TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5074/18 R.G. contenzioso, vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Marco Stefanelli e Parte_1 Parte_2
dall'avv. Salvatore Ponzo, come da mandato in atti
OPPONENTI
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Dell'Anna Misurale, come da mandato in atti
OPPOSTA
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Pezzino, come da Controparte_3
mandato in atti
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 778/2018
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 13.5.18 il e la Pt_1 Pt_2
proponevano, il primo quale intestatario del mutuo contratto in data 4.3.11 e la seconda quale datrice di ipoteca, opposizione avverso il d.i. n.778/18, emesso in relazione all'esposizione maturata con riferimento al rapporto bancario suddetto;
assumevano, preliminarmente, che la banca, a fronte delle rate insolute, avesse già instaurato la procedura esecutiva nrge 374/16, sicchè la successiva azione monitoria implicava un'illegittima duplicazione del titolo;
deducevano, ancora, l'usurarietà del tasso corrispettivo e del tasso di mora applicato al rapporto, anche in ragione dell'incidenza della commissione per l'estinzione anticipata del negozio;
precisavano, infine, che il taeg indicato in contratto non ricomprendesse i costi per la polizza obbligatoria e le spese per la perizia sull'immobile e segnalavano che fosse comunque superiore a quello evincibile dal piano di ammortamento, prospettando la necessità di applicazione dell'art. 117 TUB;
instavano, pertanto, per la revoca del d.i. e per la rideterminazione della pretesa creditoria vantata dall'istituto.
costituendosi con comparsa depositata in data 30.8.18, evidenziava che la banca CP_4
non avesse alcun titolo azionabile nei confronti della fideiussore oltre che terza datrice Pt_2
di ipoteca, segnalando che l'azione esecutiva già instaurata ai danni della medesima non potesse svolgersi su beni diversi da quello oggetto di garanzia reale;
contestava la prospettata usurarietà del tasso corrispettivo, sconfessata anche dalla sentenza con la quale era stata delibata l'opposizione proposta avverso l'esecuzione suddetta ed indicava l'erroneità del criterio di calcolo degli oneri feneratizi riferito al tasso di mora;
invocava l'emissione di provvedimento ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa depositata in data 30.11.20 spiegava intervento volontario ex art. 111 c.p.c.
cessionaria del credito in contestazione. Controparte_2
Con sentenza non definitiva n. 2452/2023, pubblicata in data 13.09.2023 l'Ufficio epigrafato, decidendo parzialmente sull'opposizione proposta dai sigg.ri e Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 778/18, rilevava l'infondatezza dell'eccezione Parte_2
di nullità del provvedimento medesimo per illegittima duplicazione del titolo esecutivo;
l'assenza di rilievo delle contestazioni concernenti l'erronea indicazione del taeg, ritenendone la funzione meramente informativa e non incidente sulla validità del contratto;
accertava, infine, conformemente alle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata dal Dott.
l' usurarietà del tasso corrispettivo pattuito nel contratto di mutuo del Persona_1
4.3.2011, sul presupposto che il tasso effettivo globale del rapporto (pari ala 4,0252%) avesse superato il tasso soglia vigente all'epoca della stipula (pari al 4,020%).
Rilevata, pertanto, l'usurarietà originaria del tasso di interesse corrispettivo e la conseguente applicabilità della sanzione della gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza per disporre un'integrazione della consulenza tecnica, al fine di rideterminare il credito residuo in capo agli opponenti, tenendo conto dell'incidenza della prefata previsione e della documentazione agli atti, con particolare riferimento a quella prodotta in fase monitoria dall'istituto di credito.
Il ctu dott. depositava la relazione integrativa in data 10.06.2024; in tale elaborato Per_1
dava atto di aver richiesto alla banca opposta, con comunicazione pec, di produrre la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, così come disposto dal Giudice, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
in assenza di tale documentazione, egli procedeva alla ricostruzione del rapporto basandosi sui soli documenti disponibili in atti, ovvero il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo e una comunicazione di messa in mora inviata dal legale della banca in data 3 novembre 2015.
Attraverso un'analisi comparata di tali documenti, il consulente individuava in 43 il numero di rate pagate dagli opponenti prima della morosità; sulla base di tale ricostruzione, determinava il debito residuo dovuto dai mutuatari per la sola sorte capitale, scomputando l'ammontare complessivo degli interessi corrispettivi versati con le 43 rate pagate, quantificando il debito residuo alla data della 43ª rata in € 170.780,69.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu nell'elaborato integrativo meritano di essere integralmente recepite, in quanto frutto di un percorso logico-matematico coerente e fondato sulla documentazione disponibile, a fronte dell'inerzia processuale della parte opposta;
pertanto, la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla e oggi Controparte_1
vantata dalla cessionaria risulta solo parzialmente fondata. Controparte_2 Il decreto ingiuntivo opposto, emesso per la somma di € 214.280,66, deve pertanto essere revocato, e gli opponenti devono essere condannati al pagamento della minor somma di €
170.780,69, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, in favore della società intervenuta quale cessionaria del credito.
L'opposizione deve, pertanto, essere accolta nei limiti innanzi evidenziati.
Le spese di lite, in considerazione del rilievo che, nonostante l'accoglimento dell'opposizione, permanga un credito significativo in favore della parte opposta e della terza intervenuta, devono essere poste a carico di dette società per la sola quota di 1/3, dovendosi, invece, compensare la porzione residua.
La liquidazione avviene come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Le spese relative ad entrambe le fasi della Consulenza Tecnica d'Ufficio, resasi necessaria per l'accertamento dell'usurarietà del tasso, stigmatizzata dagli opponenti, vanno poste definitivamente a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
778/18 emesso dal Tribunale di Lecce;
2. Accerta che il debito residuo dei sigg.ri e nei Parte_1 Parte_2
confronti di ammonta ad € 170.780,69; Controparte_2
3. Condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore di della somma suddetta, oltre interessi al tasso legale Controparte_2
dalla domanda sino al soddisfo;
4. Condanna in persona del legale rappresentante p.t e Controparte_2 [...]
a rifondere in favore degli opponenti la quota di 1/3 degli Controparte_1
esborsi e delle spese di lite, che liquida in 136,00 per spese ed € 4.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Marco Stefanelli e Salvatore Ponzo, dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti la quota residua.
5. Pone le spese rinvenienti dalla ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'opposta.
Lecce, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo