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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/11/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 4590/2018 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOT dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
4590/2018 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”: tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.08.1967, residente in [...], assistita e difesa dall'Avv. Maria Teresa Lepore, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio del Sannio, opponente e
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
corrente in Benevento, alla Contrada Perrottiello n. 9, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Gerardo Romei, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, opposto sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 07.07.2025 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 24.10.2018, ritualmente notificato alla controparte, si opponeva al decreto ingiuntivo nr. 959 Parte_1
(procedimento nr. 2919/2018 di R.G.) emesso il 21.07.2018 dal Tribunale di Benevento, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di € 12.239,74, oltre interessi e spese a Gli Controparte_1
opponenti chiedevano revocare il richiamato decreto ingiuntivo n°
959/2018, per tutte le motivazioni esposte, e dichiarare l'insussistenza del diritto della a richiedere le somme così come Controparte_1
ingiunte, anche ex art. 1460 cc: Quindi dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per causa imputabile alla società opposta e condannare la stessa al risarcimento dei danni derivati all'opponente dall'inesatto e/o mancato adempimento contrattuale, nella misura che sarà determinata in corso di causa, in via equitativa o, eventualmente, attraverso la disposizione di un'apposita indagine tecnica (e, comunque, nei limiti di valore della domanda principale), oltre interessi e svalutazione monetaria, come per legge. In via meramente subordinata, in caso di rigetto dell'opposizione, ridurre l'importo ingiunto tenuto conto delle difformità
e/o dei vizi delle opere realizzate. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Resisteva l'opposta Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il decreto ingiuntivo n.
959/2018 provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Nel merito rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 959/2018 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. Con vittoria di spese con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito il giudice procedeva alla nomina di un CTU nella figura della dott.ssa , quale perito calligrafo. Depositato l'elaborato Persona_1
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 2 di 8 Tes_ peritale, nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi e Tes_1
per l'opposto, nonché i testi , e Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
per l'opponente. Conclusa l'istruttoria, il giudice invitava le parti Tes_7
a precisare le conclusioni. Nell'udienza del 07.07.2025, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ambedue le parti depositavano memorie conclusionali e di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione va accolta, dunque revocato il decreto ingiuntivo.
La controversia ha come oggetto un contratto di appalto intercorso tra l'appaltatore, e l'impresa appaltatrice Parte_1 [...]
avente come oggetto la ristrutturazione di un immobile di Controparte_1
proprietà dell'opponente, sito in San Nazzaro (BN), alla via Guglielmo
Marconi n.12. Fu concordato il costo complessivo di € 47.276,00 oltre IVA
e furono previste, all'art. 17, le modalità con cui tale somma doveva essere corrisposta (cfr. contratto di appalto produzioni opposto e opponente).
Il ricorso monitorio fu proposto dalla perché la sig.ra Controparte_1
non corrispose una rata di tale pagamento e precisamente quella Pt_1
relativa al III stato di avanzamento dei lavori.
Preliminarmente va chiarito, circa la richiesta monitoria, che non si rileva alcuna carenza documentale.
Difatti, come noto, essa può essere proposta sulla scorta della semplice fattura commerciale con l'estratto autentico delle scritture contabili ove è annotata (cfr. fra tante Cass. sent. n.15383 del 2010). Il valore conferito all'autentica effettuata dal commercialista che detiene le scritture contabili
è effettivamente proporzionale alla fase monitorio. Sarà la discrezionalità
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 3 di 8 del giudice che emette il decreto ingiuntivo richiedere eventualmente, ove ne ravvisi la necessità, un autentica notarile.
Tuttavia tali questioni sono ampiamente superate dal giudizio de quo ove si richiede al creditore, nel caso l'opposto, uno sforzo probatorio ben più elevato a dimostrazione del proprio credito.
Come si è detto in premessa il fulcro di tale vicenda deve farsi risalire alla volontà contrattuale delle parti. Il direttore dei lavori, scelto dall'appaltatore, nei fatti, dal punto di vista contabile, viene ad assumere una posizione prettamente “notarile”. Il contratto di appalto prevede infatti tempi e modi in cui e come devono essere eseguiti i pagamenti, ed al verificarsi di tali condizioni è compito del direttore dei lavori emettere il certificato di pagamento sulla scorta del quale la ditta emetterà la fattura.
Su tale aspetto, dunque, la discrezionalità del direttore dei lavori è alquanto limitata e verte su condizioni prettamente tecniche. Anche in relazione ai prezzi da applicare, stante la presenza di un computo metrico inziale, allegato alla scrittura contrattuale, il suo intervento assume una connotazione pedissequa.
Nel caso de quo pertanto non vanno ricercate altre ragioni, la testimonianza stessa del direttore dei lavori, arch. difatti, non entra nel merito CP_2
di alcuna questione inerente la cattiva esecuzione di talune opere ma riporta elementi che, stante la natura essenzialmente contrattuale della controversia, hanno trovato preciso riscontro cartaceo.
In particolare i pagamenti dovevano avvenire:
€ 1.000,00, IVA inclusa, alla firma del contratto;
€ 6.500,00, IVA inclusa, all'inizio dei lavori;
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 4 di 8 per ogni stato di avanzamento dei lavori per un valore pari ad almeno €
12.000,00, IVA esclusa,
€ 3.000,00 quale saldo finale.
Effettivamente la sig.ra corrispose in tutto € 23.750,00 e CP_1
precisamente 7.500,00 € con assegni ed il restante, € 16.250,00, con bonifici bancari (cfr. produzioni opposto comparsa di costituzione e risposta) e ciò a fronte della documentazione contabile il cui onere probatorio grava sulla Controparte_1
A tal proposito, deve richiamarsi, in premessa, la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, fornendo allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le molte, Cass. n.3373/2010).
Ebbene, il principio dispositivo dei mezzi di prova, cristallizzato dall'articolo 2697 c.c., impone al giudice di esaminare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti sulla base degli elementi probatori che l'attore e il convenuto hanno rispettivamente prodotto a corredo dei propri atti. Il generale principio dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c. presuppone, come antecedente logico necessario, la adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali che la parte è onerata di provare quali fatti costitutivi della domanda (cfr. Cass. Civ.
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 5 di 8 16182/2011). L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume, del resto, valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal generale principio di non contestazione introdotto dall'articolo 115 comma 1 c.p.c., così come modificato dall'articolo 45 legge 69/2009; in proposito, la Suprema Corte ha, in vero, affermato quanto segue: “in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che
l'altro abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali,
e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse” (cfr. Cass. Civ. 21847/2014; 6606/2016).
La premessa non è fine a se stessa, difatti, se da un canto appare chiaro quanto la sig.ra ha versato alla ditta appaltatrice, effettivamente, Pt_1
dall'altro, l'allegazione probatoria appare confusa, incompleta e non logica.
Come premesso, le parti hanno stipulato un contratto scritto ove hanno evidenziato in modo inequivocabile come dovevano avvenire i pagamenti e, sostanzialmente, il loro importo.
Appare documentata la richiesta creditoria afferente i primi due versamenti contrattuali ovverosia quanto dovuto alla firma del contratto e all'inizio dei lavori, ciò dalla fattura 38 del 2017 di 7.500,00 €. Invece, del tutto
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 6 di 8 confusionaria appare la fatturazione inerente gli stati di avanzamento lavoro.
Sembra già incomprensibile che venga fatturato il I stato di avanzamento
(fattura 99 del 2017) e successivamente il III, senza comprendere che fine abbia fatto il secondo. Ma soprattutto se l'opponente ha corrisposto
23.750,00 € (tra l'altro come ammesso dallo stesso opposto) e controparte produce fatture per 30.739,74 € appare esserci un divario creditizio di sole
6.989,74 €, dunque ben lontano dalla richiesta avanzata. Insomma, così come si legge dalle produzioni probatorie l'ultima richiesta di € 12.239,74 sembrerebbe già in parte soddisfatta.
In tal senso non è possibile ricavare il dato esclusivamente dal computo metrico perché è nella comprensione di ciò che è stato richiesto, dunque di ciò che è dovuto, che ha come logica conseguenza la consapevolezza di quanto è stato effettivamente corrisposto.
Pertanto se la contabilità viene esibita solo parzialmente non vi è comprensione di quanto ancora la sig.ra deve. Pt_1
Seppur può sembrare probabile che esistono altri documenti contabili, la loro mancata produzione crea un vuoto probatorio che mina l'onere che sussiste in capo all'opposto.
Difatti, il petitum, la richiesta specifica avanzata in questa causa dall'opposto è la mera conferma del decreto ingiuntivo. Ovverosia la liceità della richiesta creditizia avanzata con la fattura 248 del 2017 che si assume non pagata interamente. Mancando il supporto probatorio di tale richiesta essa non può essere accolta, il credito viene a mancare di quei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità che il procedimento di opposizione richiede
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 7 di 8 di provare in modo ben più profondo di quello monitorio. Conseguenza logica è la caducazione del provvedimento ingiuntivo.
Tutte le altre questioni prospettate dalle parti si intendono assorbite, per cui, in virtù del principio della ragione più liquida, si ritiene superfluo il loro esame.
La peculiare natura della vertenza e la particolarità del caso, in uno alla qualità delle parti, giustifica la compensazione delle spese.
Le spese della CTU, già liquidate in corso di causa, stante l'accertamento del perito che ha escluso che il documento prodotto dall'opposto sia stato veramente firmato dalla sig.ra , in ragione di questa peculiare Pt_1
“soccombenza”, vanno addebitate alla Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda proposta da in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo emesso a favore della Controparte_1
così provvede:
[...]
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr.
959 (procedimento nr. 2919/2018 di R.G.) emesso il 21.07.2018 dal
Tribunale di Benevento;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'opposto Controparte_1
Così deciso in Benevento il 24 novembre 2025.
IL GIUDICE Carlo Buono
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOT dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
4590/2018 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”: tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.08.1967, residente in [...], assistita e difesa dall'Avv. Maria Teresa Lepore, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio del Sannio, opponente e
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
corrente in Benevento, alla Contrada Perrottiello n. 9, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Gerardo Romei, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, opposto sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 07.07.2025 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 24.10.2018, ritualmente notificato alla controparte, si opponeva al decreto ingiuntivo nr. 959 Parte_1
(procedimento nr. 2919/2018 di R.G.) emesso il 21.07.2018 dal Tribunale di Benevento, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di € 12.239,74, oltre interessi e spese a Gli Controparte_1
opponenti chiedevano revocare il richiamato decreto ingiuntivo n°
959/2018, per tutte le motivazioni esposte, e dichiarare l'insussistenza del diritto della a richiedere le somme così come Controparte_1
ingiunte, anche ex art. 1460 cc: Quindi dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per causa imputabile alla società opposta e condannare la stessa al risarcimento dei danni derivati all'opponente dall'inesatto e/o mancato adempimento contrattuale, nella misura che sarà determinata in corso di causa, in via equitativa o, eventualmente, attraverso la disposizione di un'apposita indagine tecnica (e, comunque, nei limiti di valore della domanda principale), oltre interessi e svalutazione monetaria, come per legge. In via meramente subordinata, in caso di rigetto dell'opposizione, ridurre l'importo ingiunto tenuto conto delle difformità
e/o dei vizi delle opere realizzate. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Resisteva l'opposta Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il decreto ingiuntivo n.
959/2018 provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Nel merito rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 959/2018 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. Con vittoria di spese con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito il giudice procedeva alla nomina di un CTU nella figura della dott.ssa , quale perito calligrafo. Depositato l'elaborato Persona_1
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 2 di 8 Tes_ peritale, nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi e Tes_1
per l'opposto, nonché i testi , e Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6
per l'opponente. Conclusa l'istruttoria, il giudice invitava le parti Tes_7
a precisare le conclusioni. Nell'udienza del 07.07.2025, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ambedue le parti depositavano memorie conclusionali e di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione va accolta, dunque revocato il decreto ingiuntivo.
La controversia ha come oggetto un contratto di appalto intercorso tra l'appaltatore, e l'impresa appaltatrice Parte_1 [...]
avente come oggetto la ristrutturazione di un immobile di Controparte_1
proprietà dell'opponente, sito in San Nazzaro (BN), alla via Guglielmo
Marconi n.12. Fu concordato il costo complessivo di € 47.276,00 oltre IVA
e furono previste, all'art. 17, le modalità con cui tale somma doveva essere corrisposta (cfr. contratto di appalto produzioni opposto e opponente).
Il ricorso monitorio fu proposto dalla perché la sig.ra Controparte_1
non corrispose una rata di tale pagamento e precisamente quella Pt_1
relativa al III stato di avanzamento dei lavori.
Preliminarmente va chiarito, circa la richiesta monitoria, che non si rileva alcuna carenza documentale.
Difatti, come noto, essa può essere proposta sulla scorta della semplice fattura commerciale con l'estratto autentico delle scritture contabili ove è annotata (cfr. fra tante Cass. sent. n.15383 del 2010). Il valore conferito all'autentica effettuata dal commercialista che detiene le scritture contabili
è effettivamente proporzionale alla fase monitorio. Sarà la discrezionalità
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 3 di 8 del giudice che emette il decreto ingiuntivo richiedere eventualmente, ove ne ravvisi la necessità, un autentica notarile.
Tuttavia tali questioni sono ampiamente superate dal giudizio de quo ove si richiede al creditore, nel caso l'opposto, uno sforzo probatorio ben più elevato a dimostrazione del proprio credito.
Come si è detto in premessa il fulcro di tale vicenda deve farsi risalire alla volontà contrattuale delle parti. Il direttore dei lavori, scelto dall'appaltatore, nei fatti, dal punto di vista contabile, viene ad assumere una posizione prettamente “notarile”. Il contratto di appalto prevede infatti tempi e modi in cui e come devono essere eseguiti i pagamenti, ed al verificarsi di tali condizioni è compito del direttore dei lavori emettere il certificato di pagamento sulla scorta del quale la ditta emetterà la fattura.
Su tale aspetto, dunque, la discrezionalità del direttore dei lavori è alquanto limitata e verte su condizioni prettamente tecniche. Anche in relazione ai prezzi da applicare, stante la presenza di un computo metrico inziale, allegato alla scrittura contrattuale, il suo intervento assume una connotazione pedissequa.
Nel caso de quo pertanto non vanno ricercate altre ragioni, la testimonianza stessa del direttore dei lavori, arch. difatti, non entra nel merito CP_2
di alcuna questione inerente la cattiva esecuzione di talune opere ma riporta elementi che, stante la natura essenzialmente contrattuale della controversia, hanno trovato preciso riscontro cartaceo.
In particolare i pagamenti dovevano avvenire:
€ 1.000,00, IVA inclusa, alla firma del contratto;
€ 6.500,00, IVA inclusa, all'inizio dei lavori;
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 4 di 8 per ogni stato di avanzamento dei lavori per un valore pari ad almeno €
12.000,00, IVA esclusa,
€ 3.000,00 quale saldo finale.
Effettivamente la sig.ra corrispose in tutto € 23.750,00 e CP_1
precisamente 7.500,00 € con assegni ed il restante, € 16.250,00, con bonifici bancari (cfr. produzioni opposto comparsa di costituzione e risposta) e ciò a fronte della documentazione contabile il cui onere probatorio grava sulla Controparte_1
A tal proposito, deve richiamarsi, in premessa, la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, fornendo allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le molte, Cass. n.3373/2010).
Ebbene, il principio dispositivo dei mezzi di prova, cristallizzato dall'articolo 2697 c.c., impone al giudice di esaminare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti sulla base degli elementi probatori che l'attore e il convenuto hanno rispettivamente prodotto a corredo dei propri atti. Il generale principio dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c. presuppone, come antecedente logico necessario, la adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali che la parte è onerata di provare quali fatti costitutivi della domanda (cfr. Cass. Civ.
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 5 di 8 16182/2011). L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume, del resto, valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal generale principio di non contestazione introdotto dall'articolo 115 comma 1 c.p.c., così come modificato dall'articolo 45 legge 69/2009; in proposito, la Suprema Corte ha, in vero, affermato quanto segue: “in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che
l'altro abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali,
e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse” (cfr. Cass. Civ. 21847/2014; 6606/2016).
La premessa non è fine a se stessa, difatti, se da un canto appare chiaro quanto la sig.ra ha versato alla ditta appaltatrice, effettivamente, Pt_1
dall'altro, l'allegazione probatoria appare confusa, incompleta e non logica.
Come premesso, le parti hanno stipulato un contratto scritto ove hanno evidenziato in modo inequivocabile come dovevano avvenire i pagamenti e, sostanzialmente, il loro importo.
Appare documentata la richiesta creditoria afferente i primi due versamenti contrattuali ovverosia quanto dovuto alla firma del contratto e all'inizio dei lavori, ciò dalla fattura 38 del 2017 di 7.500,00 €. Invece, del tutto
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 6 di 8 confusionaria appare la fatturazione inerente gli stati di avanzamento lavoro.
Sembra già incomprensibile che venga fatturato il I stato di avanzamento
(fattura 99 del 2017) e successivamente il III, senza comprendere che fine abbia fatto il secondo. Ma soprattutto se l'opponente ha corrisposto
23.750,00 € (tra l'altro come ammesso dallo stesso opposto) e controparte produce fatture per 30.739,74 € appare esserci un divario creditizio di sole
6.989,74 €, dunque ben lontano dalla richiesta avanzata. Insomma, così come si legge dalle produzioni probatorie l'ultima richiesta di € 12.239,74 sembrerebbe già in parte soddisfatta.
In tal senso non è possibile ricavare il dato esclusivamente dal computo metrico perché è nella comprensione di ciò che è stato richiesto, dunque di ciò che è dovuto, che ha come logica conseguenza la consapevolezza di quanto è stato effettivamente corrisposto.
Pertanto se la contabilità viene esibita solo parzialmente non vi è comprensione di quanto ancora la sig.ra deve. Pt_1
Seppur può sembrare probabile che esistono altri documenti contabili, la loro mancata produzione crea un vuoto probatorio che mina l'onere che sussiste in capo all'opposto.
Difatti, il petitum, la richiesta specifica avanzata in questa causa dall'opposto è la mera conferma del decreto ingiuntivo. Ovverosia la liceità della richiesta creditizia avanzata con la fattura 248 del 2017 che si assume non pagata interamente. Mancando il supporto probatorio di tale richiesta essa non può essere accolta, il credito viene a mancare di quei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità che il procedimento di opposizione richiede
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 7 di 8 di provare in modo ben più profondo di quello monitorio. Conseguenza logica è la caducazione del provvedimento ingiuntivo.
Tutte le altre questioni prospettate dalle parti si intendono assorbite, per cui, in virtù del principio della ragione più liquida, si ritiene superfluo il loro esame.
La peculiare natura della vertenza e la particolarità del caso, in uno alla qualità delle parti, giustifica la compensazione delle spese.
Le spese della CTU, già liquidate in corso di causa, stante l'accertamento del perito che ha escluso che il documento prodotto dall'opposto sia stato veramente firmato dalla sig.ra , in ragione di questa peculiare Pt_1
“soccombenza”, vanno addebitate alla Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda proposta da in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo emesso a favore della Controparte_1
così provvede:
[...]
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr.
959 (procedimento nr. 2919/2018 di R.G.) emesso il 21.07.2018 dal
Tribunale di Benevento;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'opposto Controparte_1
Così deciso in Benevento il 24 novembre 2025.
IL GIUDICE Carlo Buono
Tribunale BN - Proc nr. 4590/2018 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 8 di 8