna e la , in solido tra loro, al Parte_2 CP_3 Controparte_1 risarcimento del danno subito da parte attrice, liquidato in € 8.206,10, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
nonché, su detto importo, gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della presente decisione fino al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 - condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, per il presente giudizio, in € 2.540,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali e spese vive sostenute;
nonché, per la fase di negoziazione assistita, € 441,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, spese vive sostenute;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU, come liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
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