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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 26.6.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. S. Parte_1
Zaccaria
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Pisanu CP_2
Resistente
Oggetto: Iscrizione negli elenchi nominativi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.2.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 13.10.2022, due distinte note con le quali aveva comunicato CP_2
il disconoscimento delle giornate di lavoro denunciate negli anni 2020 e 2021 dall'azienda agricola FU UL.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo effettivamente lavorato per 102 giornate nell'anno 2020 e per 92 giornate nel 2021 secondo le modalità descritte in ricorso, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per le suindicate giornate e che, conseguentemente, fosse accertata la legittimità delle somme già percepite in forza dell'originaria iscrizione negli elenchi di categoria per gli anni in contestazione.
Si costitutiva che eccepiva pregiudizialmente la decadenza dall'azione. Nel merito CP_2
contestava gli avversi assunti richiamando gli accertamenti effettuati nei confronti dell'azienda agricola, sì come trasfusi nel verbale ispettivo n. 2022000907/DDL.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
1 *
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Deve essere respinta l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 22 del DL 7\1970.
Il termine decadenziale di cui alla citata disposizione normativa non può farsi decorrere, come sostenuto da , dalla pubblicazione- avvenuta sino al 24.6.2022- del secondo CP_2
elenco trimestrale del 2022.
Come noto, l'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011 aveva sostituito la comunicazione individuale di iscrizione con la pubblicazione telematica sul sito dell' dell'elenco annuale e delle CP_2
sue variazioni trimestrali.
Tuttavia, l'art. 43 comma 7 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.
11 settembre 2020, n. 120, ha disposto quanto segue: “..l' provvede alla notifica ai CP_2
lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità …".
Dalla documentazione prodotta da risulta che le due raccomandate, con le quali CP_2
l'Ente ha comunicato il disconoscimento delle giornate per cui è causa, sono state notificate al ricorrente in data 18.10.2022.
Pertanto, considerando il termine di 30 giorni per l'eventuale proposizione del ricorso amministrativo (decorrente dal 18.10.2022), il ricorso risulta depositato (in data
15.2.2023) nel rispetto del termine decadenziale.
Ciò posto e venendo ad esaminare il merito della controversia, gioverà premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito.
Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012).
2 Applicando tali principi alla fattispecie che occupa, reputa il giudicante che - all'esito dell'istruttoria orale– siano emersi elementi idonei a comprovare gli assunti attorei.
Ed invero, nel verbale di accertamento prodotto da gli ispettori hanno dato atto che CP_2
“Nella definizione dell'accertamento riguardante la sua ditta individuale, si evidenzia
l'assoluta approssimazione della dichiarazione resa dal sig. FU UL, in merito alle assunzioni effettuate, ai pagamenti sempre avvenuti in contanti, ai rapporti con i concedenti di cui non ricorda nemmeno il nome, ai suoi rapporti commerciali con eventuali acquirenti dei prodotti, ai ricavi realizzati, ai costi sostenuti, soprattutto per quanto concerne l'aspetto contributivo e fiscale della ditta, sui quali non ha saputo fornire indicazioni neanche di massima.
In particolare il sig. FU UL non ha saputo indicare i nominativi che dalle fatture risultano frequentemente, ad esempio la ditta LI LO o il sig. (cfr. Persona_1 dichiarazione : “Non conosco il sig. , forse lo conosco ma in questo momento Persona_1
non ricordo. Non sono in grado di dire i nomi delle persone a cui ho venduto i carciofi”.
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni dei presunti braccianti agricoli sono risultate lacunose in merito: alla descrizione di luoghi, alle ore di lavoro, alla retribuzione, ai colleghi di lavoro e al datore di lavoro e contraddittorie in merito agli acconti settimanali, alla busta paga, alla modalità di pagamento (in contanti nonostante
l'obbligo di legge vigente dal 2018 di pagamento delle retribuzioni tramite bonifico), alla retribuzione oraria.
Inoltre, come già esposto, l'azienda non ha fornito alcuna prova relativa alla corresponsione della retribuzione ai propri dipendenti, mentre tutti i lavoratori intervistati hanno dichiarato di essere stati pagati in contanti.
Le contraddizioni in cui la maggior parte dei braccianti intervistati sono incorsi dimostrano che il rapporto di lavoro denunciato in realtà non si è mai svolto, confermando l'ingiustificata denuncia di manodopera da parte di codesta ditta, finalizzata alla costituzione di false posizioni assicurative ed all'indebita percezione di prestazioni previdenziali”.
Dall'esame complessivo del verbale ispettivo, emerge dunque come gli ispettori siano giunti alla determinazione di disconoscere solo una parte dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ispezionata (ritenendo viceversa genuini quelli indicati a pag. 14 della memoria di costituzione dell' ), stante la natura “in gran parte fittizia” dell'attività CP_2 agricola e della “assoluta incongruenza” tra le dichiarazioni rese dal titolare della stessa
3 “rispetto ai dati relativi alle fatturazioni pervenute alle scriventi sia dalla commercialista della ditta sia dall'Agenzia delle Entrate” (pag. 25 e 26 del verbale).
Ciò posto, a fronte dell'accertata esistenza di un'azienda agricola e della disponibilità di terreni (tant'è che alcuni rapporti di lavoro sono stati ritenuti genuini), non si rinvengono elementi- né nel verbale né nella comparsa di costituzione – specificamente riferibili alla posizione lavorativa dell'istante dai quali desumere, in tesi, la fittizietà del rapporto.
I testi addotti dal ricorrente hanno invece confermato tutte le circostanze allegate in ricorso, idonee a comprovare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa per gli anni in contestazione.
Ed invero, il teste ha dichiarato quanto segue: “ho lavorato per l'azienda Tes_1
FU nel 2020 da giugno a dicembre e nel 2021 da Marzo o Aprile e fino a dicembre, per circa 90 o 100 giornate in entrambi gli anni. Nello stesso periodo circa ha lavorato anche mio nipote. Con riferimento alla circostanza n 2 ci siamo occupati di piantagione, coltivazione raccolta di carciofi. Quando abbiamo iniziato a lavorare i carciofi erano già piantati quindi ci siamo occupati della raccolta degli stessi secondo le modalità descritte alla circostanza 3 e abbiamo provveduto a pulire i terreni. Abbiamo lavorato sui terreni siti in contrada Cafariello a volte con la sua macchina e più spesso con la mia. Era
FU UL a pagarci in contanti per € 50,00 al giorno a fronte di sei ore circa di lavoro, iniziavamo alle 06:00 di mattina a seconda del periodo. Era FU UL darci ordini e direttive”.
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese da ed Parte_2 Testimone_2
In considerazione del contribuito orale fornito dai suindicati testi, che peraltro risulta compatibile con quanto accertato in sede ispettiva con riferimento ai terreni a disposizione dell'azienda agricola e delle colture praticate, deve ritenersi fondata la domanda tesa ad ottenere la reiscrizione negli elenchi per le giornate ab origine riconosciute, non essendo emersi - come suesposto- elementi per ritenere che proprio le giornate di lavoro dell'odierna parte ricorrente, e non di altri, siano da considerare tra quelle in esubero e non tra quelle effettivamente necessarie per la conduzione ordinaria dell'azienda agricola.
A ciò consegue la declaratoria di legittimità delle somme già corrisposte da in forza CP_2 dell'originaria iscrizione negli elenchi.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , così provvede: Pt_1 CP_2
4 1. Dichiara il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi per 102 giornate nell'anno 2020 e per 92 giornate nell'anno 2021 e per l'effetto dichiara la legittimità delle somme percepite, per le suindicate annualità, in forza delle giornate ab origine inserite negli elenchi dei lavoratori agricoli;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_2
rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 26.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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