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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 13/02/2026, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1474/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AR LF, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5387/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2789/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 16/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249048558836000 IRPEF 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120063667219000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130112981963000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140029618867000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140047251162000 TRIBUTI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140055788966000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140424289136000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140438556548000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150021400074000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150093638838000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150137740953000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 704/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2789/2025, depositata il 16-6-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento indicate in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 15-10-2024, lamentando l'omessa notifica delle prodromiche cartelle e la prescrizione della pretesa tributaria.
La Corte provinciale aveva accolto il ricorso, osservando che la resistente non aveva puntualmente provato la regolarità del procedimento notificatorio degli atti presupposti afferenti ai singoli debiti tributari. Aveva condannato la parte resistente al pagamento delle spese, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in rito che per le cartelle di pagamento n.07120140055788966000, n.07120150021400074000 e n.0712015009363 8838000, sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di contravvenzioni al c.d.s.; nel merito aveva rilevato che le cartelle di pagamento di cui era stata lamentata l'omessa notifica erano ricomprese in vari atti successivi, interruttivi della prescrizione non impugnati (da ultimo, l'intimazione di pagamento n.07120199037016013000, notificata il 30/09/2019, a mezzo pec, già depositata in primo grado, comprendente le medesime cartelle dell'intimazione impugnata), oltre alle sospensioni di cui all'art.68 decreto cura Italia. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituita la parte appellata Resistente_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi i difensori delle parti che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento n.07120140055788966000, n.07120150021400074000 e n.0712015009363 8838000, afferenti violazioni al codice della strada.
Quanto alle restanti cartelle -come si è detto in narrativa- esse sono ricomprese, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.07120199037016013000, notificata il 30/09/2019, a mezzo pec e non impugnata.
Tra la data di notifica di quell'intimazione (30-9-2019) e dell'atto impugnato nel presente giudizio (15-10-2024) non è decorso alcun termine di prescrizione, neppure quinquennale, dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di cui all'art.68 c.d. decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).
L'art.68 co.1 D.L. 18/2020 richiama l'art.12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023.
Quindi, se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021
i termini di prescrizione e decadenza slittavano al 31 dicembre 2023; se fosse scaduto successivamente i termini di prescrizione sarebbero stati sospesi per 542 giorni.
Nel caso di specie, scadendo il termine di prescrizione più breve (quinquennale) il 30-9-2024, lo stesso era prorogato di giorni 542, venendo a scadere il termine quinquennale ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato (15-10-2024).
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado, per la parte di competenza del giudice tributario l'atto impugnato va integralmente confermato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione come indicato in motivazione. Accoglie per il resto l'appello e conferma l'atto impugnato. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado che liquida per il primo grado in € 2.000,00, oltre accessori e in € 3.000,00 per il presente grado, oltre accessori di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AR LF, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5387/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2789/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 16/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249048558836000 IRPEF 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120063667219000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130112981963000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140029618867000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140047251162000 TRIBUTI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140055788966000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140424289136000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140438556548000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150021400074000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150093638838000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150137740953000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 704/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2789/2025, depositata il 16-6-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento indicate in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 15-10-2024, lamentando l'omessa notifica delle prodromiche cartelle e la prescrizione della pretesa tributaria.
La Corte provinciale aveva accolto il ricorso, osservando che la resistente non aveva puntualmente provato la regolarità del procedimento notificatorio degli atti presupposti afferenti ai singoli debiti tributari. Aveva condannato la parte resistente al pagamento delle spese, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in rito che per le cartelle di pagamento n.07120140055788966000, n.07120150021400074000 e n.0712015009363 8838000, sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di contravvenzioni al c.d.s.; nel merito aveva rilevato che le cartelle di pagamento di cui era stata lamentata l'omessa notifica erano ricomprese in vari atti successivi, interruttivi della prescrizione non impugnati (da ultimo, l'intimazione di pagamento n.07120199037016013000, notificata il 30/09/2019, a mezzo pec, già depositata in primo grado, comprendente le medesime cartelle dell'intimazione impugnata), oltre alle sospensioni di cui all'art.68 decreto cura Italia. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituita la parte appellata Resistente_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi i difensori delle parti che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento n.07120140055788966000, n.07120150021400074000 e n.0712015009363 8838000, afferenti violazioni al codice della strada.
Quanto alle restanti cartelle -come si è detto in narrativa- esse sono ricomprese, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.07120199037016013000, notificata il 30/09/2019, a mezzo pec e non impugnata.
Tra la data di notifica di quell'intimazione (30-9-2019) e dell'atto impugnato nel presente giudizio (15-10-2024) non è decorso alcun termine di prescrizione, neppure quinquennale, dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di cui all'art.68 c.d. decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).
L'art.68 co.1 D.L. 18/2020 richiama l'art.12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023.
Quindi, se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021
i termini di prescrizione e decadenza slittavano al 31 dicembre 2023; se fosse scaduto successivamente i termini di prescrizione sarebbero stati sospesi per 542 giorni.
Nel caso di specie, scadendo il termine di prescrizione più breve (quinquennale) il 30-9-2024, lo stesso era prorogato di giorni 542, venendo a scadere il termine quinquennale ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato (15-10-2024).
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado, per la parte di competenza del giudice tributario l'atto impugnato va integralmente confermato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione come indicato in motivazione. Accoglie per il resto l'appello e conferma l'atto impugnato. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado che liquida per il primo grado in € 2.000,00, oltre accessori e in € 3.000,00 per il presente grado, oltre accessori di legge.