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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1630 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2024, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. GIULIA ENGL DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. FRANCESCO NAPOLI, Avv. FILIPPO NAPOLI, Avv. ANNAMARIA NAPOLI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti di mutuo bancario.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza per la rimessione in decisione svoltasi in data 09/12/2025, in modalità cartolare, lette le memorie conclusionali e di replica depositate in vista di tale udienza;
rilevato che, nelle note scritte per l'udienza del 09/12/2025, le parti insistevano come da conclusioni riportate nelle proprie note di precisazione e come da memorie conclusionali e di replica depositate;
all'esito di tale udienza, questo Giudice ha assunto riserva in data 10/12/2025 all'esito di tale udienza e ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 18/12/2025 con cui ha trattenuto la causa in decisione;
Nella medesima data il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
1 * * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parte attrice, rappresentava di aver stipulato con l'istituto di Parte_1 credito convenuto due contratti di mutuo, per i quali quest'ultimo avrebbe ricevuto somme non dovute, in forza dell'applicazione di condizioni economiche illegittime.
Relativamente al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 23/09/2009, eccepiva quanto segue.
La clausola sugli interessi sarebbe nulla per indeterminatezza, in quanto non conterrebbe alcuna indicazione circa il regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi, se in regime di capitalizzazione semplice o composta, né alcun riferimento al criterio di
2 imputazione degli stessi. Nel piano di ammortamento alla francese, come quello applicato nel contratto di specie, il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sarebbero
“fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente”, ingenerando indeterminatezza ed incertezza, in violazione degli artt. 1346 cc e 1284 c.c., nonché dell'art. 117 TUB, commi 4.
L'applicazione del piano di ammortamento alla francese con regime di capitalizzazione composta, comporterebbe anatocismo occulto, in violazione dell'art. 1283 c.c.
Con riferimento al contratto di mutuo chirografario concluso in data 03/12/2015, eccepiva quanto segue.
Il contratto non indicherebbe il criterio di imputazione degli interessi, il regime finanziario, il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione, l'indicazione univoca del tasso di interesse. Ciò comporterebbe nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza ed indeterminabilità, il tutto in violazione degli artt. 1346 cc, 1284 cc e 117 TUB.
L'applicazione di un piano di ammortamento alla francese con regime di capitalizzazione composta comporterebbe anatocismo occulto, in violazione dell'art. 1283 c.c.
Chiedeva: Accertare e dichiarare, la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1346 cc, 1284 cc, 1419 cc, 117 Tub;
accertare l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cc per effetto dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta;
per l'effetto, rideterminare il saldo dei rapporti, con condanna della banca al pagamento di quanto illegittimamente addebitato al mutuatario. Con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta, , si costituiva eccependo Controparte_1 quanto segue.
Relativamente ad entrambi i contratti, l'eccezione circa la mancata indicazione del regime finanziario ed il criterio di imputazione degli interessi sarebbe pretestuosa, in quanto l'ammortamento alla francese sarebbe per definizione elaborato in regime di capitalizzazione composta.
Anche la doglianza per cui l'ammortamento alla francese comporterebbe anatocismo occulto sarebbe priva di fondamento.
Con riferimento al contratto concluso il 03/12/2015, l'art. 10 determinerebbe inequivocabilmente la variabilità del tasso mediante soggiunta all'Euribor a sei mesi dello spread di 3,95 punti, il che consentirebbe di rilevare che il tasso enunciato all'art. 2 sarebbe invece esclusivamente quello corrispondente all'indice variabile al momento della stipula del contratto.
Chiedeva: il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
3 OSSERVA
Ai fini della decisione della seguente causa, si rileva come le Sezioni Unite hanno definitivamente stabilito che: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130).
Relativamente al contratto stipulato in data 23/09/2009, si rileva come Il Tasso
Nominale sia pacificamente stato convenuto nella misura fissa del 4,73%. CP_2
Di conseguenza, l'eccezione di nullità a causa della mancata indicazione del regime di capitalizzazione risulta priva di pregio.
Anche con riferimento al mutuo stipulato in data 03/12/2015, si rileva come “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona
4 evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
Parte attrice, nell'atto di citazione, allega espressamente che nel contratto di
03/12/2015 “h) il rimborso del finanziamento in 5 anni, mediante 60 rate mensili posticipate, di importo pari ad € 2.756,00 ciascuna, sul presupposto che gli interessi corrispettivi venissero calcolati mediante un piano di ammortamento alla francese, ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi;
i) Il Tasso di interesse variabile;
j) Le spese di avviso della rata in scadenza sono state convenute nella misura di €
2,50 per rata;
k) Le commissioni di istruttoria sono state determinate in euro 1.575,00;
l) La rivalsa per imposta sostitutiva è stata convenuta nella misura di € 375,00 (pari allo 0,25% dell'importo finanziato);
m) Il compenso per l'estinzione anticipata è stato convenuto in misura pari al 1% sul capitale anticipatamente restituito;
n) Il tasso di mora è stato determinato nella misura del tasso convenuto (quindi maggiorato di 3 punti percentuali);
o) Il t.a.e.g pari al 5,38%;
p) Il parametro di indicizzazione (media mensile euribor 6 mesi base 360);
q) Lo spread applicato, pari al 3,950000”.
L'art. 2 del contratto indica la determinazione del tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento che per quello successivo.
In ragione del principio di diritto sopra enunciato, si ritiene che le condizioni contrattuali siano sufficientemente determinate, per cui anche per il secondo contratto si ritiene che l'applicazione dell'ammortamento alla francese non comporti indeterminatezza.
Con riferimento all'eccezione per cui l'ammortamento alla francese comporterebbe anatocismo occulto, si osserva come, secondo più recente giurisprudenza di legittimità: “Nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo. Inoltre, la mancanza di
5 indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto” (Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, n.18835, Cassazione civile, sez. I, 29/03/2025, n. 8322).
Di conseguenza, tale eccezione risulta essere del tutto priva di pregio.
Con riferimento all'eccezione per cui il contratto di mutuo del 2015 non determinerebbe il tasso annuale effettivo applicato, si rileva come l'art. 2 parametri il tasso all'indice Euribor secondo le seguenti condizioni: “Le parti contraenti convengono di applicare alla presente operazione un tasso di interesse del -0,033% nominale annuo per la determinazione degli interessi di preammortamento, salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata del finanziamento, risulterà in dipendenza di quanto pattuito nei commi successivi del presente articolo.
Le parti convengono che il piano di ammortamento, allegato al presente contratto sotto la lettera “A”, venga sviluppato in base alla durata prevista al terzo comma dell'articolo 1 e al tasso di interesse nominale annuo di cui al precedente comma.
Le rate relative al periodo di ammortamento, e le rate di soli interessi, sono soggette a variabilità per tutta la durata del finanziamento e la Parte mutuataria dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto dell'adeguamento che la è CP_1 autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell'interesse che sarà determinato, a partire dalla prima rata di preammortamento, aggiungendo ad una componente fissa di 3,950 punti annui una componente variabile risultante dai seguenti valori pubblicati dal quotidiano “ ” o da altro quotidiano CP_3 finanziario equipollente, e conseguentemente indicizzato alle variazioni degli stessi come di seguito determinato:
EURIBOR 6M/365
Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati nel giorno di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 6 mesi rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano “ ” o CP_3 da altro quotidiano equipollente o dalla pagina Reuters-LIBOR01 pubblicata a cura della British Bankers Association.
Il tasso nominale annuo del finanziamento verrà a risultare, per tutta la durata dell'ammortamento, pattuita in anni 5, in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti indicate e varierà tempo per tempo in funzione del sopracitato parametro.
6 Gli interessi sia nel periodo del preammortamento che in quello di ammortamento saranno calcolati secondo l'anno civile”.
Di conseguenza, si ritiene l'indicazione sufficientemente dettagliata ed ancorata a parametri oggettivamente riscontrabili da parte del mutuatario, pertanto la relativa eccezione risulta essere infondata.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020;
Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Ai fini della determinazione del valore, si rileva come “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5
D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un
7 compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023,
n.8449, Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI,
30/11/2022, n.35195).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (valore della causa: 36.234,92, secondo il criterio del disputatum) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA Parte_1
, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, a
[...] rifondere a le spese processuali Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre
I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 24.12.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
8
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1630 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2024, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. GIULIA ENGL DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. FRANCESCO NAPOLI, Avv. FILIPPO NAPOLI, Avv. ANNAMARIA NAPOLI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti di mutuo bancario.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza per la rimessione in decisione svoltasi in data 09/12/2025, in modalità cartolare, lette le memorie conclusionali e di replica depositate in vista di tale udienza;
rilevato che, nelle note scritte per l'udienza del 09/12/2025, le parti insistevano come da conclusioni riportate nelle proprie note di precisazione e come da memorie conclusionali e di replica depositate;
all'esito di tale udienza, questo Giudice ha assunto riserva in data 10/12/2025 all'esito di tale udienza e ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 18/12/2025 con cui ha trattenuto la causa in decisione;
Nella medesima data il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
1 * * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parte attrice, rappresentava di aver stipulato con l'istituto di Parte_1 credito convenuto due contratti di mutuo, per i quali quest'ultimo avrebbe ricevuto somme non dovute, in forza dell'applicazione di condizioni economiche illegittime.
Relativamente al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 23/09/2009, eccepiva quanto segue.
La clausola sugli interessi sarebbe nulla per indeterminatezza, in quanto non conterrebbe alcuna indicazione circa il regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi, se in regime di capitalizzazione semplice o composta, né alcun riferimento al criterio di
2 imputazione degli stessi. Nel piano di ammortamento alla francese, come quello applicato nel contratto di specie, il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sarebbero
“fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente”, ingenerando indeterminatezza ed incertezza, in violazione degli artt. 1346 cc e 1284 c.c., nonché dell'art. 117 TUB, commi 4.
L'applicazione del piano di ammortamento alla francese con regime di capitalizzazione composta, comporterebbe anatocismo occulto, in violazione dell'art. 1283 c.c.
Con riferimento al contratto di mutuo chirografario concluso in data 03/12/2015, eccepiva quanto segue.
Il contratto non indicherebbe il criterio di imputazione degli interessi, il regime finanziario, il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione, l'indicazione univoca del tasso di interesse. Ciò comporterebbe nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza ed indeterminabilità, il tutto in violazione degli artt. 1346 cc, 1284 cc e 117 TUB.
L'applicazione di un piano di ammortamento alla francese con regime di capitalizzazione composta comporterebbe anatocismo occulto, in violazione dell'art. 1283 c.c.
Chiedeva: Accertare e dichiarare, la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1346 cc, 1284 cc, 1419 cc, 117 Tub;
accertare l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cc per effetto dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta;
per l'effetto, rideterminare il saldo dei rapporti, con condanna della banca al pagamento di quanto illegittimamente addebitato al mutuatario. Con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta, , si costituiva eccependo Controparte_1 quanto segue.
Relativamente ad entrambi i contratti, l'eccezione circa la mancata indicazione del regime finanziario ed il criterio di imputazione degli interessi sarebbe pretestuosa, in quanto l'ammortamento alla francese sarebbe per definizione elaborato in regime di capitalizzazione composta.
Anche la doglianza per cui l'ammortamento alla francese comporterebbe anatocismo occulto sarebbe priva di fondamento.
Con riferimento al contratto concluso il 03/12/2015, l'art. 10 determinerebbe inequivocabilmente la variabilità del tasso mediante soggiunta all'Euribor a sei mesi dello spread di 3,95 punti, il che consentirebbe di rilevare che il tasso enunciato all'art. 2 sarebbe invece esclusivamente quello corrispondente all'indice variabile al momento della stipula del contratto.
Chiedeva: il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
3 OSSERVA
Ai fini della decisione della seguente causa, si rileva come le Sezioni Unite hanno definitivamente stabilito che: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130).
Relativamente al contratto stipulato in data 23/09/2009, si rileva come Il Tasso
Nominale sia pacificamente stato convenuto nella misura fissa del 4,73%. CP_2
Di conseguenza, l'eccezione di nullità a causa della mancata indicazione del regime di capitalizzazione risulta priva di pregio.
Anche con riferimento al mutuo stipulato in data 03/12/2015, si rileva come “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona
4 evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
Parte attrice, nell'atto di citazione, allega espressamente che nel contratto di
03/12/2015 “h) il rimborso del finanziamento in 5 anni, mediante 60 rate mensili posticipate, di importo pari ad € 2.756,00 ciascuna, sul presupposto che gli interessi corrispettivi venissero calcolati mediante un piano di ammortamento alla francese, ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi;
i) Il Tasso di interesse variabile;
j) Le spese di avviso della rata in scadenza sono state convenute nella misura di €
2,50 per rata;
k) Le commissioni di istruttoria sono state determinate in euro 1.575,00;
l) La rivalsa per imposta sostitutiva è stata convenuta nella misura di € 375,00 (pari allo 0,25% dell'importo finanziato);
m) Il compenso per l'estinzione anticipata è stato convenuto in misura pari al 1% sul capitale anticipatamente restituito;
n) Il tasso di mora è stato determinato nella misura del tasso convenuto (quindi maggiorato di 3 punti percentuali);
o) Il t.a.e.g pari al 5,38%;
p) Il parametro di indicizzazione (media mensile euribor 6 mesi base 360);
q) Lo spread applicato, pari al 3,950000”.
L'art. 2 del contratto indica la determinazione del tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento che per quello successivo.
In ragione del principio di diritto sopra enunciato, si ritiene che le condizioni contrattuali siano sufficientemente determinate, per cui anche per il secondo contratto si ritiene che l'applicazione dell'ammortamento alla francese non comporti indeterminatezza.
Con riferimento all'eccezione per cui l'ammortamento alla francese comporterebbe anatocismo occulto, si osserva come, secondo più recente giurisprudenza di legittimità: “Nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo. Inoltre, la mancanza di
5 indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto” (Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, n.18835, Cassazione civile, sez. I, 29/03/2025, n. 8322).
Di conseguenza, tale eccezione risulta essere del tutto priva di pregio.
Con riferimento all'eccezione per cui il contratto di mutuo del 2015 non determinerebbe il tasso annuale effettivo applicato, si rileva come l'art. 2 parametri il tasso all'indice Euribor secondo le seguenti condizioni: “Le parti contraenti convengono di applicare alla presente operazione un tasso di interesse del -0,033% nominale annuo per la determinazione degli interessi di preammortamento, salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata del finanziamento, risulterà in dipendenza di quanto pattuito nei commi successivi del presente articolo.
Le parti convengono che il piano di ammortamento, allegato al presente contratto sotto la lettera “A”, venga sviluppato in base alla durata prevista al terzo comma dell'articolo 1 e al tasso di interesse nominale annuo di cui al precedente comma.
Le rate relative al periodo di ammortamento, e le rate di soli interessi, sono soggette a variabilità per tutta la durata del finanziamento e la Parte mutuataria dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto dell'adeguamento che la è CP_1 autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell'interesse che sarà determinato, a partire dalla prima rata di preammortamento, aggiungendo ad una componente fissa di 3,950 punti annui una componente variabile risultante dai seguenti valori pubblicati dal quotidiano “ ” o da altro quotidiano CP_3 finanziario equipollente, e conseguentemente indicizzato alle variazioni degli stessi come di seguito determinato:
EURIBOR 6M/365
Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati nel giorno di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 6 mesi rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano “ ” o CP_3 da altro quotidiano equipollente o dalla pagina Reuters-LIBOR01 pubblicata a cura della British Bankers Association.
Il tasso nominale annuo del finanziamento verrà a risultare, per tutta la durata dell'ammortamento, pattuita in anni 5, in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti indicate e varierà tempo per tempo in funzione del sopracitato parametro.
6 Gli interessi sia nel periodo del preammortamento che in quello di ammortamento saranno calcolati secondo l'anno civile”.
Di conseguenza, si ritiene l'indicazione sufficientemente dettagliata ed ancorata a parametri oggettivamente riscontrabili da parte del mutuatario, pertanto la relativa eccezione risulta essere infondata.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020;
Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Ai fini della determinazione del valore, si rileva come “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5
D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un
7 compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023,
n.8449, Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI,
30/11/2022, n.35195).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (valore della causa: 36.234,92, secondo il criterio del disputatum) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA Parte_1
, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, a
[...] rifondere a le spese processuali Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre
I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 24.12.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
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