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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3365/2022
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 16 Dicembre 2025, sono comparsi, alle ore 9:41, l'Avv. Marino A., in sostituzione dell'Avv. S. TU, per l'attore/opponente e l'Avv. Cerrito A. M. per la convenuta/opposta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:39, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:06, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
RA RO
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa RA RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:06 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 16 Dicembre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3365 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, Parte_1 nella Contrada Giardinello, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini CodiceFiscale_1 del presente giudizio, ad Agrigento, nella via XXV Aprile n. 180, presso lo studio dell'Avv.
ST TU, che lo rappresenta e difende sia unitamente, che disgiuntamente all'Avv.
ON Mongiovì per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione, introduttivo della lite,
- attore/opponente -
CONTRO
la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, in Controparte_1
via Coffari, C.F. elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_2
giudizio, a Cammarata, nella via Sicilia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Cerrito, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di precetto notificato il 28/11/2022,
- convenuta/opposta -
Oggetto: Opposizione ad atto di precetto.
2 Conclusioni per l'attore/opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 Dicembre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 16 Dicembre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione introduttivo della lite, nonché alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1)
e n. 2), c.p.c. depositate il 4 e il 23 Maggio 2023, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la convenuta/opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 Dicembre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 16 Dicembre
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 14 Marzo 2023 e il 5 Giugno
2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 9 Dicembre 2022 il signor vocava in ius avanti l'intestato Tribunale la signora Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli a mani il 28 Novembre
[...]
2022 unitamente alla sentenza n. 545/2018, emessa dal Tribunale di Agrigento in composizione collegiale nelle date dei 12/18 Aprile 2018 a definizione del procedimento avente a oggetto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio distinto dal N. R.G. 2681/2015, munita di formula esecutiva il 13 Luglio 2022. Specificando che, per il tramite del suddetto atto quest'ultima gli aveva intimato di pagarle, entro e non oltre dieci giorni dalla rispettiva notificazione, la complessiva somma di € 5.061,46, di cui € 4.900,00 quale sorte capitale costituita dagli assegni divorzili dovutile in forza del cennato titolo esecutivo per i mesi da
Agosto 2021 a Dicembre 2021 e da Gennaio 2022 a Settembre 2022, e il restante importo per compenso professionale e accessori. All'uopo l'attore esponeva di avere sottoscritto con la convenuta un atto di transazione, nella cui premessa erano state indicate varie sentenze, che avevano deciso delle controversie intervenute inter partes, tra le quali, al rispettivo n. 2), quella superiormente individuata. Riferendo quali obblighi aveva assunto attraverso la conclusione del menzionato negozio giuridico. Lo stesso, dopo avere specificato di avere dato esecuzione agli enunciati impegni, affermava che, in forza di quanto previsto dall'art. 4 della scrittura privata in parola, la opposta aveva rinunciato al nominato assegno divorzile. Di guisa che, essa non poteva agire esecutivamente per recuperare un paventato credito derivante da un diritto del
3 quale non era più titolare. L'opponente sosteneva che, a conferma di tale tesi deponeva la circostanza che, lui e la ex coniuge avevano abbandonato il giudizio, portante N. R.G. 350/2021
VG, che aveva instaurato con ricorso per la modifica delle condizioni del ricordato assegno a norma dell'art. 710 c.p.c. e dell'art. 9 della legge n. 898/1970, in conseguenza delle mutate condizioni economiche della seconda. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, innanzitutto, di sospendere l'efficacia esecutiva del richiamato precetto. Quindi, di dichiarare che la convenuta non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata, nonché che nulla le doveva alla stregua di assegno divorzile.
La signora si costituiva nel procedimento de quo depositando il Controparte_1
14 Marzo 2023 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo, una volta ricostruiti i fatti che avevano originato la controversia, contestava che mai nel corso delle trattative, né con la sottoscrizione del predetto accordo transattivo aveva manifestato la volontà di rinunciare all'assegno divorzile in questione, che rappresentava l'unico sostentamento economico di cui disponeva. Deducendo che, il richiamo della sentenza n. 545/2018 nella premessa di tale scrittura privata, insieme ad altre pronunce riguardanti lei e l'ex marito, aveva avuto soltanto la funzione di promemoria per ricostruire la complessità dei rapporti fra loro esistenti. La medesima, analizzando analiticamente il cennato negozio giuridico per suffragare tale asserzione, rilevava che nessuno dei relativi articoli era stato dedicato alla rinuncia in dibattito. Evidenziando sia che nelle missive che si erano scambiati il suo legale e quello di non era contenuto alcun riferimento al menzionato assegno divorzile;
sia Parte_1 che successivamente alla stipulazione dell'enunciato accordo transattivo, che avevano firmato il 21 Aprile 2021, l'attore aveva continuato a corrisponderglielo sino al mese di Luglio 2021.
Di guisa che, era chiaro che non aveva affatto rinunciato al rispettivo versamento a proprio favore. Sulla base di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento di rigettare, in via preliminare, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto in discorso avanzata dall'opponente. Nel merito, l'opposizione in commento. Di conseguenza, di confermare il suo diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura indicata in seno alla nominata sentenza n.
545/2018, dichiarando che aveva diritto a procedere a esecuzione forzata.
Con ordinanza emessa il 4 Aprile 2023 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite rigettava la richiesta dell'istante di sospensione dell'efficacia esecutiva del ricordato precetto. Mediante provvedimento adottato il 12 Settembre 2023 l'adita autorità giudiziaria non ammetteva l'istanza della convenuta di disporre indagini presso la polizia tributaria afferenti ai
4 redditi prodotti dal signor . Nell'ordinanza adottata il 10 Dicembre 2024 Parte_1
ai sensi dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. la medesima dava atto che le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il
5 e il 9 Dicembre 2024. Indi, all'udienza odierna del 16 Dicembre 2025, dopo che i loro procuratori hanno discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281sexies c.p.c., il Giudice
l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza degli stessi.
2.- In diritto. L'opposizione proposta dall'attore avverso l'atto di precetto notificatogli a mani il 28 Novembre 2022 non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo all'argomentazione sviluppata per supportarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Destituito dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa l'unico motivo articolato dal signor per prendere posizione contro il richiamato Parte_1 precetto. Per il suo tramite eccepisce, in estrema sintesi, che la signora Controparte_1 non ha diritto a procedere nei suoi confronti a esecuzione forzata. Ciò in quanto, in virtù della pattuizione contenuta nell'articolo 4 dell'accordo transattivo sottoscritto inter partes, la convenuta ha rinunciato all'assegno divorzile di € 350,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che esso istante è stato obbligato a corrisponderle mensilmente dal Tribunale di
Agrigento, in composizione collegiale, con la sentenza n. 545/2018 emessa nelle date dei 12/18
Aprile 2018, che ha definito il procedimento avente N. R.G. 2681/2015 dichiarando lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto il 4 Maggio 1985, integrante il titolo esecutivo presupposto dall'atto impugnato. Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso su anticipato è opportuno, innanzitutto, riportare il primo periodo della clausola negoziale oggetto del contendere. Essa è inserita alla pagina 6 della scrittura privata, prodotta agli atti di lite, che l'attore e la opposta hanno concluso firmandola, insieme ai rispettivi legali e, per accettazione, alle eredi di Persona_1
il 21 Aprile 2021. Il che è stato dichiarato da nella propria
[...] Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta e non contestato, ovvero negato dall'opponente. Ebbene,
l'art. 4 della transazione in parola prevede nei suoi primi tre righi: “Per effetto del presente accordo, e del puntuale adempimento della presente scrittura privata, le parti dichiarano, fin da ora, reciprocamente di non avere null'altro a pretendere in forza e ragione dei titoli giudiziari richiamati nella premessa (……)”. Appare indiscutibile la necessità di procedere
5 all'interpretazione di tale clausola, che per come formulata è suscettibile di avere due differenti significati. Proprio in ragione di tale circostanza, in ossequio al disposto dell'art. 1362 c.c., questa operazione deve essere compiuta tenendo conto di tutti gli altri articoli di cui si compone l'accordo in questione, in seno ai quali è stata esplicitata la comune intenzione delle anzidette parti. Però, non ci si deve limitare al significato letterale delle parole utilizzate nella cennata pattuizione, stante che, in considerazione dell'ambiguità di alcune delle rispettive espressioni, va pure valutato il comportamento complessivo che l'istante e la signora Controparte_1 hanno posto in essere anche in epoca posteriore alla conclusione del menzionato
[...] negozio giuridico. Peraltro, conformemente alle prescrizioni degli artt. 1363 e 1364 c.c., le clausole contrattuali della scrittura privata in commento vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna e, in particolare, a quella oggetto del contendere, il senso che risulta dal complesso dell'atto, avendo presente che, per quanto generali le espressioni utilizzate nell'enunciato suo articolo 4. Tuttavia, la nominata transazione non comprende che gli oggetti e le questioni sui quali le parti si sono proposte di contrattare. Del resto, proprio in materia la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (cfr.: Cass., Sez. I, ordinanza n. 13595 del 2/07/2020). Riconoscendo che: “Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art.
1371 c.c.” (cfr.: Cass., Sez. III, ordinanza n. 6444 dell'11/03/2025).
2.1.- Prendendo le mosse dalle delucidazioni che precedono, nel caso di specie se risulta indiscutibile che, al punto n. 2) della premessa del ricordato accordo transattivo si fa riferimento alla sentenza n. 545/2018 e alla circostanza che mediante essa, da un lato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa;
dall'altro, è stato
6 imposto in capo a l'obbligo di corrispondere a vantaggio della convenuta Parte_1
l'assegno divorzile in dibattito. E', del pari, inoppugnabile che, a eccezione dell'art.
2.b), in nessuno degli articoli successivi alla stessa, attraverso cui i prefati contraenti si sono fatti reciproche concessioni e hanno assunto obblighi l'uno nei confronti dell'altro in relazione a precedenti controversie di cui sono stati parti entrambi, o soltanto la opponente, innanzitutto, è stata richiamata, espressamente, ovvero implicitamente la suddetta decisione. In secondo luogo,
è stata manifestata, anche in modo implicito e indiretto, la volontà della opposta di rinunciare all'assegno divorzile in argomento. Del resto, subito dopo il punto n. 8) della cennata premessa, le parti negoziali hanno dichiarato di avere intenzione con la transazione sottoposta a disamina di porre termine alle controversie, non potendosi certamente ricondurre nell'ambito di tale locuzione il giudizio di scioglimento degli effetti civili del proprio matrimonio avente N. R.G.
2681/2015, già definito con la citata sentenza, ormai passata in giudicato per come attestato dalla competente cancelleria in data 12 Marzo 2019. La correttezza di questa constatazione è avvalorata dai dati ricavabili dall'analisi di tutte le clausole che precedono e che seguono l'articolo 4) in esame. Invero, con gli articoli 2.a) e 2.b.) l'attore si è assunto una serie di impegni strettamente collegati alla sentenza n. 907/2018, con cui è stato definito il procedimento con N.
R.G. 990/2017, che ha coinvolto la signora e le parti in contesa, Persona_1 nonché alla sentenza n. 1335/2020, emessa dalla Corte di Appello di Palermo a seguito del gravame proposto avverso la prima dalla sola indicate nei punti n. 3) Controparte_1
e n. 4) della menzionata premessa. Sulla base di quanto sopra precisato, con la seconda di tali clausole l'opponente si è obbligato, anche per gli eredi della enunciata Persona_1
a non dare esecuzione, fra l'altro, alla ricordata sentenza n. 545/2018, solamente per
[...] consentire il rilascio volontario a opera della convenuta dell'immobile, che ha formato oggetto del ricordato contenzioso, ubicato nel Comune di Cammarata (AG), nella via Campania n. 3, fino al suo trasferimento presso una nuova residenza. Mediante l'articolo 2.c) l'opponente ha rinunciato al credito vantato nei riguardi della ex coniuge in virtù della sentenza n. 750/2019, resa nel giudizio avente N. R.G. 483/2018, nominata nel punto n. 5) della premessa della scrittura privata sottoscritta il 21 Aprile 2021. Con il successivo articolo 2.d) i contraenti hanno assunto l'impegno di abbandonare il procedimento pendente dinnanzi alla Corte di Appello di
Palermo, distinto dal N. R.G. 1396/2019, cui fa riferimento il punto n. 6) di quest'ultima, introdotto dalla opposta avverso la pronuncia di cui all'articolo 2.c). Gli articoli 2.e) e 2.f) concernono l'obbligo di pagamento di compensi professionali e di rimborso di spese sostenute
7 a vario titolo, meglio specificate al punto n. 7) della premessa in discorso, che l'odierno istante si è impegnato ad adempiere a favore, rispettivamente, dell'avvocato che ha assistito
[...]
nel predetto appello e della ex moglie. L'articolo 2.g) della cennata transazione CP_1 ha a oggetto una obbligazione a cui si è vincolato verso i propri figli. Parte_1
Mentre, con l'articolo 3.a) la convenuta si è impegnata a trasferire la di lei residenza presso una nuova abitazione entro il termine ivi fissato. Infine, gli articoli 3.b) e 3.c) individuano i beni mobili che la opposta doveva prelevare dal menzionato immobile sito a Cammarata, in via
Campania n. 3, nonché quelli rimasti al suo interno nella disponibilità dell'attore. Attraverso
l'articolo 5) sono state disciplinate le conseguenze dell'eventuale mancato rispetto dell'enunciata scrittura privata. Infine, nell'articolo 6) si dà, fra l'altro, atto della natura transattiva dell'accordo in discussione. Si configura evidente che, a prescindere da queste due ultime clausole negoziali, le pattuizioni che rilevano ai fini della soluzione della vertenza processuale che ci occupa sono quelle contenute negli articoli dal 2.a) al 3.c). Ciò in quanto, solo essi contengono le concessioni e gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti in lite relativamente alle sentenze, emesse pure in grado di appello, e ai procedimenti giudiziari ivi espressamente indicati. Fra questi non figura affatto la sentenza n. 545/2018, integrante il titolo esecutivo sottostante all'atto di precetto impugnato dall'opponente proponendo l'opposizione qui considerata. Sicché, non può assolutamente revocarsi in dubbio che, dichiarando, all'articolo 4) della nominata scrittura privata, che per effetto della transazione raggiunta e del rispettivo puntuale adempimento, null'altro hanno a pretendere in forza e in ragione dei titoli giudiziari richiamati nella premessa, l'istante e la opposta hanno inteso riferirsi esclusivamente alle sentenze esplicitamente citate nelle clausole di cui sopra. Va esclusa la tesi, sostenuta dal signor , che, poiché al punto n. 2) della ricordata premessa si fa a essa Parte_1 riferimento, tale espressione ricomprende la pronuncia di scioglimento del matrimonio che ha contratto con e, conseguentemente, l'obbligo con la medesima Controparte_1 impostogli di corresponsione dell'anzidetto assegno divorzile. Peraltro, che quella appena illustrata è l'interpretazione da attribuire al cennato articolo 4) si desume da delle ulteriori significative circostanze. Innanzitutto, deve presumersi che, stante i risvolti economici che la stessa avrebbe comportato soprattutto nella vita della convenuta, se i prefati contraenti avessero voluto raggiungere una transazione inerente anche alla rinuncia a opera sua del diritto a percepire il menzionato emolumento, avrebbero inserito un'apposita pattuizione nell'enunciato negozio giuridico. Risulta inverosimile sostenere che, essi abbiano disciplinato un aspetto
8 talmente delicato attraverso la formula superiormente riportata, dal tenore letterale abbastanza generico e ambiguo. Il che è suffragato dal fatto che, nella predisposizione degli articoli dal 2.a) al 3.c) è stata adottata una particolare attenzione nello specificare esattamente ed espressamente le sentenze e i procedimenti giudiziari direttamente interessati dalle determinazioni con i medesimi assunte. In secondo luogo va rilevato che, al punto n. 1) della premessa del nominato accordo è stata richiamata la sentenza n. 1368/2010, con cui il Tribunale di Agrigento ha pronunciato la separazione personale dei ricordati ex coniugi. La spiegazione da attribuire a tale scelta, nonché alla soluzione di fare riferimento al successivo punto n. 2) alla decisione oggetto del contendere risiede, semplicemente, nella volontà delle parti negoziali di ricostruire in maniera puntuale le varie vicende di natura processuale che li hanno visti coinvolti. Inoltre, bisogna segnalare che nei mesi successivi alla sottoscrizione della transazione in dibattito, e, precipuamente nel periodo ricompreso fra Maggio 2021 e Luglio 2021, l'attore, per come osservato nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 Marzo 2023 e da lui mai negato, e/o smentito, ha continuato a versare alla opposta il suddetto assegno divorzile. Questo comportamento, tenuto conto del contenuto delle pattuizioni integranti la scrittura privata controversa, è sintomatico della consapevolezza dell'opponente di essere ancora obbligato a corrisponderlo, non avendovi rinunciato attraverso la sua Controparte_1 stipulazione. Non può, altresì, non sottolinearsi un ulteriore emblematico aspetto.
Precipuamente, nella fase delle trattative che ha preceduto la conclusione del cennato negozio giuridico, svoltasi attraverso lo scambio di note inviate a mezzo pec nei mesi di Gennaio e
Marzo 2021, i legali delle parti in causa, che le hanno direttamente seguite, non hanno in alcun modo preso in esame, quale questione da risolvere in via transattiva, una eventuale rinuncia a opera della convenuta del menzionato assegno divorzile. La realtà che emerge dall'attività di interpretazione superiormente descritta è ché, con l'enunciato accordo l'istante e la opposta hanno soltanto inteso porre termine alle controversie che li hanno coinvolti, direttamente o indirettamente, già definite dalle sentenze espressamente richiamate nei punti n. 3), n. 4) e n. 5) della relativa premessa, e ancora pendenti, quale quella indicata al n. 6) della stessa. Se così è, allora, non avendo rinunciato alla enunciata forma di sostentamento Controparte_1 economico corrispostale dall'ex marito, ha diritto ad agire esecutivamente nei propri riguardi per avere versate le mensilità che le spettano per l'arco temporale individuato nel precetto impugnato. Pertanto, tale atto va in questa sede confermato e, per l'effetto, l'opposizione proposta contro di esso dal signor merita di essere rigettata. Parte_1
9 3.- Infine, per il principio della soccombenza, l'attore deve essere condannato a rifondere alla convenuta le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 1.500,00,
comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa RA RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta dal signor avverso l'atto di precetto notificatogli a mani il 28 Novembre 2022, Parte_1 unitamente al titolo esecutivo presupposto, su istanza della signora Controparte_1
- infine, condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 16 Dicembre 2025.
Il Giudice
RA RO
10
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 16 Dicembre 2025, sono comparsi, alle ore 9:41, l'Avv. Marino A., in sostituzione dell'Avv. S. TU, per l'attore/opponente e l'Avv. Cerrito A. M. per la convenuta/opposta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:39, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:06, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
RA RO
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa RA RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:06 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 16 Dicembre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3365 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, Parte_1 nella Contrada Giardinello, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini CodiceFiscale_1 del presente giudizio, ad Agrigento, nella via XXV Aprile n. 180, presso lo studio dell'Avv.
ST TU, che lo rappresenta e difende sia unitamente, che disgiuntamente all'Avv.
ON Mongiovì per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione, introduttivo della lite,
- attore/opponente -
CONTRO
la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, in Controparte_1
via Coffari, C.F. elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_2
giudizio, a Cammarata, nella via Sicilia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Cerrito, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di precetto notificato il 28/11/2022,
- convenuta/opposta -
Oggetto: Opposizione ad atto di precetto.
2 Conclusioni per l'attore/opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 Dicembre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 16 Dicembre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione introduttivo della lite, nonché alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1)
e n. 2), c.p.c. depositate il 4 e il 23 Maggio 2023, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la convenuta/opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 Dicembre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 16 Dicembre
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 14 Marzo 2023 e il 5 Giugno
2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 9 Dicembre 2022 il signor vocava in ius avanti l'intestato Tribunale la signora Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli a mani il 28 Novembre
[...]
2022 unitamente alla sentenza n. 545/2018, emessa dal Tribunale di Agrigento in composizione collegiale nelle date dei 12/18 Aprile 2018 a definizione del procedimento avente a oggetto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio distinto dal N. R.G. 2681/2015, munita di formula esecutiva il 13 Luglio 2022. Specificando che, per il tramite del suddetto atto quest'ultima gli aveva intimato di pagarle, entro e non oltre dieci giorni dalla rispettiva notificazione, la complessiva somma di € 5.061,46, di cui € 4.900,00 quale sorte capitale costituita dagli assegni divorzili dovutile in forza del cennato titolo esecutivo per i mesi da
Agosto 2021 a Dicembre 2021 e da Gennaio 2022 a Settembre 2022, e il restante importo per compenso professionale e accessori. All'uopo l'attore esponeva di avere sottoscritto con la convenuta un atto di transazione, nella cui premessa erano state indicate varie sentenze, che avevano deciso delle controversie intervenute inter partes, tra le quali, al rispettivo n. 2), quella superiormente individuata. Riferendo quali obblighi aveva assunto attraverso la conclusione del menzionato negozio giuridico. Lo stesso, dopo avere specificato di avere dato esecuzione agli enunciati impegni, affermava che, in forza di quanto previsto dall'art. 4 della scrittura privata in parola, la opposta aveva rinunciato al nominato assegno divorzile. Di guisa che, essa non poteva agire esecutivamente per recuperare un paventato credito derivante da un diritto del
3 quale non era più titolare. L'opponente sosteneva che, a conferma di tale tesi deponeva la circostanza che, lui e la ex coniuge avevano abbandonato il giudizio, portante N. R.G. 350/2021
VG, che aveva instaurato con ricorso per la modifica delle condizioni del ricordato assegno a norma dell'art. 710 c.p.c. e dell'art. 9 della legge n. 898/1970, in conseguenza delle mutate condizioni economiche della seconda. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, innanzitutto, di sospendere l'efficacia esecutiva del richiamato precetto. Quindi, di dichiarare che la convenuta non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata, nonché che nulla le doveva alla stregua di assegno divorzile.
La signora si costituiva nel procedimento de quo depositando il Controparte_1
14 Marzo 2023 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo, una volta ricostruiti i fatti che avevano originato la controversia, contestava che mai nel corso delle trattative, né con la sottoscrizione del predetto accordo transattivo aveva manifestato la volontà di rinunciare all'assegno divorzile in questione, che rappresentava l'unico sostentamento economico di cui disponeva. Deducendo che, il richiamo della sentenza n. 545/2018 nella premessa di tale scrittura privata, insieme ad altre pronunce riguardanti lei e l'ex marito, aveva avuto soltanto la funzione di promemoria per ricostruire la complessità dei rapporti fra loro esistenti. La medesima, analizzando analiticamente il cennato negozio giuridico per suffragare tale asserzione, rilevava che nessuno dei relativi articoli era stato dedicato alla rinuncia in dibattito. Evidenziando sia che nelle missive che si erano scambiati il suo legale e quello di non era contenuto alcun riferimento al menzionato assegno divorzile;
sia Parte_1 che successivamente alla stipulazione dell'enunciato accordo transattivo, che avevano firmato il 21 Aprile 2021, l'attore aveva continuato a corrisponderglielo sino al mese di Luglio 2021.
Di guisa che, era chiaro che non aveva affatto rinunciato al rispettivo versamento a proprio favore. Sulla base di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento di rigettare, in via preliminare, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto in discorso avanzata dall'opponente. Nel merito, l'opposizione in commento. Di conseguenza, di confermare il suo diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura indicata in seno alla nominata sentenza n.
545/2018, dichiarando che aveva diritto a procedere a esecuzione forzata.
Con ordinanza emessa il 4 Aprile 2023 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite rigettava la richiesta dell'istante di sospensione dell'efficacia esecutiva del ricordato precetto. Mediante provvedimento adottato il 12 Settembre 2023 l'adita autorità giudiziaria non ammetteva l'istanza della convenuta di disporre indagini presso la polizia tributaria afferenti ai
4 redditi prodotti dal signor . Nell'ordinanza adottata il 10 Dicembre 2024 Parte_1
ai sensi dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. la medesima dava atto che le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il
5 e il 9 Dicembre 2024. Indi, all'udienza odierna del 16 Dicembre 2025, dopo che i loro procuratori hanno discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281sexies c.p.c., il Giudice
l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza degli stessi.
2.- In diritto. L'opposizione proposta dall'attore avverso l'atto di precetto notificatogli a mani il 28 Novembre 2022 non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo all'argomentazione sviluppata per supportarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Destituito dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa l'unico motivo articolato dal signor per prendere posizione contro il richiamato Parte_1 precetto. Per il suo tramite eccepisce, in estrema sintesi, che la signora Controparte_1 non ha diritto a procedere nei suoi confronti a esecuzione forzata. Ciò in quanto, in virtù della pattuizione contenuta nell'articolo 4 dell'accordo transattivo sottoscritto inter partes, la convenuta ha rinunciato all'assegno divorzile di € 350,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che esso istante è stato obbligato a corrisponderle mensilmente dal Tribunale di
Agrigento, in composizione collegiale, con la sentenza n. 545/2018 emessa nelle date dei 12/18
Aprile 2018, che ha definito il procedimento avente N. R.G. 2681/2015 dichiarando lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto il 4 Maggio 1985, integrante il titolo esecutivo presupposto dall'atto impugnato. Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso su anticipato è opportuno, innanzitutto, riportare il primo periodo della clausola negoziale oggetto del contendere. Essa è inserita alla pagina 6 della scrittura privata, prodotta agli atti di lite, che l'attore e la opposta hanno concluso firmandola, insieme ai rispettivi legali e, per accettazione, alle eredi di Persona_1
il 21 Aprile 2021. Il che è stato dichiarato da nella propria
[...] Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta e non contestato, ovvero negato dall'opponente. Ebbene,
l'art. 4 della transazione in parola prevede nei suoi primi tre righi: “Per effetto del presente accordo, e del puntuale adempimento della presente scrittura privata, le parti dichiarano, fin da ora, reciprocamente di non avere null'altro a pretendere in forza e ragione dei titoli giudiziari richiamati nella premessa (……)”. Appare indiscutibile la necessità di procedere
5 all'interpretazione di tale clausola, che per come formulata è suscettibile di avere due differenti significati. Proprio in ragione di tale circostanza, in ossequio al disposto dell'art. 1362 c.c., questa operazione deve essere compiuta tenendo conto di tutti gli altri articoli di cui si compone l'accordo in questione, in seno ai quali è stata esplicitata la comune intenzione delle anzidette parti. Però, non ci si deve limitare al significato letterale delle parole utilizzate nella cennata pattuizione, stante che, in considerazione dell'ambiguità di alcune delle rispettive espressioni, va pure valutato il comportamento complessivo che l'istante e la signora Controparte_1 hanno posto in essere anche in epoca posteriore alla conclusione del menzionato
[...] negozio giuridico. Peraltro, conformemente alle prescrizioni degli artt. 1363 e 1364 c.c., le clausole contrattuali della scrittura privata in commento vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna e, in particolare, a quella oggetto del contendere, il senso che risulta dal complesso dell'atto, avendo presente che, per quanto generali le espressioni utilizzate nell'enunciato suo articolo 4. Tuttavia, la nominata transazione non comprende che gli oggetti e le questioni sui quali le parti si sono proposte di contrattare. Del resto, proprio in materia la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (cfr.: Cass., Sez. I, ordinanza n. 13595 del 2/07/2020). Riconoscendo che: “Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art.
1371 c.c.” (cfr.: Cass., Sez. III, ordinanza n. 6444 dell'11/03/2025).
2.1.- Prendendo le mosse dalle delucidazioni che precedono, nel caso di specie se risulta indiscutibile che, al punto n. 2) della premessa del ricordato accordo transattivo si fa riferimento alla sentenza n. 545/2018 e alla circostanza che mediante essa, da un lato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa;
dall'altro, è stato
6 imposto in capo a l'obbligo di corrispondere a vantaggio della convenuta Parte_1
l'assegno divorzile in dibattito. E', del pari, inoppugnabile che, a eccezione dell'art.
2.b), in nessuno degli articoli successivi alla stessa, attraverso cui i prefati contraenti si sono fatti reciproche concessioni e hanno assunto obblighi l'uno nei confronti dell'altro in relazione a precedenti controversie di cui sono stati parti entrambi, o soltanto la opponente, innanzitutto, è stata richiamata, espressamente, ovvero implicitamente la suddetta decisione. In secondo luogo,
è stata manifestata, anche in modo implicito e indiretto, la volontà della opposta di rinunciare all'assegno divorzile in argomento. Del resto, subito dopo il punto n. 8) della cennata premessa, le parti negoziali hanno dichiarato di avere intenzione con la transazione sottoposta a disamina di porre termine alle controversie, non potendosi certamente ricondurre nell'ambito di tale locuzione il giudizio di scioglimento degli effetti civili del proprio matrimonio avente N. R.G.
2681/2015, già definito con la citata sentenza, ormai passata in giudicato per come attestato dalla competente cancelleria in data 12 Marzo 2019. La correttezza di questa constatazione è avvalorata dai dati ricavabili dall'analisi di tutte le clausole che precedono e che seguono l'articolo 4) in esame. Invero, con gli articoli 2.a) e 2.b.) l'attore si è assunto una serie di impegni strettamente collegati alla sentenza n. 907/2018, con cui è stato definito il procedimento con N.
R.G. 990/2017, che ha coinvolto la signora e le parti in contesa, Persona_1 nonché alla sentenza n. 1335/2020, emessa dalla Corte di Appello di Palermo a seguito del gravame proposto avverso la prima dalla sola indicate nei punti n. 3) Controparte_1
e n. 4) della menzionata premessa. Sulla base di quanto sopra precisato, con la seconda di tali clausole l'opponente si è obbligato, anche per gli eredi della enunciata Persona_1
a non dare esecuzione, fra l'altro, alla ricordata sentenza n. 545/2018, solamente per
[...] consentire il rilascio volontario a opera della convenuta dell'immobile, che ha formato oggetto del ricordato contenzioso, ubicato nel Comune di Cammarata (AG), nella via Campania n. 3, fino al suo trasferimento presso una nuova residenza. Mediante l'articolo 2.c) l'opponente ha rinunciato al credito vantato nei riguardi della ex coniuge in virtù della sentenza n. 750/2019, resa nel giudizio avente N. R.G. 483/2018, nominata nel punto n. 5) della premessa della scrittura privata sottoscritta il 21 Aprile 2021. Con il successivo articolo 2.d) i contraenti hanno assunto l'impegno di abbandonare il procedimento pendente dinnanzi alla Corte di Appello di
Palermo, distinto dal N. R.G. 1396/2019, cui fa riferimento il punto n. 6) di quest'ultima, introdotto dalla opposta avverso la pronuncia di cui all'articolo 2.c). Gli articoli 2.e) e 2.f) concernono l'obbligo di pagamento di compensi professionali e di rimborso di spese sostenute
7 a vario titolo, meglio specificate al punto n. 7) della premessa in discorso, che l'odierno istante si è impegnato ad adempiere a favore, rispettivamente, dell'avvocato che ha assistito
[...]
nel predetto appello e della ex moglie. L'articolo 2.g) della cennata transazione CP_1 ha a oggetto una obbligazione a cui si è vincolato verso i propri figli. Parte_1
Mentre, con l'articolo 3.a) la convenuta si è impegnata a trasferire la di lei residenza presso una nuova abitazione entro il termine ivi fissato. Infine, gli articoli 3.b) e 3.c) individuano i beni mobili che la opposta doveva prelevare dal menzionato immobile sito a Cammarata, in via
Campania n. 3, nonché quelli rimasti al suo interno nella disponibilità dell'attore. Attraverso
l'articolo 5) sono state disciplinate le conseguenze dell'eventuale mancato rispetto dell'enunciata scrittura privata. Infine, nell'articolo 6) si dà, fra l'altro, atto della natura transattiva dell'accordo in discussione. Si configura evidente che, a prescindere da queste due ultime clausole negoziali, le pattuizioni che rilevano ai fini della soluzione della vertenza processuale che ci occupa sono quelle contenute negli articoli dal 2.a) al 3.c). Ciò in quanto, solo essi contengono le concessioni e gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti in lite relativamente alle sentenze, emesse pure in grado di appello, e ai procedimenti giudiziari ivi espressamente indicati. Fra questi non figura affatto la sentenza n. 545/2018, integrante il titolo esecutivo sottostante all'atto di precetto impugnato dall'opponente proponendo l'opposizione qui considerata. Sicché, non può assolutamente revocarsi in dubbio che, dichiarando, all'articolo 4) della nominata scrittura privata, che per effetto della transazione raggiunta e del rispettivo puntuale adempimento, null'altro hanno a pretendere in forza e in ragione dei titoli giudiziari richiamati nella premessa, l'istante e la opposta hanno inteso riferirsi esclusivamente alle sentenze esplicitamente citate nelle clausole di cui sopra. Va esclusa la tesi, sostenuta dal signor , che, poiché al punto n. 2) della ricordata premessa si fa a essa Parte_1 riferimento, tale espressione ricomprende la pronuncia di scioglimento del matrimonio che ha contratto con e, conseguentemente, l'obbligo con la medesima Controparte_1 impostogli di corresponsione dell'anzidetto assegno divorzile. Peraltro, che quella appena illustrata è l'interpretazione da attribuire al cennato articolo 4) si desume da delle ulteriori significative circostanze. Innanzitutto, deve presumersi che, stante i risvolti economici che la stessa avrebbe comportato soprattutto nella vita della convenuta, se i prefati contraenti avessero voluto raggiungere una transazione inerente anche alla rinuncia a opera sua del diritto a percepire il menzionato emolumento, avrebbero inserito un'apposita pattuizione nell'enunciato negozio giuridico. Risulta inverosimile sostenere che, essi abbiano disciplinato un aspetto
8 talmente delicato attraverso la formula superiormente riportata, dal tenore letterale abbastanza generico e ambiguo. Il che è suffragato dal fatto che, nella predisposizione degli articoli dal 2.a) al 3.c) è stata adottata una particolare attenzione nello specificare esattamente ed espressamente le sentenze e i procedimenti giudiziari direttamente interessati dalle determinazioni con i medesimi assunte. In secondo luogo va rilevato che, al punto n. 1) della premessa del nominato accordo è stata richiamata la sentenza n. 1368/2010, con cui il Tribunale di Agrigento ha pronunciato la separazione personale dei ricordati ex coniugi. La spiegazione da attribuire a tale scelta, nonché alla soluzione di fare riferimento al successivo punto n. 2) alla decisione oggetto del contendere risiede, semplicemente, nella volontà delle parti negoziali di ricostruire in maniera puntuale le varie vicende di natura processuale che li hanno visti coinvolti. Inoltre, bisogna segnalare che nei mesi successivi alla sottoscrizione della transazione in dibattito, e, precipuamente nel periodo ricompreso fra Maggio 2021 e Luglio 2021, l'attore, per come osservato nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 Marzo 2023 e da lui mai negato, e/o smentito, ha continuato a versare alla opposta il suddetto assegno divorzile. Questo comportamento, tenuto conto del contenuto delle pattuizioni integranti la scrittura privata controversa, è sintomatico della consapevolezza dell'opponente di essere ancora obbligato a corrisponderlo, non avendovi rinunciato attraverso la sua Controparte_1 stipulazione. Non può, altresì, non sottolinearsi un ulteriore emblematico aspetto.
Precipuamente, nella fase delle trattative che ha preceduto la conclusione del cennato negozio giuridico, svoltasi attraverso lo scambio di note inviate a mezzo pec nei mesi di Gennaio e
Marzo 2021, i legali delle parti in causa, che le hanno direttamente seguite, non hanno in alcun modo preso in esame, quale questione da risolvere in via transattiva, una eventuale rinuncia a opera della convenuta del menzionato assegno divorzile. La realtà che emerge dall'attività di interpretazione superiormente descritta è ché, con l'enunciato accordo l'istante e la opposta hanno soltanto inteso porre termine alle controversie che li hanno coinvolti, direttamente o indirettamente, già definite dalle sentenze espressamente richiamate nei punti n. 3), n. 4) e n. 5) della relativa premessa, e ancora pendenti, quale quella indicata al n. 6) della stessa. Se così è, allora, non avendo rinunciato alla enunciata forma di sostentamento Controparte_1 economico corrispostale dall'ex marito, ha diritto ad agire esecutivamente nei propri riguardi per avere versate le mensilità che le spettano per l'arco temporale individuato nel precetto impugnato. Pertanto, tale atto va in questa sede confermato e, per l'effetto, l'opposizione proposta contro di esso dal signor merita di essere rigettata. Parte_1
9 3.- Infine, per il principio della soccombenza, l'attore deve essere condannato a rifondere alla convenuta le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 1.500,00,
comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa RA RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta dal signor avverso l'atto di precetto notificatogli a mani il 28 Novembre 2022, Parte_1 unitamente al titolo esecutivo presupposto, su istanza della signora Controparte_1
- infine, condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 16 Dicembre 2025.
Il Giudice
RA RO
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