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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/05/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4506/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gentile Parte_1 C.F._1
Fabio (C.F. ) e dell'Avv. Notardonato Maurizio (C.F. C.F._2
); C.F._3
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pagano Fabio (C.F. CP_1 P.IVA_1
); C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: Responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi all'intestato Tribunale, la CP_1
esponeva di essere creditrice dell'impresa individuale , avendo eseguito in Parte_1
favore della stessa le prestazioni di cui alle fatture n. 2943 e n. 3152 dell'anno 2015, allegate al ricorso monitorio, per complessivi € 42.418,18; evidenziava che la ditta debitrice si era resa inadempiente per l'importo di € 10.858,00 e che la stessa era tenuta a rimborsare le spese
1 sostenute per elevare i protesi sui titoli cambiari girati in pagamento, rimasti insoluti. Chiedeva, pertanto, di ingiungere a , titolare della predetta impresa individuale, il Parte_1 pagamento di € 10.858,00, oltre interessi.
Conseguentemente, il Tribunale di Nola, in data 09.05.2017, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1096/2017, con cui veniva ingiunto a di pagare l'importo indicato, in favore Parte_1
della società ricorrente.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 27.06.2017, l'ingiunto proponeva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• incompetenza territoriale del Giudice adito, poiché le parti hanno stabilito contrattualmente la competenza territoriale esclusiva del Foro di Napoli;
• inadempimento contrattuale da parte di a causa dei vizi dell'attrezzatura fornita;
CP_1
• illegittimità del decreto ingiuntivo, per erronea quantificazione del credito vantato dalla controparte.
Chiedeva, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
1.2 – Con comparsa depositata il 26.01.2018, si costituiva in giudizio evidenziando CP_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione e rimarcando che il proprio credito, indicato all'interno delle fatture depositate, risulta provato dalla documentazione versata in atti. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione formulata dalla controparte e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.3 – Alla prima udienza del 06.02.2018, il Giudice assegnava alle parti, su richiesta delle medesime, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; con ordinanza emessa all'esito della stessa udienza, veniva dichiarata infondata la sollevata eccezione di incompetenza territoriale e veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Successivamente, con ordinanza del 06.07.2018, venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti;
conclusa l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.01.2025, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto dell'ammissibilità dell'opposizione, in virtù del principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario
2 (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/09/2023, n. 26259), atteso il procedimento di notificazione della stessa, pur essendosi concluso in data 27.06.2017, è stato tempestivamente avviato in data
15.06.2017, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 11.05.2017; inoltre, l'opposizione è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 16.06.2017, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, che ha invocato l'art. 12 del contratto di fornitura allegato all'atto introduttivo.
3.1 – Invero, come evidenziato all'interno dell'ordinanza del 06.02.2018, il modulo contrattuale prodotto dall'opponente fa riferimento ad una società diversa rispetto a quella citata in giudizio, ossia alla Teco Instruments S.r.l.; peraltro, il documento prodotto non presenta sottoscrizioni riferibili all'opposta. Non è provato, dunque, che le parti abbiano pattuito la competenza esclusiva del Foro di Napoli per le controversie relative al rapporto contrattuale per cui è causa.
Inoltre, considerato che la produzione delle cambiali conferisce al credito azionato il carattere della liquidità, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., deve essere dichiarata la competenza del Tribunale adito.
Il primo motivo di opposizione, pertanto, deve essere rigettato.
4 – Nel merito, con il secondo motivo di opposizione, il debitore lamenta un inadempimento contrattuale della a causa di vizi riscontrati nell'attrezzatura fornita. CP_1
4.1 – Al riguardo, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, in conformità con l'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere di provare un determinato fatto grava a carico di chi lo afferma in giudizio;
d'altronde, ciò è coerente con il principio di vicinanza della prova, atteso che la cosa venduta si trova nella disponibilità dell'acquirente, e con il principio secondo cui negativa non sunt probanda. Del resto, è stato evidenziato che la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi, poiché l'art. 1476 c.c. impone solo di consegnare la cosa oggetto del contratto;
conseguentemente, il vizio non costituisce l'inadempimento di un'obbligazione e, quindi, non il compratore non può limitarsi ad
3 allegarlo, secondo i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.
13533/2001 (cfr. Cassazione civile sez. un., 03/05/2019, n. 11748; Cassazione civile sez. II,
27/04/2020, n. 8199).
4.2 – Nel caso di specie, dunque, grava sull'opponente l'onere di provare l'esistenza dei difetti lamentati. Tale prova non può ritenersi raggiunta: in primo luogo, infatti, non risultano provati i lamentati vizi di funzionamento delle stampanti fiscali e del software forniti dalla CP_1
Invero, il secondo teste di parte opponente, agente della rete CRAI Testimone_1
supermercati, riferiva che il sistema presentava delle anomalie di funzionamento e che, in particolare, aveva problemi nella comunicazione dei dati alla centrale;
Parte_1
tuttavia, non ha fornito alcun elemento idoneo a chiarire le causa di tale problematica.
D'altra parte, il primo teste di parte opposta, dichiarava di aver installato Testimone_2
personalmente il registratore di cassa ed il relativo software, precisando che le attrezzature fornite a erano conformi a quanto richiesto e che, quindi, non presentavano difetti;
inoltre, Parte_1 ricordava di essere stato chiamato da circa un mese dopo l'installazione, in quanto lo Parte_1 stesso non riusciva ad effettuare l'invio dei dati relativi alle tessere clienti, precisando che in detta occasione non riscontrava problemi al software da lui precedentemente installato, ma soltanto problemi di linea internet che non dipendevano dalle attrezzature fornite;
riferiva, infine, di essere stato chiamato altre volte dal , ma sempre per “problemi causati da mancanza di Parte_1 accortezza” del cliente, non dipendenti da vizi tecnici del software fornito.
Inoltre, il secondo teste di parte opposta, , dichiarava di aver seguito l'installazione Testimone_3
delle attrezzature e la successiva assistenza sul software da remoto;
precisava che le uniche segnalazioni di cui aveva avuto conoscenza riguardavano “il fatto che alcune sere ci si dimenticava di esportare i dati di vendita dal software, che è una funzione propria del software, creata apposta per il cliente;
per svolgere questa funzione era necessario compiere Parte_1 un'operazione, cioè cliccare un tasto per esportare i dati, che dal software venivano solo esportati su un file locale sul pc, e poi da qui, con un altro software, non curato da (ma dal Ced del CP_1
Crai), i dati venivano esportati su un server del Ced”. Ancora, egli riferiva: “Alcune volte mi arrivava, dal Ced del Crai, con il quale avevo contatto, segnalazione relativa alla circostanza che mancassero i dati di un giorno, a quel punto io mi collegavo dal remoto e compivo questa operazione di esportazione dei dati che non era stata compiuta il giorno prima”. Infine,
4 specificava che tali problemi non erano imputabili al malfunzionamento del software, ma alla mancata effettuazione dell'operazione di esportazione dei dati.
È evidente, dunque, che le prove dichiarative raccolte nel corso dell'istruttoria non consentono di affermare l'effettiva sussistenza dei vizi lamentati da parte opponente, in quanto non è stato dimostrato che le problematiche riscontrate dipendessero da difetti delle attrezzature fornite dalla essendo emerso, invece, che esse scaturivano dall'erroneo utilizzo delle stesse. CP_1
4.3 – In secondo luogo, deve rilevarsi che la prova testimoniale ha consentito neppure di dimostrare che la scaffalatura fornita dalla società opposta era insufficiente e non conforme a quella pattuita in contratto, come affermato dall'opponente.
Sul punto, in effetti, il teste di parte opponente si è limitato ad affermare che “c'era una mancanza di alcuni scaffali, e non riuscivamo a completare l'esposizione così come era prevista nel nostro format”; egli non ha evidenziato, dunque, che gli scaffali erano diversi da quelli pattuiti;
ha rappresentato, invece, che essi erano in numero inferiore rispetto a quelli commissionati. Al contempo, tuttavia, il teste non ha saputo indicare con precisione il numero di scaffali che avrebbero dovuto essere consegnati dalla difatti, egli ha affermato: “Dalla fu CP_1 CP_1
acquistato tutto ciò che doveva servire per l'allestimento del supermercato, quindi scaffalature, casse (stampanti fiscali) e tutto quanto occorre in un supermercato, non saprei dire di preciso tutti i beni”.
In altri temini, la testimonianza non consente di affermare che il numero di scaffali consegnati era inferiore a quello pattuito, giacché il teste ha ammesso di non ricordare quanti scaffali erano stati acquistati dalla CP_1
4.4 – Il secondo motivo di opposizione, dunque, deve essere rigettato, poiché non sono provati i vizi lamentati da parte opponente.
5 - Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente ha contestato il quantum del debito residuo, evidenziando che il prezzo pattuito era pari a € 36.318,00 e che sono stati già versati € 32.118,00, per cui resta dovuto soltanto l'importo di € 4.200,00.
Neppure tale motivo può essere accolto.
5.1 – Nello specifico, occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, emessa o ceduta mediante girata una cambiale, per la regola di cui all'art. 1988 cod. civ., ai fini dell'inversione dell'onere della prova, il portatore deve
5 solo esibire il titolo spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/07/2007, n. 15476).
Invero, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi; tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento, fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (cfr. Cassazione civile sez. III,
10/12/2024, n.31818; Cassazione civile sez. I, 13/06/2014, n. 13506).
5.2 – Nel caso di specie, l'opposta ha depositato dieci titoli cambiari, dell'importo pari a €
10.000,00 ciascuno, girati in suo favore dall'odierno opponente (allegati nn. 6 – 15 alla comparsa di costituzione). Tali titoli costituiscono atti di ricognizione del debito;
conseguentemente, alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, essi danno luogo a una inversione dell'onere della prova. In virtù di tale considerazione, deve essere posto a carico dell'opponente l'onere di dimostrare che il debito in questione non esiste oppure è stato estinto.
Al fine di soddisfare tale onere, parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio dalla controparte, né ha negato la consegna dei beni dalla
[...]
ad eccezione degli scaffali richiamati al paragrafo 4.3; ha affermato, tuttavia, che il prezzo CP_1 pattuito con la controparte era inferiore a quello indicato all'interno del ricorso monitorio.
Tale affermazione, così come la mancata consegna dei citati scaffali, è rimasta del tutto sprovvista di prova. Invero, l'opponente ha depositato un documento su cui è riportata l'intestazione di una società diversa dall'opposta, ossia la Teco Instruments S.r.l., che reca solo la firma del cliente: tale documento, dunque, non è idoneo a dimostrare il contenuto degli accordi intercorsi con la . Allo stesso modo, è del tutto irrilevante il preventivo riportante CP_1
6 l'intestazione della giacché lo stesso non è sottoscritto dalle parti. Per giunta, i testi CP_1
escussi non hanno riferito in merito al corrispettivo pattuito dalle parti, per cui dalla prova orale non è emerso che il prezzo concordato corrispondesse a quello indicato da parte opponente.
Conseguentemente, il credito risultante dalle cambiali versate in atti, pari ad € 10.000,00, deve ritenersi provato.
5.3 – Per quanto attiene, invece, alle spese di insoluto relative ad effetti cambiari rimasti impagati e, quindi, levati a protesto, non è possibile fare riferimento all'importo di € 557,82, quantificato dalla società opposta sulla base delle fatture versate in atti (cfr. allegati nn. 4 – 8 al ricorso monitorio), in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura, essendo un documento di formazione unilaterale, è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n. 19944).
Le uniche spese di insoluto che sono state provate sono quelle relative ai costi di protesto risultanti da quattro delle dieci cambiali prodotte (cfr. allegati nn. 6, 7, 8, 10 alla prima memoria generica depositata da parte opposta), per un importo complessivo pari ad € 435,50.
5.4 – Infine, è da ritenere del tutto sfornito di supporto probatorio l'ulteriore credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, pari a € 300,18, relativo alla differenza che l'opposta avrebbe dovuto incassare “come da impegno delle parti”, atteso che non è provata la fonte contrattuale di tale debito.
5.5 – In definitiva, la pretesa creditoria azionata dall'opposta è provata solo con riferimento all'importo di € 10.435,50; pertanto, l'opposizione formulata deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 10.435,50, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/02 dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo.
6 – Con riferimento alle spese di lite, alla luce della soccombenza di , lo Parte_1
stesso deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio monitorio in favore del difensore antistatario dello esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione CP_1
della Tabella VIII fascia II del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; oltre €
145,50 per spese vive, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
7 6.1 – Le spese del presente giudizio sono poste a carico di parte opponente, in favore del difensore antistatario della alla luce della soccombenza e dell'unitarietà del CP_1
procedimento monitorio e della successiva fase di opposizione (cfr. Cassazione civile sez. un.,
31/10/2022, n. 32061); esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia III del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1096/2017 del 09.05.2017;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di €
10.435,50, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/02, dalla maturazione e sino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte opposta, liquidandole in € 567,00 per compensi professionali relativi al procedimento monitorio, € 2.538,50 per compensi professionali relativi al presente giudizio, € 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 12/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4506/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gentile Parte_1 C.F._1
Fabio (C.F. ) e dell'Avv. Notardonato Maurizio (C.F. C.F._2
); C.F._3
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pagano Fabio (C.F. CP_1 P.IVA_1
); C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: Responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi all'intestato Tribunale, la CP_1
esponeva di essere creditrice dell'impresa individuale , avendo eseguito in Parte_1
favore della stessa le prestazioni di cui alle fatture n. 2943 e n. 3152 dell'anno 2015, allegate al ricorso monitorio, per complessivi € 42.418,18; evidenziava che la ditta debitrice si era resa inadempiente per l'importo di € 10.858,00 e che la stessa era tenuta a rimborsare le spese
1 sostenute per elevare i protesi sui titoli cambiari girati in pagamento, rimasti insoluti. Chiedeva, pertanto, di ingiungere a , titolare della predetta impresa individuale, il Parte_1 pagamento di € 10.858,00, oltre interessi.
Conseguentemente, il Tribunale di Nola, in data 09.05.2017, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1096/2017, con cui veniva ingiunto a di pagare l'importo indicato, in favore Parte_1
della società ricorrente.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 27.06.2017, l'ingiunto proponeva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• incompetenza territoriale del Giudice adito, poiché le parti hanno stabilito contrattualmente la competenza territoriale esclusiva del Foro di Napoli;
• inadempimento contrattuale da parte di a causa dei vizi dell'attrezzatura fornita;
CP_1
• illegittimità del decreto ingiuntivo, per erronea quantificazione del credito vantato dalla controparte.
Chiedeva, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
1.2 – Con comparsa depositata il 26.01.2018, si costituiva in giudizio evidenziando CP_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione e rimarcando che il proprio credito, indicato all'interno delle fatture depositate, risulta provato dalla documentazione versata in atti. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione formulata dalla controparte e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.3 – Alla prima udienza del 06.02.2018, il Giudice assegnava alle parti, su richiesta delle medesime, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; con ordinanza emessa all'esito della stessa udienza, veniva dichiarata infondata la sollevata eccezione di incompetenza territoriale e veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Successivamente, con ordinanza del 06.07.2018, venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti;
conclusa l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.01.2025, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto dell'ammissibilità dell'opposizione, in virtù del principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario
2 (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/09/2023, n. 26259), atteso il procedimento di notificazione della stessa, pur essendosi concluso in data 27.06.2017, è stato tempestivamente avviato in data
15.06.2017, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 11.05.2017; inoltre, l'opposizione è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 16.06.2017, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, che ha invocato l'art. 12 del contratto di fornitura allegato all'atto introduttivo.
3.1 – Invero, come evidenziato all'interno dell'ordinanza del 06.02.2018, il modulo contrattuale prodotto dall'opponente fa riferimento ad una società diversa rispetto a quella citata in giudizio, ossia alla Teco Instruments S.r.l.; peraltro, il documento prodotto non presenta sottoscrizioni riferibili all'opposta. Non è provato, dunque, che le parti abbiano pattuito la competenza esclusiva del Foro di Napoli per le controversie relative al rapporto contrattuale per cui è causa.
Inoltre, considerato che la produzione delle cambiali conferisce al credito azionato il carattere della liquidità, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., deve essere dichiarata la competenza del Tribunale adito.
Il primo motivo di opposizione, pertanto, deve essere rigettato.
4 – Nel merito, con il secondo motivo di opposizione, il debitore lamenta un inadempimento contrattuale della a causa di vizi riscontrati nell'attrezzatura fornita. CP_1
4.1 – Al riguardo, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, in conformità con l'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere di provare un determinato fatto grava a carico di chi lo afferma in giudizio;
d'altronde, ciò è coerente con il principio di vicinanza della prova, atteso che la cosa venduta si trova nella disponibilità dell'acquirente, e con il principio secondo cui negativa non sunt probanda. Del resto, è stato evidenziato che la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi, poiché l'art. 1476 c.c. impone solo di consegnare la cosa oggetto del contratto;
conseguentemente, il vizio non costituisce l'inadempimento di un'obbligazione e, quindi, non il compratore non può limitarsi ad
3 allegarlo, secondo i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.
13533/2001 (cfr. Cassazione civile sez. un., 03/05/2019, n. 11748; Cassazione civile sez. II,
27/04/2020, n. 8199).
4.2 – Nel caso di specie, dunque, grava sull'opponente l'onere di provare l'esistenza dei difetti lamentati. Tale prova non può ritenersi raggiunta: in primo luogo, infatti, non risultano provati i lamentati vizi di funzionamento delle stampanti fiscali e del software forniti dalla CP_1
Invero, il secondo teste di parte opponente, agente della rete CRAI Testimone_1
supermercati, riferiva che il sistema presentava delle anomalie di funzionamento e che, in particolare, aveva problemi nella comunicazione dei dati alla centrale;
Parte_1
tuttavia, non ha fornito alcun elemento idoneo a chiarire le causa di tale problematica.
D'altra parte, il primo teste di parte opposta, dichiarava di aver installato Testimone_2
personalmente il registratore di cassa ed il relativo software, precisando che le attrezzature fornite a erano conformi a quanto richiesto e che, quindi, non presentavano difetti;
inoltre, Parte_1 ricordava di essere stato chiamato da circa un mese dopo l'installazione, in quanto lo Parte_1 stesso non riusciva ad effettuare l'invio dei dati relativi alle tessere clienti, precisando che in detta occasione non riscontrava problemi al software da lui precedentemente installato, ma soltanto problemi di linea internet che non dipendevano dalle attrezzature fornite;
riferiva, infine, di essere stato chiamato altre volte dal , ma sempre per “problemi causati da mancanza di Parte_1 accortezza” del cliente, non dipendenti da vizi tecnici del software fornito.
Inoltre, il secondo teste di parte opposta, , dichiarava di aver seguito l'installazione Testimone_3
delle attrezzature e la successiva assistenza sul software da remoto;
precisava che le uniche segnalazioni di cui aveva avuto conoscenza riguardavano “il fatto che alcune sere ci si dimenticava di esportare i dati di vendita dal software, che è una funzione propria del software, creata apposta per il cliente;
per svolgere questa funzione era necessario compiere Parte_1 un'operazione, cioè cliccare un tasto per esportare i dati, che dal software venivano solo esportati su un file locale sul pc, e poi da qui, con un altro software, non curato da (ma dal Ced del CP_1
Crai), i dati venivano esportati su un server del Ced”. Ancora, egli riferiva: “Alcune volte mi arrivava, dal Ced del Crai, con il quale avevo contatto, segnalazione relativa alla circostanza che mancassero i dati di un giorno, a quel punto io mi collegavo dal remoto e compivo questa operazione di esportazione dei dati che non era stata compiuta il giorno prima”. Infine,
4 specificava che tali problemi non erano imputabili al malfunzionamento del software, ma alla mancata effettuazione dell'operazione di esportazione dei dati.
È evidente, dunque, che le prove dichiarative raccolte nel corso dell'istruttoria non consentono di affermare l'effettiva sussistenza dei vizi lamentati da parte opponente, in quanto non è stato dimostrato che le problematiche riscontrate dipendessero da difetti delle attrezzature fornite dalla essendo emerso, invece, che esse scaturivano dall'erroneo utilizzo delle stesse. CP_1
4.3 – In secondo luogo, deve rilevarsi che la prova testimoniale ha consentito neppure di dimostrare che la scaffalatura fornita dalla società opposta era insufficiente e non conforme a quella pattuita in contratto, come affermato dall'opponente.
Sul punto, in effetti, il teste di parte opponente si è limitato ad affermare che “c'era una mancanza di alcuni scaffali, e non riuscivamo a completare l'esposizione così come era prevista nel nostro format”; egli non ha evidenziato, dunque, che gli scaffali erano diversi da quelli pattuiti;
ha rappresentato, invece, che essi erano in numero inferiore rispetto a quelli commissionati. Al contempo, tuttavia, il teste non ha saputo indicare con precisione il numero di scaffali che avrebbero dovuto essere consegnati dalla difatti, egli ha affermato: “Dalla fu CP_1 CP_1
acquistato tutto ciò che doveva servire per l'allestimento del supermercato, quindi scaffalature, casse (stampanti fiscali) e tutto quanto occorre in un supermercato, non saprei dire di preciso tutti i beni”.
In altri temini, la testimonianza non consente di affermare che il numero di scaffali consegnati era inferiore a quello pattuito, giacché il teste ha ammesso di non ricordare quanti scaffali erano stati acquistati dalla CP_1
4.4 – Il secondo motivo di opposizione, dunque, deve essere rigettato, poiché non sono provati i vizi lamentati da parte opponente.
5 - Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente ha contestato il quantum del debito residuo, evidenziando che il prezzo pattuito era pari a € 36.318,00 e che sono stati già versati € 32.118,00, per cui resta dovuto soltanto l'importo di € 4.200,00.
Neppure tale motivo può essere accolto.
5.1 – Nello specifico, occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, emessa o ceduta mediante girata una cambiale, per la regola di cui all'art. 1988 cod. civ., ai fini dell'inversione dell'onere della prova, il portatore deve
5 solo esibire il titolo spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/07/2007, n. 15476).
Invero, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi; tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento, fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (cfr. Cassazione civile sez. III,
10/12/2024, n.31818; Cassazione civile sez. I, 13/06/2014, n. 13506).
5.2 – Nel caso di specie, l'opposta ha depositato dieci titoli cambiari, dell'importo pari a €
10.000,00 ciascuno, girati in suo favore dall'odierno opponente (allegati nn. 6 – 15 alla comparsa di costituzione). Tali titoli costituiscono atti di ricognizione del debito;
conseguentemente, alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, essi danno luogo a una inversione dell'onere della prova. In virtù di tale considerazione, deve essere posto a carico dell'opponente l'onere di dimostrare che il debito in questione non esiste oppure è stato estinto.
Al fine di soddisfare tale onere, parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio dalla controparte, né ha negato la consegna dei beni dalla
[...]
ad eccezione degli scaffali richiamati al paragrafo 4.3; ha affermato, tuttavia, che il prezzo CP_1 pattuito con la controparte era inferiore a quello indicato all'interno del ricorso monitorio.
Tale affermazione, così come la mancata consegna dei citati scaffali, è rimasta del tutto sprovvista di prova. Invero, l'opponente ha depositato un documento su cui è riportata l'intestazione di una società diversa dall'opposta, ossia la Teco Instruments S.r.l., che reca solo la firma del cliente: tale documento, dunque, non è idoneo a dimostrare il contenuto degli accordi intercorsi con la . Allo stesso modo, è del tutto irrilevante il preventivo riportante CP_1
6 l'intestazione della giacché lo stesso non è sottoscritto dalle parti. Per giunta, i testi CP_1
escussi non hanno riferito in merito al corrispettivo pattuito dalle parti, per cui dalla prova orale non è emerso che il prezzo concordato corrispondesse a quello indicato da parte opponente.
Conseguentemente, il credito risultante dalle cambiali versate in atti, pari ad € 10.000,00, deve ritenersi provato.
5.3 – Per quanto attiene, invece, alle spese di insoluto relative ad effetti cambiari rimasti impagati e, quindi, levati a protesto, non è possibile fare riferimento all'importo di € 557,82, quantificato dalla società opposta sulla base delle fatture versate in atti (cfr. allegati nn. 4 – 8 al ricorso monitorio), in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura, essendo un documento di formazione unilaterale, è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n. 19944).
Le uniche spese di insoluto che sono state provate sono quelle relative ai costi di protesto risultanti da quattro delle dieci cambiali prodotte (cfr. allegati nn. 6, 7, 8, 10 alla prima memoria generica depositata da parte opposta), per un importo complessivo pari ad € 435,50.
5.4 – Infine, è da ritenere del tutto sfornito di supporto probatorio l'ulteriore credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, pari a € 300,18, relativo alla differenza che l'opposta avrebbe dovuto incassare “come da impegno delle parti”, atteso che non è provata la fonte contrattuale di tale debito.
5.5 – In definitiva, la pretesa creditoria azionata dall'opposta è provata solo con riferimento all'importo di € 10.435,50; pertanto, l'opposizione formulata deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 10.435,50, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/02 dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo.
6 – Con riferimento alle spese di lite, alla luce della soccombenza di , lo Parte_1
stesso deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio monitorio in favore del difensore antistatario dello esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione CP_1
della Tabella VIII fascia II del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; oltre €
145,50 per spese vive, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
7 6.1 – Le spese del presente giudizio sono poste a carico di parte opponente, in favore del difensore antistatario della alla luce della soccombenza e dell'unitarietà del CP_1
procedimento monitorio e della successiva fase di opposizione (cfr. Cassazione civile sez. un.,
31/10/2022, n. 32061); esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia III del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1096/2017 del 09.05.2017;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di €
10.435,50, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/02, dalla maturazione e sino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte opposta, liquidandole in € 567,00 per compensi professionali relativi al procedimento monitorio, € 2.538,50 per compensi professionali relativi al presente giudizio, € 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 12/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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